Buoni fruttiferi postali scaduti, come avere il rimborso (e quando si può richiedere)

Claudia Cervi

6 Maggio 2026 - 13:22

Buoni fruttiferi postali scaduti: cosa fare, quando puoi ottenere il rimborso e cosa succede se vanno in prescrizione.

Buoni fruttiferi postali scaduti, come avere il rimborso (e quando si può richiedere)

Cosa succede quando i buoni fruttiferi postali scaduti non vengono riscossi in tempo? Si può ancora chiedere il rimborso oppure si rischia di perdere tutto?

La domanda riguarda molti risparmiatori, soprattutto chi conserva vecchi titoli cartacei emessi da Poste Italiane e magari li ha dimenticati per anni in un cassetto.

I buoni fruttiferi postali (BFP) sono da sempre considerati investimenti sicuri, perché emessi da Cassa Depositi e Prestiti e garantiti dallo Stato italiano. Sono semplici da sottoscrivere, non hanno costi di gestione e permettono, di norma, di recuperare il capitale investito.

Il problema nasce però quando non si conoscono bene tutte le regole su scadenza e prescrizione. Una volta scaduti, i buoni smettono di produrre interessi. E se non vengono incassati entro 10 anni dalla scadenza, si prescrivono. E a quel punto non è più possibile recuperare né il capitale né gli interessi.

In questa guida vediamo quindi cosa fare con i buoni fruttiferi postali scaduti, quando si può ancora chiedere il rimborso e quando invece è troppo tardi.

Buoni fruttiferi postali scaduti: cosa succede dopo la scadenza

I buoni fruttiferi postali hanno una durata prestabilita. La scadenza cambia a seconda della tipologia di buono, della serie e dell’anno di emissione.

Alla data di scadenza il titolo diventa infruttifero, cioè smette di generare interessi. Non viene annullato e può ancora essere rimborsato, ma deve essere riscosso prima che maturi la prescrizione.

La distinzione è fondamentale.

Un buono scaduto può ancora essere riscosso. Un buono prescritto, invece, di norma non è più rimborsabile.

La scadenza è indicata nel foglio informativo, nelle condizioni di emissione o, per molti vecchi buoni cartacei, può essere ricavata dalla serie di appartenenza e dalla data di sottoscrizione. In caso di dubbi, è sempre opportuno rivolgersi a un ufficio postale oppure consultare i canali ufficiali di Poste Italiane e Cassa Depositi e Prestiti.

Come ottenere il rimborso dei buoni fruttiferi postali scaduti

I buoni fruttiferi postali scaduti possono essere rimborsati se non è ancora decorso il termine di prescrizione.

Dal giorno dopo la scadenza e per i 10 anni successivi, si può chiedere il rimborso del buono. Rimborso che include il capitale investito e gli interessi maturati fino alla scadenza. Dopo quella data, come detto, non vengono più calcolati interessi.

Per chiedere il rimborso è possibile recarsi presso un ufficio postale con:

  • il buono cartaceo originale;
  • un documento di identità valido;
  • il codice fiscale;
  • eventuale documentazione successoria, se il buono appartiene a una persona deceduta.

Diverso il discorso per i buoni dematerializzati: in questo caso il rimborso avviene automaticamente sul conto collegato, quindi il rischio di dimenticarli è molto più basso.

Che cos’è la prescrizione dei buoni fruttiferi postali

La prescrizione dei buoni fruttiferi postali è il limite di tempo entro cui poter chiedere il rimborso.

Nel caso dei buoni fruttiferi postali, questo limite è di 10 anni dalla scadenza, come previsto dall’art. 6-ter del decreto legge n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003. È una regola prevista dalla legge e vale anche per altri strumenti simili. Dopo questo periodo, Poste Italiane può rifiutare il pagamento e il titolare non può più pretendere né il capitale investito né gli interessi maturati.

È quindi sbagliato pensare che il buono possa essere incassato “in qualunque momento”. La garanzia dello Stato non elimina il termine di prescrizione.

Per questo motivo è fondamentale controllare periodicamente eventuali buoni ancora in possesso, soprattutto quelli cartacei.

