Assegno di mantenimento pagato dall’Inps, quando spetta e come richiederlo

Ilena D’Errico

16 Settembre 2023 - 15:42

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Assegno di mantenimento pagato direttamente dall’Inps, ecco in quali casi spetta e come richiederlo.

Assegno di mantenimento pagato dall’Inps, quando spetta e come richiederlo

Riguardo all’assegno di mantenimento dovuto all’ex coniuge o ai figli la legge prevede l’ipotesi di pagamento diretto del terzo. Con questa modalità, il beneficiario riceve l’importo mensile direttamente dal debitore del soggetto obbligato. Ad esempio, è possibile ricevere l’assegno di mantenimento dal datore di lavoro del coniuge o genitore. Se il soggetto obbligato percepisce una pensione, invece, è l’Inps l’ente terzo a cui si può chiedere il pagamento diretto.

In questo modo si evita ovviamente l’inadempimento dell’obbligato, che non può rifiutare il pagamento o spendere i soldi in altro modo. Grazie alla recente riforma Cartabia lo strumento di pagamento diretto del terzo è stato poi semplificato, rendendo la procedura più veloce e semplice per i beneficiari. Ecco quando spetta l’assegno di mantenimento pagato dall’Inps e come richiederlo.

Assegno di mantenimento pagato dall’Inps: come funziona

La possibilità di ricevere l’assegno di mantenimento pagato dall’Inps dà molta più sicurezza e stabilità ai beneficiari, che possono così evitare gli inadempimenti e hanno la certezza di ricevere l’importo spettante loro con cadenza regolare.

In effetti lo strumento di pagamento diretto del terzo è necessario proprio a risolvere gli inadempimenti, impedendo al soggetto obbligato di non pagare. Nell’ipotesi di pensione, infatti, se si ottiene il pagamento diretto da parte dell’Inps, il titolare del trattamento riceve una porzione ridotta della pensione, a cui è stata già sottratta la parte dovuta al beneficiario. Quest’ultimo, coniuge o figlio, la riceve direttamente dall’Istituto previdenziale, senza dover attendere altri passaggi secondari.

Quando spetta l’assegno di mantenimento pagato dall’Inps

Anche se il pagamento diretto del terzo è uno strumento molto efficace, non è automaticamente applicato per tutte le posizioni debitorie, tanto meno per quanto riguarda il mantenimento.

Quando il giudice emana la sentenza con cui stabilisce l’assegno di mantenimento, infatti, non predispone già un’azione di questo tipo, ma si limita a prescrivere l’obbligo in capo al coniuge o genitore. Soltanto poi, in caso di inadempimento, è possibile ricorrere a questa soluzione.

Difatti, l’assegno di mantenimento pagato dall’Inps spetta quando il debitore, costituito in mora, è inadempiente per almeno 30 giorni. Questo requisito vale sia per l’assegno di mantenimento dovuto ai figli che per quello dovuto al coniuge (anche dopo il divorzio, quando prende il nome di assegno divorzile). L’unico altro elemento necessario per poter pretendere un pagamento diretto è ovviamente rivolgersi a un debitore dell’obbligato.

Di conseguenza, è possibile chiedere il pagamento dell’assegno di mantenimento all’Inps soltanto quando il coniuge/genitore percepisce la pensione. Il medesimo principio visto per l’Inps si applica in genere a qualsiasi soggetto terzo tenuto a corrispondere all’obbligato delle somme di denaro periodiche.

Come richiedere il pagamento dell’assegno di mantenimento all’Inps

Come anticipato, la riforma Cartabia ha semplificato notevolmente la procedura di pagamento diretto dell’assegno di mantenimento. Richiedere il pagamento all’Inps richiede quindi pochi passaggi, nel dettaglio:

  • Diffidare formalmente il coniuge/genitore, intimandogli il pagamento con una raccomandata a/r o pec (il beneficiario può farlo in autonomia anche senza l’assistenza di un legale);
  • attendere almeno 30 giorni dalla diffida;
  • notificare il provvedimento con cui è stato stabilito l’assegno di mantenimento (o l’accordo di negoziazione assistita) all’Inps, fornendo i dati per il pagamento. Anche in questo caso è possibile inviare una pec all’Inps.

L’Inps è poi tenuto a pagare la somma dell’assegno di mantenimento al beneficiario dal mese successivo a quello in cui è stato inviato il provvedimento. Eventuali inadempimenti, danno adito al beneficiario di agire direttamente contro l’Istituto, al pari di qualsiasi altro soggetto terzo. L’Inps, peraltro, deve attenersi fedelmente all’importo stabilito dal provvedimento, limitandosi eventualmente a comunicare l’incapacità della pensione a coprire l’assegno mensile. Ovviamente, l’Inps non può invece detrarre alcuna somma dall’indennità di accompagnamento o dalla pensione di invalidità.

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