Quali sono le agevolazioni fiscali per la stipula del contratto a tutele crescenti e qual è l’entità del bonus assegnato ai lavoratori che assumono nuovi dipendenti a tempo indeterminato.
Con l’approvazione della Legge di Stabilità e la successiva emanazione dei primi decreti attuativi del Jobs Act, sono divenute effettive due misure concomitanti e correlate con, oltre a modificare nettamente lo scenario del mercato del lavoro, rideterminano anche i vantaggi fiscali correlati a specifiche tipologie contrattuali.
Nello specifico, la Legge di Stabilità 2015 ha previsto un bonus per le assunzioni di nuovi lavoratori con contratto a tempo indeterminato che da questo stesso anno coinciderà con il nuovo contratto a tutele crescenti: ecco le specifiche dell’agevolazione presentate nei commi che vanno dal 118 al 121 dell’articolo unico di cui è costituita la Legge di Stabilità.
Tipologia del Beneficio
Per i nuovi contratti di lavoro a tempo indeterminato, stipulati nell’arco nel periodo che decorre dal 1 Gennaio 2015 al 31 Dicembre 2015, viene concesso ai datori di lavoro l’esonero, per i successi 36 mesi (3 anni) dal versamento dei contribuiti previdenziali INPS complessivi, ad esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL.
L’agevolazione fiscale è consentita per un importo massimo di 8.060 euro annui, da rapportarsi al pro rata in relazione alla durata del rapporto di lavoro nell’arco temporale considerato.
Soggetti interessati e casi di esclusione
Il testo della Legge di Stabilità parla di «lavoratori svantaggiati», tuttavia, viene poi specificato che i lavoratori, la cui assunzione a tempo indeterminato consente di usufruire dell’agevolazione fiscale, debbono essere soggetti che nei 6 mesi precedenti non sono stati occupati a tempo indeterminato presso un altro datore di lavoro. Il datore di lavoro è tenuto a verificare, al momento dell’atto dell’assunzione, questa eventualità.
L’assunzione di un lavoratore che, invece, nel periodo precedente, è stato soggetto a altre tipologie contrattuali, come un contratto a tempo determinato o un contratto a termine, non impedisce di percepire l’agevolazione sui contributi previdenziali.
Altra condizione per il godimento del beneficio è che lo stesso lavoratore non sia già stato assunto con lo stesso incentivo da altri datori di lavoro, dal momento che, il bonus assunzioni è fruibile una sola volta.
Il legislatore non ha ancora chiarito se, nel caso di assunzioni che non abbiano permesso il godimento dell’agevolazione per l’intero periodo previsto, ovvero per 36 mesi (casi di licenziamento nel periodo iniziale), sia possibile godere di una riduzione di entità minore, in caso di nuova assunzione.
Lo sgravio fiscale si applica per tutte le assunzioni che avvengono nel settore privato e non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento.
L’incentivo è uguale per tutti i datori di lavoro; sono esclusi dal bonus assunzione i contratti di apprendistato e i contratti di lavoro domestico e agricolo. In quest’ultimo caso sono previsti dei provvedimenti specifici nella stessa Legge di Stabilità.
Soppressione della legge 407/90
La legge di Stabilità prevede, infine, che riguardo alle assunzioni effettuate nel 2015 siano soppresse le agevolazioni fiscali previste dall’articolo 8, comma 9, della legge n. 407/1990 che consentivano l’esonero, parziale o totale, dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi, in caso di assunzione di disoccupati o cassaintegrati da almeno 24 mesi. Queste agevolazioni fiscali rimangono comunque valide per i contratti di lavoro stipulati nel 2014.
Consulta anche l’articolo relativo al Bonus per le assunzioni a tempo indeterminato di personale altamente qualificato, da impiegare in attività di ricerca e sviluppo.
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