In base alla data di emissione, i buoni fruttiferi postali prescritti vengono gestiti in modi diversi:

  • i buoni emessi fino al 13 aprile 2001 confluiscono nelle casse dello Stato;
  • quelli emessi a partire dal 4 aprile 2001 rientrano nel Fondo per indennizzare i risparmiatori vittime di frodi finanziarie.

Buoni fruttiferi postali prescritti: quando non si può avere il rimborso

Se sono passati più di 10 anni dalla scadenza, il buono è prescritto. In questo caso, la regola generale è molto rigida: il rimborso non è più dovuto.

Questo significa che il risparmiatore perde:

  • il capitale originariamente versato;
  • gli interessi maturati durante il periodo di rendimento.

Non esiste, per i buoni fruttiferi postali prescritti, una procedura automatica simile a quella prevista per altri rapporti dormienti. Non basta quindi rivolgersi a Consap o invocare genericamente la tutela dei risparmiatori per recuperare le somme.

La prescrizione è un istituto giuridico che estingue il diritto se non viene esercitato entro il termine previsto. Per questo è importante controllare periodicamente i vecchi buoni, soprattutto quelli cartacei intestati a genitori, nonni o familiari deceduti.

Buoni fruttiferi postali prescritti: si possono recuperare

In linea generale, quando un buono è prescritto non è più possibile ottenere il rimborso.

Negli anni, però, si è discusso a lungo della possibilità di contestare la prescrizione, ad esempio sostenendo di non aver mai ricevuto il Foglio Informativo Analitico (FIA), il documento che riporta tutte le condizioni del buono, come durata, scadenza, rendimento e modalità di rimborso. Per i buoni emessi dopo dicembre 2000, la consegna del FIA è comunque diventata obbligatoria.

Inoltre, le più recenti pronunce della Corte di Cassazione del 2026 hanno chiarito che la mancata consegna del foglio informativo, da sola, non è sufficiente né a bloccare la prescrizione né a giustificare una richiesta di risarcimento.

In concreto, quindi, i margini per recuperare un buono prescritto sono oggi piuttosto ridotti.

Resta comunque fondamentale valutare ogni situazione nel dettaglio, perché alcune particolarità del titolo potrebbero fare la differenza.

Quando si può ancora contestare un buono fruttifero postale

Anche se la prescrizione è una barriera molto forte, esistono situazioni in cui può essere utile verificare il buono con attenzione.

Il caso più frequente riguarda i vecchi buoni cartacei con indicazioni poco chiare, timbri contraddittori o correzioni manuali. Nel corso degli anni, infatti, sono stati emessi buoni con:

  • timbri apposti in modo incompleto;
  • serie diverse indicate sullo stesso titolo;
  • correzioni a penna;
  • condizioni di rendimento non perfettamente chiare;
  • scadenze non facilmente comprensibili.

In questi casi il problema non è solo stabilire se il buono sia prescritto, ma capire da quale data debba decorrere davvero la prescrizione.

Se sul titolo sono presenti indicazioni contraddittorie, il risparmiatore può avere interesse a far verificare il buono da un esperto, perché la data considerata da Poste Italiane potrebbe non essere l’unica possibile.

Buoni fruttiferi postali e rimborso integrale degli interessi

Un altro tema distinto dalla prescrizione riguarda il rimborso integrale degli interessi nei vecchi buoni fruttiferi postali.

La questione interessa soprattutto alcuni buoni trentennali emessi dopo il Decreto Ministeriale del 13 giugno 1986. Da quel momento, i buoni passarono dalla serie P alla serie Q/P, ma in diversi casi furono utilizzati moduli precedenti, con timbri o indicazioni non sempre chiari.

Da qui sono nate molte controversie sui rendimenti effettivamente spettanti ai risparmiatori. In alcuni casi, il titolare può contestare l’importo liquidato da Poste Italiane e chiedere una differenza sugli interessi.

È importante però non confondere i due piani:

  • la prescrizione riguarda il diritto a incassare il buono dopo la scadenza;
  • la contestazione sul rendimento riguarda il calcolo degli interessi dovuti.

Anche chi ha già incassato il buono può valutare una contestazione sul rendimento, purché non siano trascorsi 10 anni dalla liquidazione.

Cosa fare se Poste Italiane dice che il buono è prescritto

Se all’ufficio postale viene comunicato che il buono è prescritto, soprattutto quando l’importo da recuperare è rilevante, è meglio non fermarsi alla prima risposta. Conviene fare alcune verifiche e ricostruire con precisione la storia del titolo.

