Bonus facciate condominio 2020: requisiti, adempimenti e documenti per la detrazione

Rosaria Imparato

18 Febbraio 2020 - 11:09

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Bonus facciate 2020 anche per i condomìni: vediamo quali sono i requisiti che gli edifici devono possedere, quali sono i documenti da conservare e gli adempimenti da effettuare per ottenere la detrazione del 90% delle spese sostenute per il rifacimento delle facciate esterne.

Bonus facciate condominio 2020: requisiti, adempimenti e documenti per la detrazione

Bonus facciate 2020, quali sono gli adempimenti per i lavori condominiali? L’Agenzia delle Entrate, nella guida dedicata al bonus, dedica una sezione specifica agli interventi su parti comuni dei condomìni.

L’agevolazione, introdotta dalla Legge di Bilancio 2020, consiste nella possibilità di detrarre il 90% delle spese sostenute per il rifacimento delle facciate esterne degli edifici.

Il nuovo bonus non prevede limiti di spesa, e di conseguenza non c’è una soglia massima di detrazione.

Per averne diritto, bisogna realizzare interventi di recupero o restauro della facciata esterna di edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale, anche quelli strumentali.

Si tratta dunque di una buona occasione per dare un volto nuovo alle città, abbellendone gli edifici.

Vediamo quali sono i requisiti da avere, gli adempimenti da effettuare e i documenti da conservare per ottenere il bonus facciate per i condomìni.

Bonus facciate condominio 2020: come funziona e requisiti per ottenere la detrazione

Il bonus facciate 2020 è tra le novità assolute della Legge di Bilancio di quest’anno. In vigore dal 1° gennaio, la guida ufficiale dell’Agenzia delle Entrate è stata pubblicata il 14 febbraio, preceduta dalla circolare n. 2/E.

Circolare AdE n.2/E del 14/2/2020
Detrazione per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti prevista dall’articolo 1, commi da 219 a 224 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di bilancio 2020)

Il bonus facciate, che va ad integrare il pacchetto delle agevolazioni fiscali per la casa, consente di recuperare il 90% dei costi sostenuti nel 2020 per il rifacimento o il restauro delle facciate esterne degli edifici.

Non è previsto un limite di spesa, quindi non c’è una soglia massima di detrazione da rispettare, e possono beneficiarne tutti: inquilini, proprietari, residenti e non nel territorio dello Stato, persone fisiche, imprese e naturalmente condomìni.

Per averne diritto, è necessario che gli interventi di recupero o restauro delle facciate esterne avvengano su edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale, compresi quelli strumentali.

L’agevolazione riguarda tutti i lavori effettuati sull’involucro esterno visibile dell’edificio, cioè sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno).

Un altro requisito fondamentale è che gli edifici si trovino nelle cosiddette zone A e B, rispettivamente centri storici e aree totalmente o parzialmente edificate, individuate dal decreto ministeriale n. 1444 del 1968, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.

Inoltre, per i contribuenti che vivono nelle zone A e B delle città medio-grandi è possibile, grazie all’abitudine di coprire con cartelloni pubblicitari le facciate dei condomini durante i lavori, effettuare gli interventi di manutenzione ordinaria a costo zero.

La detrazione viene ripartita in 10 quote annuali costanti e di pari importo a partire dal 2020, da far valere nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in corso fino al 31 dicembre e nei nove periodi d’imposta successivi.

Guida bonus facciate 2020
Clicca qui per scaricare il file dell’Agenzia delle Entrate.

Bonus facciate condominio 2020: gli adempimenti per ottenere la detrazione

Per gli interventi effettuati sulle parti comuni di un edificio in condominio, gli adempimenti necessari per poter usufruire del bonus facciate possono essere effettuati da uno dei seguenti soggetti:

  • uno dei condòmini, a tal fine delegato;
  • l’amministratore del condominio.

Nella maggior parte dei casi sarà l’amministratore di condominio a occuparsi degli adempimenti necessari.

L’amministratore dovrà quindi provvedere a indicare i dati del prefabbricato in dichiarazione e negi altri adempimenti, come avviene per le detrazioni spettanti per interventi di recupero del patrimonio edilizio o di efficienza energetica sulle parti comuni.

Anche per il nuovo bonus facciate l’amministratore rilascia una certificazione delle spese corrisposte del condominio e attesta di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla legge.

Nei casi di interventi di efficienza energetica, è necessario inviare la comunicazione all’Enea entro 90 giorni dalla fine dei lavori. Nella scheda descrittiva relativa agli interventi realizzati, che va inviata solo in via telematica tramite il sito https://detrazionifiscali.enea.it/, devono essere indicati:

  • i dati identificativi dell’edificio e di chi ha sostenuto le spese;
  • la tipologia di intervento effettuato;
  • il risparmio annuo di energia che ne è conseguito;
  • il costo dell’intervento, comprensivo delle spese professionali;
  • l’importo utilizzato per il calcolo della detrazione.

Gli altri adempimenti sono:

  • presentare comunicazione preventiva all’ASL di competenza, se prevista dalla normativa sulla sicurezza dei cantieri;
  • riportare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali dell’immobile e, per i lavori effettuati dal detentore (ad esclusione di quelli di efficienza energetica), gli estremi di registrazione dell’atto.

Bonus facciate condominio 2020: i documenti da conservare

Infine, è importante che l’amministratore abbia la premura di conservare la documentazione originale, per esibirla agli uffici che la richiedono.

I documenti da conservare sono:

  • fatture che provano le spese effettivamente sostenute;
  • ricevuta del bonifico;
  • abilitazioni amministrative richieste o dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà con indicazione della data di inizio lavori;
  • domanda di accatastamento, per immobili non censiti;
  • ricevute di pagamento dei tributi locali sugli immobili, se dovuti;
  • delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori e tabella millesimale, per la ripartizione delle spese;
  • consenso ai lavori, per gli interventi fatti da chi detiene l’immobile.

Per interventi di efficienza energetica, vanno conservati anche:

  • asseverazione di un tecnico abilitato;
  • attestato di prestazione energetica (APE).

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