Carburante: niente tracciabilità per gli agricoltori in regime speciale

Martina Cancellieri

28 Settembre 2018 - 16:30

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Agricoltori in regime speciale: non vi è obbligo di utilizzo dei mezzi di pagamento tracciabili per gli acquisti di carburante destinato alle diverse macchine agricole. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 13 del 27 settembre 2018.

Carburante: niente tracciabilità per gli agricoltori in regime speciale

Per i soggetti che si avvalgono del regime speciale per gli agricoltori previsto dal decreto IVA non vige l’obbligo di utilizzo dei mezzi di pagamento tracciabili per effettuare acquisti di carburante.

Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 13 del 27 settembre 2018 all’interpello di un contribuente che dichiara di essere titolare di un’azienda agricola che determina il reddito su base catastale previsto dal TUIR e si avvale del regime speciale per gli agricoltori che prevede la detrazione forfetizzata dell’IVA.

Nel caso in questione non trova applicazione l’obbligo di utilizzo di mezzi di pagamento tracciabili per la deducibilità del costo e la detrazione IVA, dal momento che si tratta del gasolio agevolato che viene fornito dalla Regione direttamente agli agricoltori.

Carburanti agricoltura: tracciabilità dei pagamenti, chiarimenti delle Entrate

Con la risposta a interpello n. 13 del 27 settembre 2018 l’Agenzia delle Entrate ha fornito nuovi chiarimenti riguardo la deduzione e detrazione dell’IVA relativa ai costi per le cessioni di carburante.

L’interpellante si avvale del regime speciale previsto dal decreto IVA che prevede la detrazione forfetizzata dell’imposta tramite l’applicazione di specifiche percentuali di compensazione.

L’Agenzia delle Entrate spiega che il contribuente non è tenuto ad effettuare la tracciabilità dei pagamenti dato che le macchine agricole utilizzate per la coltivazione dei fondi sono alimentate con il gasolio agevolato assegnato direttamente dalla Regione agli agricoltori.

L’ammontare del gasolio è annotato all’interno del “libretto fiscale di controllo per le iscrizioni e i prelievi dei carburanti agevolati per uso agricolo”.

Agenzia delle Entrate - risposta n. 13 del 27 settembre 2018
La risposta n. 13 del 27 settembre 2018 con cui l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti riguardo la tracciabilità dei pagamenti per gli agricoltori con regime speciale.

Regime speciale agricoltori: niente tracciabilità dei pagamenti per le cessioni di carburante

Con la Legge di Bilancio 2018 è stato introdotto a partire dal 1° gennaio 2019 l’obbligo di documentare con fattura elettronica le cessioni di beni e le prestazioni di servizio tra soggetti residenti e stabiliti in Italia.

Riguardo i carburanti la Legge di Bilancio ha introdotto specifiche disposizioni in tema di deducibilità dei costi d’acquisto e di detraibilità dell’IVA relativa. È stato previsto che l’avvenuta effettuazione dell’operazione per l’acquisto di carburante deve essere provata dal pagamento mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione.

Con la circolare n. 13/E del 2 luglio 2018 l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alla fatturazione elettronica.

L’Agenzia ha precisato che devono ritenersi esclusi dall’anticipazione al 1° luglio 2018 i rifornimenti di carburante “destinati ad essere utilizzati per veicoli agricoli di varia tipologia”.

In riferimento al caso in oggetto si deve tenere conto dei particolari regimi agevolativi di cui afferma di avvalersi l’istante sia ai fini delle imposte dirette che dell’IVA.

Entrambe le norme speciali prevedono un regime di determinazione forfettaria delle imposte. Ai fini delle imposte sui redditi “il reddito agrario è determinato mediante l’applicazione di tariffe d’estimo stabilite per ciascuna qualità e classe secondo le norme della legge catastale”.

Mentre ai fini dell’IVA “la detrazione prevista dall’art. 19 è forfettizzata in misura pari all’importo risultante dall’applicazione, all’ammontare imponibile delle operazioni stesse, delle percentuali di compensazione stabilite, per gruppi di prodotti, con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro per le politiche agricole”.

In entrambi i casi, considerato che le imposte non sono determinate in modo analitico, viene meno il presupposto che impone l’uso di mezzi di pagamento tracciabili, ossia individuare puntualmente i costi sostenuti e l’IVA pagata per rivalsa.

Di conseguenza l’istante non è obbligata a utilizzare mezzi di pagamento tracciabili per effettuare acquisti di carburante destinato alle diverse macchine agricole.

Inoltre, tenendo conto che la circostanza che il quantitativo di gasolio acquistabile sia predefinito direttamente dalla Regione competente in base all’estensione dei terreni coltivati, alle colture praticate e alle attrezzature agricole utilizzate, e venga annotato nel “libretto fiscale di controllo”, esclude possibili evasioni fiscali.

Resta inteso che, nel caso in cui l’istante dovesse optare per il regime ordinario di determinazione del reddito e dell’IVA, torneranno applicabili le disposizioni di cui si discute ai fini della deducibilità dei costi e della detraibilità dell’IVA assolta sull’acquisto del carburante.

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