Bonus Assunzioni 2015 a tempo indeterminato: i casi di cumulabilità e la convenienza rispetto agli altri incentivi

Simone Casavecchia

03/02/2015

I casi in cui il bonus per le assunzioni a tempo indeterminato con il nuovo contratto a tutele crescenti è cumulabile con altri incentivi fiscali e contributivi e la sua convenienza rispetto ad essi.

Bonus Assunzioni 2015 a tempo indeterminato: i casi di cumulabilità e la convenienza rispetto agli altri incentivi

La recente approvazione della Legge di Stabilità (L. 190/2014) ha determinato l’entrata in vigore del nuovo incentivo contributivo per assunzioni a tempo indeterminato con il nuovo contratto a tutele crescenti.

Per i nuovi contratti a tempo indeterminato, stipulati nell’arco nel periodo che decorre dal 1 Gennaio 2015 al 31 Dicembre 2015, i datori di lavoro sono esentati dal versamento dei contributi previdenziali INPS (ad esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL) per i successivi 36 mesi (3 anni), per un importo massimo di 8.060 euro annui.

Alla luce delle recenti indicazioni rilasciate dall’INPS, per rendere operativa questa norma, è opportuno considerare quali sono i casi di cumulabilità con altri incentivi fiscali e sgravi contributivi.

In linea di massima l’incentivo del bonus assunzioni a tempo indeterminato non si cumula con altri sgravi di natura contributiva mentre può essere cumulato con alcuni sgravi di natura fiscale.

Apprendistato
Il contratto di apprendistato è totalmente escluso dalla Legge di Stabilità ed essendo considerato e non può essere in alcun modo considerato cumulabile allo sgravio contributivo per le nuove assunzioni a tempo indeterminato. Si tatta, infatti, non di un’agevolazione fiscale, ma di un regime contributivo diverso che determina, al pari del bonus assunzioni comporta comunque una riduzione dei costi sostenuti dal datore di lavoro sia nella parte fiscale che in quella contributiva.

Il contratto di apprendistato risulta, comunque, meno conveniente del nuovo contratto a tempo indeterminato perché gli sgravi contributivi sono complessivamente di entità inferiore, infatti:

  • nelle aziende con più di 9 dipendenti il datore di lavoro è comunque tenuto a pagare una quota contributiva pari all’11,61% della retribuzione;
  • nelle aziende con meno di 9 dipendenti la quota contributiva può ridursi all’1,61% nel solo caso in cui l’azienda rispetti il regime "de minimis" e solo per i contratti stipulati nel periodo 2012-2016;
  • il contratto di apprendistato implica inoltre dei limiti anagrafici e può essere stipulato con una platea ristretta di lavoratori;

A differenza del contratto di apprendistato il nuovo bonus assunzioni a tempo indeterminato prevede la decontribuzioni totale per i primi tre anni per tutte le retribuzioni che non superano i 27.000 euro annui e implica che il datore di lavoro provveda al versamento del solo contributo dello 0,30% integrativo Aspi devolvibile ai Fondi interprofessionali per la formazione continua e del contributo di finanziamento dei Fondi di solidarietà.

Assunzione di lavoratori inseriti in liste di mobilità
Si tratta dello sgravio contributivo (disciplinato dalla L. 223/1991) che fa sì che i datori di lavoro che assumono personale inserito nelle liste di mobilità debbano versare, per i primi 18 mesi, la contribuzione nella misura ridotta del 10%, senza un tetto annuale.
In questo caso, per le sole assunzioni full-time a tempo indeterminato, è possibile cumulare, in base a recenti orientamenti dell’INPS, il nuovo esonero contributivo introdotto dalla legge di Stabilità con il 50% dell’indennità di mobilità non fruita dal lavoratore.

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