Ecco cosa dicono i giudici sull’Assegno unico e il mantenimento ai figli secondo la legge.
L’Assegno unico spetta a entrambi i genitori, almeno come regola generale.
La legge stabilisce infatti che sia corrisposto agli esercenti della responsabilità genitoriale, quindi 50% alla madre e 50% al padre salvo diversi accordi o decisioni del tribunale. Questo principio si applica anche ai genitori separati, ma può essere derogato in caso di affidamento esclusivo o comunque collocamento prevalente presso uno solo dei genitori, più che altro per semplificare la gestione.
Così, il collocatario riceve l’Assegno unico dall’Inps in misura piena e anche l’assegno di mantenimento dall’altro genitore, relativo alle esigenze di vita quotidiana dei figli.
Capita anche, però, che il genitore obbligato al mantenimento continui a percepire metà dell’Assegno unico. Per molti genitori separati si crea così una situazione complessa e in mancanza di accordo non resta che rivolgersi al giudice per una definizione precisa. Bisognerebbe però farsi prima un’idea delle linee guida per valutare al meglio le proprie possibilità.
Assegno unico e assegno di mantenimento
L’Assegno unico universale e l’assegno di mantenimento sono trattamenti economici destinati ai figli minorenni o maggiorenni in particolari condizioni erogati mensilmente. Nonostante questi punti in comune, si tratta di misure del tutto differenti e indipendenti l’una dall’altra.
L’Assegno di mantenimento permette al genitore non collocatario di assolvere al dovere di mantenere i figli, pur non potendo provvedere direttamente alle loro esigenze. Non si tratta di un contributo destinato all’ex coniuge, che difatti non corrisponde l’assegno perché si occupa materialmente delle spese quotidiane.
Se così non dovesse essere, naturalmente, si deve ricorrere al tribunale per le variazioni opportune. In ogni caso, il genitore non collocatario paga il mantenimento proprio perché non provvede direttamente ai bisogni dei figli, né può farlo dal momento in cui vivono stabilmente altrove. Tant’è che in caso di collocamento paritario, metà tempo con un genitore e metà con l’altro, non è previsto l’assegno di mantenimento. I figli maggiorenni, inoltre, possono decidere di ricevere personalmente il pagamento (se ne ricorrono i presupposti).
L’Assegno unico e universale è invece un sostegno economico per i genitori con figli minori o in situazioni particolari (studenti in regola con gli studi fino ai 21 anni e figli con disabilità, per esempio). Si tratta quindi di un supporto per provvedere alle necessità della prole, che non corrisponde però al mantenimento. Quindi, deve essere utilizzato per assicurare un migliore tenore di vita ai figli e non per spese personali. La sentenza n. 24140/2023 della Corte di Cassazione stabilisce infatti che il genitore che usa a proprio profitto il denaro dell’Assegno unico commette il reato di appropriazione indebita.
Ciò non significa che i soldi debbano essere materialmente consegnati ai figli o messi da parte, ma anzi che usandoli ci si possa lievemente alleggerire dalle incombenze quotidiane. È naturale che non si può pretendere una suddivisione precisa, semplicemente bisogna ricordare che i genitori sono tenuti a provvedere ai figli al meglio delle proprie possibilità, garantendo loro un tenore di vita almeno pari al proprio.
L’Assegno unico rientra nel mantenimento?
Il genitore che ha diritto all’assegno di mantenimento per i figli riceve necessariamente anche l’Assegno unico, almeno in parte. Come anticipato, l’Assegno unico spetta infatti a entrambi i genitori, salvo diverso accordo o sentenza del tribunale. Quest’ultimo assegna il 100% dell’assegno unico al genitore con affidamento esclusivo, ma anche semplicemente al collocatario se ciò risulta essere migliore per il minore.
Per esempio, se il genitore non collocatario vive lontano ed esercita il diritto di visita su periodi ristretti - pur conservando l’affidamento condiviso - potrebbe avere difficoltà nella gestione delle somme per l’interesse dei figli. Ciò viene stabilito dal giudice in base alla condizione specifica delle persone coinvolte, a meno che i genitori trovino un accordo fra loro. Il mantenimento, invece, continua a dover essere pagato al genitore collocatario.
Assegno unico e assegno di mantenimento restano quindi in tutto e per tutto distinti e separati. L’importo dell’Assegno unico percepito dal genitore collocatario non viene detratto dal mantenimento, così come l’altro genitore non deve sommare all’assegno anche la propria percentuale di Assegno unico. In altre parole, l’Assegno unico non rientra nell’assegno di mantenimento: i genitori devono utilizzarlo nell’interesse della prole ed eventualmente rivolgersi al giudice per ottenere una ripartizione più idonea.
Non soltanto, le somme ricevute a titolo di Auu non vengono nemmeno calcolate ai fini della determinazione patrimoniale per il mantenimento, salvo eccezioni.
La Corte di Cassazione ha ribadito questa linea guida in numerose occasioni, riferendosi per lo più agli assegni familiari e al nucleo familiare (peraltro indipendentemente dal titolare del rapporto di lavoro da cui originano). L’assegno unico è una misura nuova, su cui la giurisprudenza è meno vasta, ma il principio è analogo. Per esempio, l’ordinanza n. 12012/2019 della Cassazione aveva stabilito che:
Gli assegni familiari per i figli corrisposti dal datore di lavoro, se non espressamente considerati nella determinazione dell’ammontare del mantenimento per la prole, non influiscono sulla base delle entrate su cui calcolare il concorso dei coniugi al mantenimento dei figli.
Di regola, quindi, il mantenimento avviene indipendentemente dall’Assegno unico, a prescindere dalla modalità di ripartizione del contributo. Questo contributo, come eventuali altre forme di sostegno economico, può comunque essere considerato dal giudice se fatto presente dalle parti quando i redditi dei genitori sono molto simili o, al contrario, molto sproporzionati.
Per esempio, il genitore non collocatario che ha ristrette capacità economiche può esser chiamato a corrispondere un assegno ridotto, lasciando l’intero assegno unico all’altro. Queste decisioni devono però essere stabilite dal giudice, peraltro indipendentemente dall’accordo tra le parti. L’assegno di mantenimento ai figli, infatti, non può essere ridotto discrezionalmente e nemmeno il genitore che lo riceve può rinunciarvi. Allo stesso tempo, parte dell’assegno unico rientra virtualmente nel mantenimento versato da chi ne percepisce una quota e ha appunto redditi ristretti.
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