Bonus baby sitter per le zone rosse: le istruzioni INPS per fare domanda

Rosaria Imparato

14/12/2020

13/07/2021 - 18:02

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Bonus baby sitter del decreto Ristori bis dedicato ai genitori lavoratori nelle zone rosse: nel messaggio n. 4678 dell’11 dicembre 2020 l’INPS fornisce tutte le istruzioni per fare domanda.

Bonus baby sitter per le zone rosse: le istruzioni INPS per fare domanda

Bonus baby sitter del decreto Ristori bis per le zone rosse: le famiglie in possesso dei requisiti possono fare domanda.

Il nuovo bonus può essere richiesto dai genitori lavoratori degli alunni delle scuole secondarie di primo grado in cui è stata disposta la sospensione dell’attività didattica e che si trovano nelle cosiddette zone rosse, ovvero:

  • Calabria;
  • Lombardia;
  • Piemonte;
  • Valle d’Aosta:
  • Provincia autonoma di Bolzano;
  • Campania;
  • Toscana;
  • Abruzzo.

La procedura per la presentazione dell’istanza è stata resa nota dall’INPS con il messaggio n. 4678 dell’11 dicembre 2020. Il limite economico del bonus, pari a 1.000 euro, è stabilito per nucleo familiare ed è possibile presentare anche più di una domanda per ogni figlio.

In caso di più richieste per lo stesso nucleo familiare, la procedura segnalerà l’importo massimo residuo attribuibile.

In attesa della pubblicazione della circolare che illustrerà nel dettaglio la nuova misura introdotta dal decreto Ristori bis a favore dei genitori lavoratori nelle zone rosse, vediamo come presentare domanda per ottenere il bonus.

Bonus baby sitter per le zone rosse: domande al via

Il decreto Ristori bis ha introdotto un nuovo bonus baby sitter che arriva fino a un massimo di 1.000 euro, da utilizzare per le prestazioni effettuate nel periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza.

La domanda si può presentare sia tramite patronato che online. Nel secondo caso, il percorso da seguire partendo dal sito INPS è il seguente:

Prestazioni e Servizi > Servizi > Ordine alfabetico> Bonus servizi di babysitting.

Ci si dovrà autenticare tramite una delle seguenti credenziali:

Per coloro che non sono in possesso di nessuna delle credenziali indicate, è possibile richiedere una credenziale SPID, anche con riconoscimento a distanza via webcam, attraverso uno degli Identity Provider accreditati (cfr. www.spid.gov.it).

In fase di presentazione della domanda on line, occorre compilare la sezione anagrafica del richiedente, oltre a inserire i dati del minore e dell’altro genitore.

Il richiedente dovrà specificare la categoria lavorativa di appartenenza e dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità di trovarsi nelle condizioni previste dal D.L. n. 149/2020, relativamente alla situazione lavorativa personale e dell’altro genitore.

Nella domanda vanno anche specificati i dati relativi alla scuola frequentata dal minore. Bisogna indicare:

  • la denominazione;
  • l’ubicazione geografica (comune, provincia, via, cap);
  • la classificazione (se statale, paritaria o comunale oppure se è un centro assistenziale per minori disabili);
  • il codice meccanografico della scuola e la partita IVA;
  • la classe frequentata dal minore.

È obbligatorio allegare il certificato di frequenza rilasciato dalla scuola.

Il lavoratore deve dichiarare che né lui né l’altro genitore possono lavorare in modalità agile; inoltre nel caso dei lavoratori parasubordinati la procedura richiede obbligatoriamente l’allegazione di una dichiarazione del datore di lavoro che certifichi la condizione lavorativa.

Bonus baby sitter decreto Ristori bis: chi può fare domanda

I beneficiari sono i genitori iscritti alla Gestione separata o alle Gestioni speciali dell’assicurazione generale obbligatoria, e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

Il bonus è riconosciuto, alternativamente, ai genitori lavoratori di cui sopra.

La fruizione del bonus è riconosciuta nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile (al 100%) da dichiararsi nel modello di domanda.

Inoltre, per ottenere il bonus baby sitter è necessario che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

Per quanto concerne i minori affetti da disabilità grave accertata ai sensi della legge n. 5 febbraio 1992, n. 104, il bonus spetta agli iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura ai sensi dei DPCM del 24 ottobre 2020 e del 3 novembre 2020.

Tale circostanza dovrà essere comprovata allegando alla domanda un’apposita dichiarazione della scuola o del centro che attesti la sospensione dell’attività didattica in presenza o la chiusura.

Bonus baby sitter decreto Ristori bis: come controllare lo stato della domanda

Il riepilogo dei dati inseriti può essere visualizzato in consultazione. L’invio della domanda potrà essere effettuato, attraverso il tasto salva ed invia, solo dopo l’apposizione del flag relativo all’accettazione della sezione privacy.

Oltre alla funzione nuova domanda è possibile accedere alla sezione consultazione, per visualizzare lo stato della domanda presentata e prelevare la ricevuta definitiva, disponibile nei giorni successivi, recante il numero di protocollo.

La domanda, correttamente compilata e inoltrata all’INPS, è sottoposta, in fase di istruttoria, ai controlli di legge per verificare la correttezza dei dati inseriti e la presenza dei requisiti per l’accesso alla prestazione.

In caso di esito positivo dell’istruttoria, che sarà comunicato attraverso i recapiti forniti dall’utente in fase di acquisizione della domanda (SMS/e-mail/PEC), la somma riconosciuta verrà resa disponibile sul Libretto Famiglia.

Lasciamo in allegato il messaggio INPS n. 4678 con tutte le istruzioni per fare domanda per il bonus baby sitter del decreto Ristori bis.

Messaggio INPS n. 4678 dell’11 dicembre 2020
Bonus per servizi di baby-sitting per le regioni situate nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con ordinanze del Ministro della Salute ai sensi dell’articolo 3 del D.P.C.M. del 3 novembre 2020 (c.d. zone rosse). Rilascio della procedura per la presentazione delle domande

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