Autoliquidazione INAIL 2019/2020: istruzioni e scadenze

Rosaria Imparato

21 Gennaio 2020 - 14:00

Pubblicate dall’INAIL il 13 gennaio le istruzioni operative utili ai datori di lavoro per procedere all’autoliquidazione 2019/2020. Ecco tutte le informazioni e le scadenze da rispettare.

Autoliquidazione INAIL 2019/2020: istruzioni e scadenze

Autoliquidazione INAIL 2019/2020, l’Istituto ha fornito le istruzioni operative il 13 gennaio.

La scadenza per il versamento del premio di autoliquidazione è il 17 febbraio, e può essere pagato in una sola soluzione o in quattro rate, ognuna pari al 25% del premio annuale.

Qualora il datore di lavoro scegliesse di pagare in quattro rate trimestrali, sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi rapportati al tasso medio per il 2019, pari allo 0,93%, dandone comunicazione con gli strumenti telematici previsti.

La scadenza per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni effettivamente corrisposte nel 2019 è il 2 marzo 2020.

I datori di lavoro che nel 2020 presumono di erogare un importo di retribuzioni inferiore a quello corrisposto nel 2019 devono inviare all’INAIL la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte entro il 17 febbraio 2020, utilizzando il servizio “Riduzione Presunto”.

Tale importo costituisce la base per il calcolo del premio anticipato dovuto per il 2020 in sostituzione dell’importo delle retribuzioni erogate nel 2019.

Autoliquidazione INAIL 2019/2020: scadenze e istruzioni

L’INAIL ha pubblicato le istruzioni per l’autoliquidazione 2019/2020 il 13 gennaio, con tutte le informazioni relative alle scadenze e alle modalità di adempimento a carico dei datori di lavoro.

La prima scadenza che i datori di lavoro devono tenere in considerazione è il 17 febbraio, termine ultimo per effettuare il versamento del premio di autoliquidazione.

I datori di lavoro possono scegliere se effettuare il versamento in un’unica soluzione o dividerlo in quattro rate trimestrali.

Visto che alcune delle scadenze delle rate trimestrali sono fissate in giorni festivi, può essere utile la seguente tabella riportante anche l’ultimo giorno utile per il pagamento:

RataData di scadenzaUltimo giorno utile per il pagamento
prima 16 febbraio 2020 17 febbraio 2020
seconda 16 maggio 2020 18 maggio 2020
terza 16 agosto 2020 20 agosto 2020
quarta 16 novembre 2020 16 novembre 2020

Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi rapportati al tasso medio per il 2019, pari allo 0,93%.

Sempre entro il 17 febbraio, i datori di lavoro che presumono di erogare un importo di retribuzioni inferiore a quello corrisposto nel 2019 -per riduzione o cessazione dell’attività prevista quest’anno, ad esempio- devono inviare all’INAIL la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte.

Suddetta comunicazione va effettuata tramite il servizio “Riduzione Presunto”, indicando le minori retribuzioni che prevedono di corrispondere nel 2020.

Tale importo costituisce la base per il calcolo del premio anticipato dovuto per il 2020 in sostituzione dell’importo delle retribuzioni erogate nel 2019, fatti salvi i controlli che l’Istituto può disporre in merito all’effettiva sussistenza delle motivazioni addotte, al fine di evitare il pagamento di premi inferiori al dovuto.

L’altra scadenza che i datori di lavoro devono segnare sul calendario è il 2 marzo 2020, termine ultimo per la presentazione delle dichiarazioni relative alle retribuzioni effettivamente corrisposte nel 2019.

Autoliquidazione INAIL 2019/2020, istruzioni del 13/1/2020
Autoliquidazione 2019/2020. Istruzioni operative dell’INAIL

Autoliquidazione INAIL 2019/2020, riduzioni del premio assicurativo

Il documento con cui vengono date istruzioni relative all’autoliquidazione, l’INAIL riepiloga anche i casi in cui il premio assicurativo è stato ridotto.

Si tratta in particolare:

  • riduzione per la piccola pesca costiera e nelle acque interne e lagunari;
  • sgravi per pesca oltre gli stretti, pesca mediterranea e pesca costiera;
  • sgravio per il Registro Internazionale;
  • incentivi per il sostegno della maternità e paternità e per la sostituzione di lavoratori in congedo;
  • riduzione per le imprese artigiane;
  • riduzione per Campione d’Italia;
  • riduzione per le cooperative agricole e i loro consorzi operanti in zone montane e svantaggiate;
  • riduzione per le cooperative agricole e i loro consorzi in proporzione al prodotto proveniente da zone montane o svantaggiate conferito dai soci;
  • incentivi per assunzioni.

I datori di lavoro titolari di PAT (Posizioni Assicurative Territoriali) devono presentare le dichiarazioni delle retribuzioni esclusivamente con:

  • i servizi telematici AL.P.I online, che calcola anche il premio dovuto;
  • Invio telematico Dichiarazione Salari.

Nel modello F24, da utilizzare per il versamento del premio di autoliquidazione 2019/2020, va indicato il seguente numero di riferimento: 902020.

Incentivi per il sostegno della maternità e paternità e per la sostituzione di lavoratori in congedo

Nelle istruzioni pubblicate il 13 gennaio, l’INAIL chiarisce che l’incentivo si applica alle aziende con meno di 20 dipendenti che assumono lavoratori con contratto a tempo determinato o temporaneo, in sostituzione di lavoratori in congedo per maternità e paternità.

La riduzione è pari al 50% dei premi dovuti per i lavoratori assunti, fino al compimento di un anno di età del figlio della lavoratrice o del lavoratore in congedo o per un anno dall’accoglienza del minore adottato o in affidamento e si applica sia alla regolazione 2019 che alla rata 2020.

L’indicazione dei suddetti dati equivale a domanda di ammissione alle riduzioni, che spettano a condizione che il datore di lavoro sia in possesso dei requisiti di regolarità contributiva previsti per il DURC online.

Per ricevere la riduzione bisogna indicare il “Tipo” codice “7” nella sezione “Retribuzioni soggette a sconto” e gli importi per cui si chiede il beneficio.

Autoliquidazione INAIL 2019/2020, gli incentivi alle assunzioni

Sono previsti anche gli incentivi alle assunzioni per i datori di lavoro.

I soggetti, che devono essere stati assunti con contratto di lavoro dipendente dopo il 1° gennaio 2013, devono avere meno di 50 anni ed essere disoccupati da più di un anno.

In tal caso è previsto un dimezzamento del premio per i 12 mesi successivi all’assunzione.

Se il contratto viene successivamente trasformato in uno a tempo indeterminato, l’incentivo vale anche per i sei mesi successivi.

Gli stessi incentivi si applicano ai datori di lavoro che assumono donne:

  • di qualsiasi età;
  • prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
  • residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea;
  • prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti.

Per ulteriori informazioni lasciamo in allegato la guida INAIL per l’autoliquidazione 2019/2020.

Guida autoliquidazione INAIL premi e contributi associativi
Clicca qui per scaricare il file aggiornato al 9 gennaio 2020

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