Chi deve pagare 67 euro per recesso anticipato del contratto d’affitto

Ilena D’Errico

19 Novembre 2023 - 15:14

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Ecco chi deve pagare 67 euro per il recesso anticipato dal contratto d’affitto, come funziona la comunicazione, quali sono le modalità e i termini.

Chi deve pagare 67 euro per recesso anticipato del contratto d’affitto

Il recesso anticipato dal contratto d’affitto prevede una serie di regole, tra cui il rispetto delle casistiche in cui è ammesso, il periodo di preavviso, le eventuali clausole contrattuali e talvolta una penale per la mancanza dei requisiti. In ogni caso, la disdetta del contratto deve essere perfezionata dal pagamento di 67 euro dell’imposta di registro presso l’Agenzia delle entrate. Ecco chi deve pagare.

Chi deve pagare per il recesso anticipato del contratto d’affitto

La comunicazione della disdetta del contratto d’affitto fa parte degli adempimenti del locatore, che è anche responsabile dell’invio della somma di 67 euro per il pagamento dell’imposta di registro, contestuale alla comunicazione. È infatti il padrone di casa a doversi occupare di tutti gli adempimenti fiscali, comprese le comunicazioni all’Agenzia delle entrate.

La disdetta anticipata del contratto d’affitto, tuttavia, può provenire sia dal locatore che dal conduttore. Anzi, sono molto più frequenti le ipotesi in cui è l’inquilino a esercitare il recesso, poiché la legge impone delle limitazioni piuttosto severe al proprietario di casa.

Di conseguenza, è tenuta a pagare la somma di 67 euro la parte che ha esercitato il recesso. Quando si tratta del locatore non c’è nessun problema particolare, mentre se è l’inquilino ad aver chiesto la disdetta contrattuale servirà accordarsi affinché vengano corrisposti i soldi al conduttore.

È sempre quest’ultimo, infatti, a doversi occupare degli adempimenti presso l’Agenzia delle entrate e a essere responsabile degli oneri. Il pagamento vero e proprio, però, spetta a chi ha disdetto il contratto.

Come pagare 67 euro per il recesso anticipato dell’affitto

La risoluzione del contratto d’affitto deve essere perfezionata dalla comunicazione all’Agenzia delle entrate e dal pagamento dell’imposta di registro, fissata alla cifra fissa di 67 euro. L’imposta deve necessariamente essere pagata entro e non oltre 30 giorni dall’evento, che peraltro deve essere comunicato entro lo stesso termine massimo. Il pagamento, infatti, deve essere contestuale alla comunicazione e può avvenire nei seguenti modi:

  • La richiesta di addebito sul conto corrente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia;
  • il modello F24 Elementi identificativi, con il codice tributo 1503 e accuratamente compilato.

L’unica accortezza da ricordare è che, in caso di pagamento con modello F24, la comunicazione deve essere comunicata all’ufficio dove è stato registrato il contratto e portando – sempre entro 30 giorni – il modello RLI compilato. Con la procedura di pagamento online, invece, si procede insieme anche alla comunicazione.

Anche per comunicare la disdetta anticipata, infatti, è possibile scegliere fra la strada telematica e quella fisica, in particolare tra:

  • I servizi telematici dell’Agenzia (RLI o RLI-web);
  • la presentazione del modello RLI cartaceo presso l’ufficio dove è avvenuta la registrazione.

Ecco la pagina web dell’Agenzia delle entrate con i link alle istruzioni e ai servizi telematici.

Chi non deve pagare per il recesso anticipato

Il recesso anticipato del contratto d’affitto comporta inevitabilmente il pagamento dell’imposta di registro. I motivi richiesti dalla legge affinché sia possibile disdire anticipatamente il contratto, infatti, rendono ammissibile il recesso ma non esonerano dagli adempimenti fiscali.

Si ha però un’importante eccezione da tenere a mente, ovvero quella riguardante la cedolare secca. Se il locatore ha optato per questo regime, infatti, l’imposta non è dovuta. Nell’ipotesi di più locatori, c’è l’esonero dal pagamento soltanto se tutti hanno optato per il regime della cedolare secca.

Anche chi ha scelto il regime di cedolare secca deve comunque provvedere alla comunicazione della risoluzione contrattuale all’Agenzia delle entrate entro il termine di 30 giorni dalla stessa. Questo adempimento ricade anche in questo caso sul locatore.

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