Bonus pubblicità 2021, comunicazione entro il 31 marzo: modello e istruzioni

Rosaria Imparato

1 Marzo 2021 - 17:28

condividi

Bonus pubblicità 2021, la comunicazione va inviata dal 1° al 31 marzo compilando il modello aggiornato dal Dipartimento per l’informazione e l’editoria. La percentuale del credito d’imposta cambia in base al canale scelto per effettuare gli investimenti pubblicitari.

Bonus pubblicità 2021, comunicazione entro il 31 marzo: modello e istruzioni

Bonus pubblicità 2021, dal 1° marzo si possono inviare le comunicazioni per prenotare il credito d’imposta relativo agli investimenti pubblicitari.

La comunicazione, da presentare in via telematica all’Agenzia delle Entrate, può essere inoltrata fino alla scadenza del 31 marzo. La Legge di Bilancio 2021 ha introdotto importanti novità riguardo al bonus: in base al canale utilizzato per gli investimenti pubblicitari (stampa oppure radio/tv) si farà riferimento a un regime diverso.

Il modello e le istruzioni per la compilazione sono stati pubblicati sul sito del Dipartimento per l’informazione e l’editoria. L’invio della comunicazione è il primo passaggio da effettuare per la richiesta del bonus, il secondo step prevede invece l’invio della dichiarazione sostitutiva.

Bonus pubblicità 2021, comunicazione entro il 31 marzo: modello e istruzioni

Il Dipartimento per l’informazione e l’editoria ha aggiornato il modello e le istruzioni per la compilazione per il credito d’imposta del bonus pubblicità 2021.

Comunicazione bonus pubblicità 2021 - modello
Clicca qui per scaricare il file.
Bonus pubblicità 2021 - istruzioni per la compilazione
Clicca qui per scaricare il file.

Per quest’anno, la comunicazione per ottenere il bonus va presentata dal 1° al 31 marzo 2021. Il documento consente l’accesso al credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari, realizzati o ancora da realizzare, usando i servizi dell’Agenzia delle Entrate a cui si accede con una delle seguenti credenziali:

  • SPID;
  • CIE;
  • CNS;
  • Entratel,
  • Fisconline.

Modello e istruzioni sono stati aggiornati in base alle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2021.

Bonus pubblicità 2021: regime diverso per stampa, tv e radio

Con le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2021, il credito d’imposta del bonus pubblicità segue regole diverse in base al canale utilizzato per gli investimenti.

Per gli anni 2021 e 2022, il bonus pubblicità per gli investimenti effettuati su giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale, corrisponde a un credito d’imposta del 50%, entro il budget stanziato di 50 milioni di euro.

Per gli investimenti effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, il credito d’imposta è pari al 75% del valore incrementale degli investimenti 2021 rispetto a quelli effettuati sullo stesso mezzo d’informazione nel 2020, purché l’incremento sia pari all’1%.

Quindi, per gli investimenti sul canale radio/tv, non è più valida la novità introdotta dal decreto Rilancio, che aveva appunto ammorbidito i requisiti per richiedere il bonus.

Gli investimenti su entrambi i canali, invece, daranno diritto a un bonus determinato dalla somma dei due crediti calcolati in base alle percentuali sopra indicate.

Resta ferma l’applicazione del limite del regime de minimis di cui ai Regolamenti dell’Unione europea.

Bonus pubblicità 2021, secondo step: dichiarazione sostitutiva

Entro il 30 aprile 2021 il Dipartimento per l’informazione e l’editoria pubblicherà l’elenco dei soggetti che hanno richiesto l’accesso all’agevolazione, indicando il credito d’imposta fruibile -in teoria- da ciascun beneficiario.

Il secondo step da effettuare per i richiedenti è inviare la dichiarazione sostitutiva dal 1° al 31 gennaio 2022, documento nel quale vengono confermati gli investimenti effettuati.

Dopo il 31 gennaio 2022, il Dipartimento pubblicherà l’elenco definitivo dei soggetti beneficiari e del credito d’imposta effettivamente spettante.

Il credito sarà utilizzabile solo in compensazione dal 5° giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco definitivo.

I soggetti beneficiari dovranno presentare il modello F24 usando il codice tributo “6900”.

Iscriviti a Money.it