Investe nel 200, ma dopo 20 anni scopre che i suoi 40 mila euro “non esistono più”: la svolta arriva in tribunale con la condanna per Poste Italiane
Migliaia di risparmiatori potrebbero giovane di una “causa che fa giurisprudenza”, soprattutto perché riguarda Poste Italiane e uno strumento di risparmio tra i più utilizzati (e tra i più antichi) per gli italiani: i buoni fruttiferi postali.
Dopo oltre vent’anni, una donna si presenta allo sportello per incassare circa 40 mila euro di buoni postali acquistati nel 2000, convinta di ritirare quanto messo da parte con pazienza. Ma la risposta è gelida: quei titoli sarebbero ormai prescritti, quindi senza valore.
Una doccia fredda che ha aperto una lunga trafila giudiziaria (come tante altre simili nel nostro Paese). La risparmiatrice decide di andare fino in fondo e porta il caso in tribunale, a Palermo. E qui arriva il colpo di scena: non solo le viene riconosciuto il diritto al rimborso, ma ottiene anche una cifra ben più alta.
Buoni fruttiferi prescritti, il caso del risarcimento da 120 mila euro che apre diversi interrogativi
La vicenda ruota attorno a otto buoni fruttiferi cartacei sottoscritti nel 2000, ciascuno da poco più di 5 mila euro, per un totale di circa 40 mila euro. Quando nel 2020 la donna decide di incassarli, si sente rispondere che il diritto è ormai decaduto per intervenuta prescrizione. Un punto che sembrava chiudere la questione, almeno secondo la posizione di Poste.
Ma il dettaglio decisivo emerge proprio analizzando i titoli: sui buoni non è indicata alcuna data di scadenza, né la durata, né tantomeno i termini entro cui esercitare il diritto al rimborso. Un elemento che, in tribunale, cambia completamente la prospettiva.
La sentenza, firmata dal giudice della terza sezione civile di Palermo, Elisabetta La Franca, accoglie integralmente la domanda della risparmiatrice. Il punto chiave è uno: l’investitore deve essere messo nelle condizioni di conoscere in modo chiaro e trasparente tutte le caratteristiche del prodotto. E in questo caso, secondo il tribunale, ciò non è avvenuto.
Non solo. Poste non ha dimostrato di aver consegnato il cosiddetto foglio informativo analitico, documento obbligatorio che dovrebbe chiarire durata, rendimento e termini di prescrizione. Senza queste informazioni, per il giudice, la risparmiatrice non era in grado di sapere quando incassare.
Il risultato è una condanna netta: rimborso integrale dei buoni più interessi maturati, per un totale di circa 123 mila euro. Una cifra che triplica l’investimento iniziale e che riapre il dibattito su migliaia di casi simili.
Si può essere sempre risarciti? Cosa dice la normativa
La risposta, però, è meno lineare di quanto questa vicenda possa far pensare. La normativa sui buoni fruttiferi postali prevede che il diritto al rimborso si prescriva dopo 10 anni dalla scadenza del titolo. Ciò significa che, una volta superato quel termine, il capitale non è più esigibile.
Il punto critico riguarda proprio la conoscibilità di quella scadenza. Secondo Poste Italiane, tutte le informazioni sono rese pubbliche attraverso i decreti ministeriali pubblicati in Gazzetta Ufficiale e tramite la documentazione disponibile negli uffici postali e nei canali digitali. La responsabilità di informarsi, quindi, ricadrebbe sul risparmiatore.
Una posizione rafforzata anche da recenti orientamenti della Corte di Cassazione, che hanno escluso il diritto al risarcimento persino in presenza di carenze informative, sostenendo che la prescrizione opera per inerzia del titolare e non può essere superata automaticamente invocando una mancata comunicazione.
Il caso della risparmiatrice, dunque, non rappresenta una regola generale, ma piuttosto un’eccezione legata a circostanze molto specifiche: l’assenza totale di indicazioni sui titoli e la mancata prova della consegna del foglio informativo. Elementi che hanno reso impossibile, secondo il giudice, esercitare il diritto nei tempi previsti.
Resta quindi un quadro frammentato e ancora oggetto di interpretazioni contrastanti. Da un lato, sentenze come questa rafforzano il principio di tutela del risparmio (richiamato anche dall’articolo 47 della Costituzione); dall’altro, l’orientamento più recente tende a responsabilizzare maggiormente il cittadino.
Tradotto: non tutti i buoni prescritti possono essere recuperati, ma in presenza di gravi carenze informative documentabili, la strada del tribunale può ancora aprire scenari inattesi.
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