Fattura elettronica, no sanzioni per lieve ritardo. Chiarimenti sulla proroga

Anna Maria D’Andrea

3 Luglio 2018 - 15:41

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Fattura elettronica, arrivano nuovi chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 13/E del 2 luglio 2018: non sono previste sanzioni in caso di piccolo ritardo. Proroga solo per impianti stradali di distribuzione carburanti.

Fattura elettronica, no sanzioni per lieve ritardo. Chiarimenti sulla proroga

Fattura elettronica senza sanzioni in caso di “piccolo ritardo”: è questo uno dei chiarimenti contenuti nella circolare n. 13/E pubblicata dall’Agenzia delle Entrate il 2 luglio 2018.

La circolare arriva a pochi giorni dall’emanazione della proroga per la fattura elettronica carburanti e, a fronte di una situazione di caos e incertezza, l’Agenzia delle Entrate chiarisce soggetti interessati dal rinvio al 1° gennaio 2019 e chi, invece, dovrà adottare il sistema di fatturazione elettronica da luglio 2018.

Oltre alla disapplicazione delle sanzioni in caso di ritardi che non comportano variazioni nella liquidazione IVA e ai chiarimenti sulla proroga per il settore carburanti, la circolare n. 13/E fornisce ulteriori indicazioni sull’obbligo di fattura elettronica e tra queste vi sono le regole circa la registrazione e conservazione del documento.

Fattura elettronica, no sanzioni per lieve ritardo

Non si applicheranno sanzioni in caso di ritardo lieve nell’invio della fattura elettronica, qualora questo non comporti danni all’Erario. È questo uno dei primi importanti chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 13/E pubblicata il 2 luglio 2018.

Questo, nella fase di prima applicazione dell’obbligo di fatturazione elettronica, darà ai soggetti coinvolti il tempo necessario per l’adeguamento tecnologico. Il file della fattura elettronica, predisposto secondo le regole tecniche previste dal provvedimento delle Entrate del 30 aprile 2018 e inviato con minimo ritardo, non costituisce una violazione sanzionabile.

In ogni caso, chiarisce ancora l’Agenzia delle Entrate, la data di emissione della fattura elettronica sarà quella indicata nel campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file.

A livello normativo, non sono cambiate le regole in merito ai termini di emissione dei documenti, che continuano ad essere regolati da quanto previsto dall’ex articolo 21, comma 4, del d.P.R. n. 633 del 1972.

Nello specifico, la fattura elettronica dovrà essere emessa nel momento in cui si effettua l’operazione, seppur in considerazione del processo tecnico sotteso alla creazione e trasmissione del documento al SdI.

Prima di analizzare alcuni degli ulteriori chiarimenti forniti, si riporta di seguito in allegato la circolare n. 13/E pubblicata dall’Agenzia delle Entrate il 2 luglio 2018:

Fattura elettronica - circolare n. 13/E dell’Agenzia delle Entrate
Scarica la circolare pubblicata il 2 luglio 2018 con i chiarimenti sull’obbligo di fattura elettronica

Carburanti, soggetti obbligati alla fattura elettronica dal 1° luglio 2018

La proroga della fattura elettronica carburanti al 1° gennaio 2019 ha portato a non pochi dubbi. Il rinvio dell’obbligo, chiarisce l’Agenzia delle Entrate, riguarda esclusivamente le cessioni di carburante effettuate dagli impianti stradali di distribuzione.

Ricordiamo, inoltre, che il rinvio non ha riguardato anche le nuove regole sul pagamento di benzina e gasolio e il divieto dell’uso del contante per beneficiare di deduzione del costo e detrazione dell’IVA.

L’obbligo di fatturazione elettronica è in vigore, invece, già dal 1° luglio 2018 per tutte le altre cessioni di benzina e gasolio destinate ad essere utilizzati come carburanti per motori per uso autotrazione, ossia impiegati nei veicoli che circolano normalmente su strada.

Al contrario, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che sono esplicitamente escluse dall’obbligo di e-fattura le cessioni di benzina e gasolio destinate ad altro scopo, come all’uso per imbarcazioni, aeromobili o veicoli agricoli (come trattori agricoli o forestali).

Appalti e fattura elettronica: soggetti obbligati ed esclusi

Per quanto riguarda gli appalti, la circolare n. 13/E chiarisce che l’obbligo di fatturazione elettronica in vigore dal 1° luglio 2018 riguarda soltanto chi opera nei confronti di una stazione appaltante pubblica, chi è titolare di contratti di subappalto o riveste la qualifica di subcontraente.

Rientrano tra i soggetti esclusi dall’obbligo di invio della fattura al SdI i contribuenti che cedono beni a un cliente senza essere direttamente coinvolti nell’appalto principale, come chi fornisce beni all’appaltatore senza sapere che utilizzo ne farà.

Infine, la Circolare precisa inoltre che l’obbligo di fatturazione elettronica non si estende ai rapporti in cui, a monte della filiera contrattuale, non ci sia un soggetto che faccia parte Pubblica Amministrazione.

Per quanto riguarda i consorzi, il documento di prassi chiarisce, infine, che l’obbligo di fatturazione elettronica in capo a un consorzio non si estende ai rapporti consorzio-consorziate.

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