Bonus 600 euro partite IVA anche ai professionisti ma con tante iniquità rispetto al regime attualmente previsto per gli iscritti alle gestioni previdenziali INPS: ecco perché.
Il bonus 600 euro destinato alle partite IVA iscritte alla gestione INPS artigiani e commercianti, a quella dei lavoratori autonomi ed in generale alle sezioni speciali potrebbe essere richiesta anche dai contribuenti che nella dichiarazione dei redditi 2019 - redditi 2018 - l’ultima presentata in ordine di tempo - hanno dichiarato redditi milionari.
Il titolo, meglio dirlo subito a scanso di fraintendimenti, è provocatorio ma solo in parte: è una incredibile assurdità legislativa, creatasi probabilmente per la fretta con la quale il Governo ha redatto il testo del decreto legge numero 18/2020 (l’ormai famosissimo “Decreto Cura Italia”).
Mentre la recente estensione della misura ai professionisti è stata subordinata a precisi requisiti reddituali, su cui peraltro si dovrebbe fare un ulteriore ragionamento in termini di equità, l’agevolazione per gli iscritti alla gestione separata INPS è incredibilmente svincolata da qualsiasi requisito reddituale.
Bonus 600 euro partite IVA: all’INPS potrebbero arrivare anche domande da contribuenti milionari
Il buon senso ci lascia ben sperare: i nostri concittadini che si trovano per loro merito in una situazione reddituale prospera non faranno certamente la domanda, avrebbe probabilmente poco senso per loro.
Tuttavia il Governo e (speriamo anche...) il Parlamento dovranno presto intervenire su questo aspetto, quantomeno nell’atteso “decreto aprile”: è necessario evitare qualsiasi rischio di disperdere risorse preziose a danno di coloro che ne hanno assolutamente necessità in questa dura fase di emergenza per tutto il Paese.
Nello specifico, l’articolo 27 del DL 18/2020 prevede le seguenti categorie di soggetti beneficiari del bonus 600 euro destinato alle partite IVA:
- professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa con i seguenti requisiti: a) partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020; b) titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla data del 23 febbraio, iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
- titolari di ditte individuali, soci di società di persone o di capitali iscritti alla gestione artigiani e commercianti (in questo senso si consultino utilmente anche i chiarimenti diramati dal MEF venerdì);
- le partite IVA che lavorano nel turismo, nel settore agricolo e nello spettacolo;
- i lavoratori dipendenti stagionali del turismo e degli stabilimenti termali (articolo 29 del DL 18/2020) se hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto;
- operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo.
Per tutte le categorie di cui sopra non è previsto alcun limite reddituale per poter fare domanda.
Bonus 600 euro partita IVA esteso anche ai professionisti non iscritti all’INPS ma alle casse di previdenza professionali: qui il requisito reddituale c’è ma è generico
Nella giornata di ieri i ministri Gualtieri e Catalfio hanno firmato il decreto interministeriale sul fondo per il reddito di ultima istanza: il bonus 600 euro è stato così esteso anche ai professionisti iscritti ad albo e cassa di previdenza professionale.
In particolare, l’agevolazione verrà riconosciuta nel rispetto dei seguenti requisiti:
- ai liberi professionisti che hanno percepito nel periodo di imposta 2018 un reddito non superiore ai 35.000,00 euro;
- ai liberi professionisti che hanno percepito nel periodo di imposta 2018 un reddito compreso tra i 35.000€ e i 50.000€ mila euro e hanno subito cali di attività pari almeno al 33% nei primi mesi del 2020 (rispetto al periodo 2019).
Il bonus andrà chiesto direttamente alla propria cassa di riferimento, ovvero agli enti di previdenza al quale si è iscritti.
Anche qui però va evidenziata l’iniquità della misura, oltre che la scarsa attenzione al testo scritto della norma.
L’iniquità della misura è evidente per almeno tre ordini di motivi:
- perché coloro che sono iscritti alla gestione separata INPS lavoratori autonomi potranno richiedere l’agevolazione a prescindere dal loro reddito mentre un professionista iscritto ad una cassa di previdenza deve rispettare i requisiti (magari anche giusti, per carità) di cui sopra? Perché un contribuente iscritto ad una delle gestioni speciali INPS ha diritto a richiedere i 600 euro anche se nell’ultima dichiarazione dei redditi ha dichiarato guadagni milionari?
- perché non viene considerato anche il nucleo familiare, per esempio agevolando maggiormente i professionisti con figli a carico?
- in alcuni settori professionali, per esempio in quello fiscale e del lavoro dove vi è piena liberalizzazione dei servizi (le esclusive sono poche e di nicchia), vi saranno professionisti che, pur operando nello stesso settore di riferimento, riceveranno trattamenti distinti solo per il fatto di essere iscritti in una gestione previdenziale piuttosto che in un’altra, generando così anche una questione di concorrenza sleale (posto che sotto emergenza pandemica abbia ancora senso utilizzare questa espressione, ma forse così si rende ancora più chiara la distorsione).
In merito alla scarsa attenzione al testo scritto della norma occorre evidenziare un aspetto tecnico ma importante: il decreto interministeriale prevede fra i requisiti anche il calo di attività pari almeno al 33% nei primi mesi del 2020 (rispetto al periodo 2019)...
Peccato che i professionisti non abbiano la contabilità ordinaria (quindi per competenza) ma quella per cassa, motivo per il quale a febbraio o marzo potrebbero aver fatturato - appunto, “per cassa” - compensi che si riferiscono a prestazioni erogate nel 2019... Quindi questa regola è totalmente inadatta per questa categoria di titolari di partita IVA...
Auspichiamo quindi un doppio intervento del legislatore: il primo già in sede di conversione del DL 18/2020; il secondo, destinato anche al Governo, sul futuro testo dell’atteso decreto anti Coronavirus di aprile.
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