Ecco i passaggi principali:

  1. controllare con attenzione tutti i dati del titolo;
  2. chiedere chiarimenti scritti a Poste Italiane;
  3. raccogliere tutta la documentazione disponibile;
  4. presentare eventualmente un reclamo;
  5. valutare un ricorso all’ABF o il supporto di un legale.

In questo modo sarà più facile capire se il buono è davvero prescritto oppure se esistono margini per contestare la data di scadenza, il rendimento o le informazioni riportate sul titolo.

Buoni fruttiferi postali in scadenza nel 2026

Poste Italiane ha comunicato l’elenco dei buoni fruttiferi postali cartacei in scadenza nel 2026 e nel 2027. Raggiunta la scadenza, questi titoli smettono di produrre interessi ma possono ancora essere incassati entro il termine di prescrizione di 10 anni. Oltre tale periodo, il titolare perde il diritto al rimborso sia del capitale sia degli interessi maturati.

Nel 2026 scadranno i seguenti BFP cartacei:

  • BFP 3X4 Fedeltà Serie K05: emessa dal 10/06/2014 al 31/12/2014;
  • BFP 3 anni Plus Serie TF103A221027: emessa dal 02/01/2023 al 05/06/2023;
  • BFP 3x4 Serie T26: emessa dal 02/01/2014 al 09/01/2014; Serie T27 dal 10/01/2014 al 09/02/2014; Serie T28 dal 10/02/2014 al 09/03/2014; Serie T29 dal 10/03/2014 al 09/04/2014; Serie T30 dal 10/04/2014 al 09/07/2014; Serie T31 dal 10/07/2014 al 31/12/2014;
  • BFP 3X4 Risparmi Nuovi Serie W01: emessa dal 10/06/2014 al 09/07/2014; Serie W02 dal 10/07/2014 al 31/12/2014;
  • BFP Rinnova Serie TF206A200603: emessa dal 03/06/2020 al 16/07/2020; Serie TF206A200717 dal 17/07/2020 al 30/07/2020;
  • BFP dedicati ai minori intestati a risparmiatori nati dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2008;
  • BFP Ordinari Serie R: emessa dal 2 gennaio 1996 al 30 novembre 1996; Serie B15-B16-B17-B18-B19-B20-B21-B22-B23-B24-B25-B26: emesse dal 2 gennaio 2006 al 31 dicembre 2006.

Nel 2027 scadranno invece:

  • BFP 3X4 Fedeltà Serie K05: emessa dal 1° gennaio 2015 al 19 gennaio 2015; Serie K06 dal 20 gennaio 2015 al 27 febbraio 2015;
  • BFP 3 anni Plus Serie TF103A230606: emessa dal 06/06/2023 al 04/10/2023;
  • BFP 4 anni Plus Serie TF504A231005: emessa dal 5 ottobre 2023 al 27 dicembre 2023; Serie TF504A231228 dal 28 dicembre 2023 al 31 dicembre 2023;
  • BFP 3x2 Serie TF106A190910: emessa dal 02/01/2020 al 07/05/2020; Serie TF106A200508 dall’08/05/2020 al 16/07/2020; Serie TF106A200717 dal 17/07/2020 al 05/11/2020;
  • BFP 3x4 Serie T31: emessa dal 2 gennaio 2015 al 19 gennaio 2015; Serie T32 dal 20 gennaio 2015 al 27 febbraio 2015; Serie T33 dal 28 febbraio 2015 al 19 marzo 2015; Serie T34 dal 20 marzo 2015 al 31 dicembre 2015;
  • BFP 3X4 Risparmi Nuovi Serie W02: emessa dal 2 gennaio 2015 al 19 gennaio 2015; Serie W03 dal 20 gennaio 2015 al 27 febbraio 2015;
  • BFP dedicati ai minori intestati a risparmiatori nati dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009;
  • BFP Ordinari Serie B27-B28-B29-B30-B31-B32-B33-B34-B35-B36-B37-B38: emesse dal 2 gennaio 2007 al 31 dicembre 2007; Serie T: emessa dal 1° luglio 1997 al 31 dicembre 1997.

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