Chi non paga il mantenimento rischia il pignoramento dei beni

Isabella Policarpio

15/10/2020

15/06/2021 - 17:29

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Il genitore che non versa l’assegno di mantenimento ai figli può subire il pignoramento e poi l’espropriazione forzata dei beni. Ecco come e quando.

Chi non paga il mantenimento rischia il pignoramento dei beni

Che fare se il genitore obbligato non versa il mantenimento ai figli? Quando e come si può agire in giudizio? Se l’ex non paga il mantenimento si può chiedere il pignoramento dei beni che porta alla definitiva espropriazione forzata. Il pignoramento può riguardare sia beni materiali (anche in possesso di terzi) che crediti, come lo stipendio. Anche una sola mensilità mancata può giustificare il ricorso alle vie legali.

Ecco tutti i dettagli.

Il mantenimento dei figli dopo divorzio e separazione

Mantenere i figli è un obbligo a carico di entrambi i genitori, e non si esaurisce con la maggiore età, ma solo quando il ragazzo/a raggiungere l’indipendenza economica (tuttavia la Giurisprudenza fissa il limite massimo a 30 anni). Se i genitori non trovano un accordo sull’importo dell’assegno la decisione spetta al giudice e da essa deriva un obbligo che non può essere rimandato o non adempiuto. Per questo se uno dei genitori non versa quanto dovuto (sia le spese ordinarie che extra) l’altro può ricorrere alle vie legali.

Prima, però, è buona norma cercare di risolvere il problema senza avvocati, magari con una diffida ad adempiere, se, però, dall’altra parte non ci sono margini di collaborazione non resterà che rivolgersi al tribunale.

Pignoramento per mancato versamento dell’assegno

Per chiedere il pignoramento dei beni dell’ex che non versa il mantenimento bisogna come prima cosa rivolgersi ad un avvocato (chi ha i requisiti di reddito può chiedere il patrocinio gratuito a spese dello Stato). Il pignoramento deve essere oggetto di apposita richiesta da depositare in tribunale.

Prima di ciò, l’avvocato deve far recapitare al genitore insolvente l’atto di precetto, una lettera in cui si intima di versare quanto dovuto entro un termine non inferiore a 10 giorni dall’avvenuta notifica. Il precetto deve contenere l’avvertimento che si procederà in tribunale in caso di mancato adempimento e il titolo esecutivo. Che cos’è esattamente? Per “titolo esecutivo” si intende l’atto/documento dal quale è possibile dedurre e provare l’esistenza del dovere a versare l’assegno e il suo importo. Nel caso di separazione/divorzio giudiziale il titolo esecutivo è costituito dalla sentenza del giudice; nel caso di separazione/divorzio consensuali il titolo esecutivo è l’omologazione dell’accordo in tribunale; nel divorzio/separazione in Comune è il verbale dell’accordo redatto dal pubblico ufficiale; nella negoziazione assistita è la convenzione certificata dai legali di fiducia.

Se il genitore non paga, nonostante l’avvertimento, l’avvocato deve proporre in tribunale l’espropriazione dei beni nei successivi 90 giorni. L’espropriazione forzata (Titolo II del Codice di procedura civile) è un procedimento che ha come scopo quello di sottrarre i beni del debitore (in questo caso colui che non versa il mantenimento) passando per il pignoramento dei beni mobili e immobili, dello stipendio e dei crediti di cui è titolare. Se l’insolvenza persiste i beni pignorati (tranne quelli impignorabili) saranno venduti e il ricavato servirà a pagare i debiti, quindi gli assegni non versati per il mantenimento dei figli.

Pegno e ipoteca per mancato versamento dell’assegno

Il giudice nel corso della causa di separazione o divorzio può provvedere a stabilire pegno, ipoteca o altre garanzie se ha il fondato dubbio che il genitore obbligato possa non versare la somma pattuita. Queste forme di garanzia non scattano automaticamente ma devono essere chieste dal coniuge interessato (quindi chi riceve l’assegno in vece dei figli). Pegno e ipoteca sono forme di tutela del creditore: significa che se l’obbligato non paga colui che ha disposto pegno e ipoteca ha diritto di prelazione (quindi la priorità) sui beni oggetto della garanzia.

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