La sentenza del Tribunale di Ferrara può fare giurisprudenza in materia di buoni fruttiferi postali: ecco come sono andati in fumo 50 mila euro per colpa della prescrizione
È arrivata la prima sentenza che, in un modo o nell’altro, fa giurisprudenza. Sì, perché se nelle scorse settimane avevamo visto tanti risparmiatori vincere diverse cause contro Poste Italiane in merito ai buoni fruttiferi postali prescritti, stavolta l’esito è ben diverso su una situazione piuttosto simile. E così, una risparmiatrice emiliana ha visto andare in fumo i suoi 50.000 euro in BFP purtroppo scaduti e caduti in prescrizione, con il tribunale ferrarese che ha respinto anche il suo recente ricorso.
La premessa è sempre d’obbligo: non tutte le situazioni sono uguali, ma alcune possono anche servire come base per future diatribe legali. Quando si parla di buoni postali e scadenze varie, l’appiglio per i risparmiatori è più o meno il medesimo, vale a dire l’assenza del foglio informativo o simili. Purtroppo, però, la mancanza di questo documento non è più un elemento che da solo dà ragione ai consumatori, anzi: senza una condotta non regolare da parte di Poste, non basta più affermare “non lo sapevo, ho ragione io”. Ecco perché la storia della risparmiatrice ferrarese, oltre ad essere la prima che recepisce le nuove indicazioni della Cassazione, potrebbe chiudere tante querelle sul nascere. E a rimetterci, purtroppo, sono i risparmi dei privati cittadini.
Buoni postali ventennali? No, durano 6 anni e sono andati in prescrizione
La vicenda nasce da un errore di percezione che, col senno di poi, si è rivelato fatale. Nel marzo del 2001, la risparmiatrice aveva sottoscritto cinque buoni fruttiferi postali per un valore complessivo di circa 50.000 euro, convinta di aver scelto strumenti a lungo termine, con una durata ventennale e interessi maturati nel tempo. Nella sua ricostruzione, la scadenza naturale sarebbe stata fissata nel 2021, con ulteriori dieci anni per richiedere il rimborso.
La realtà tecnica, però, era completamente diversa. I titoli appartenevano alla serie AA1, istituita con decreto ministeriale del 19 dicembre 2000 e collocata tra fine 2000 e aprile 2001. Questa tipologia prevedeva una durata di appena sei anni, con un rendimento complessivo del 35% sul capitale. Tradotto: i buoni sono scaduti nel 2007. Da quel momento è iniziato a decorrere il termine di prescrizionehttps://www.money.it/cos-e-la-prescrizione-e-come-funziona decennale, conclusosi definitivamente nel 2017.
Quando nel 2023 la donna si è presentata allo sportello per incassare il capitale più gli interessi, la risposta è stata netta: titoli non più esigibili. Da lì il ricorso legale, esaminato e poi respinto dalla giudice Monica Bighetti del Tribunale di Ferrara. Il punto centrale è che, per il giudice, il diritto al rimborso era già estinto da anni, dando ragione alla carta e non alla ricostruzione della risparmiatrice. E quel “tesoretto” accumulato nel tempo si è trasformato, improvvisamente, in un credito ormai inesistente e non più recuperabile.
Confermata la linea della Cassazione: il risparmiatore non ha più ragione, deve informarsi
Il vero spartiacque della vicenda, però, non è solo la scadenza dei titoli, ma il principio giuridico applicato. Il Tribunale di Ferrara ha infatti recepito integralmente l’orientamento espresso dalla Corte di Cassazionehttps://www.money.it/cos-e-corte-cassazione-cosa-fa-funzioni nella recente pronuncia del 3 marzo, che segna un cambio di paradigma nei contenziosi sui buoni fruttiferi postali.
Secondo la nuova linea, l’assenza del foglio informativo analitico non è più sufficiente a giustificare il mancato esercizio del diritto. Può rendere più complessa la conoscenza delle condizioni, ma non impossibile. E qui sta il punto: per i giudici, il risparmiatore è tenuto ad agire con ordinaria diligenza. In altre parole, deve informarsi.
La Cassazione ha chiarito che le caratteristiche dei buoni (durata, rendimenti e termini di prescrizione) sono stabilite dai decreti ministeriali istitutivi e pubblicate in Gazzetta Ufficiale. Ciò comporta una “conoscibilità legale” delle condizioni: non serve una comunicazione diretta se l’informazione è accessibile pubblicamente.
Non solo. I buoni fruttiferi postali sono stati qualificati come titoli di legittimazione e non titoli di credito, il che esclude l’applicazione di principi più favorevoli al possessore. Di conseguenza, la perdita del diritto al rimborso viene ricondotta all’inerzia del titolare, non a eventuali carenze informative imputabili a Poste.
È una svolta netta: non esiste più un automatismo tra mancata informazione e diritto al risarcimento, aspetto che aveva fatto nascere una sequela importante di ricorsi, non sempre vinti dai risparmiatori - va detto. E senza prova di comportamenti scorretti o dolosi, la strada per recuperare somme prescritte si fa sempre più stretta. La sentenza di Ferrara, in tal senso, potrebbe sancire un precedente destinato a pesare su migliaia di posizioni simili.
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