Assegno di mantenimento, addio al tenore di vita: separazione come il divorzio

Simone Micocci

16 Gennaio 2018 - 14:47

condividi

Per la Corte d’Appello di Roma l’assegno di mantenimento va riconosciuto solo nei casi di difficoltà e senza tener conto del tenore di vita: così tramonta il principio di assistenza matrimoniale.

Assegno di mantenimento, addio al tenore di vita: separazione come il divorzio

Assegno di mantenimento 2018: per la Corte d’Appello di Roma per il calcolo dell’importo non va considerato il tenore di vita avuto dalla coppia durante il matrimonio.

Una decisione importante che riprende la famosa sentenza Grilli dello scorso anno e applicandola anche per la separazione. Infatti, mentre la sentenza sentenza n° 11504/2017 della Corte di Cassazione riguarda l’assegno divorzile, la pronuncia della Corte d’Appello di Roma quello di mantenimento riconosciuto nel periodo di separazione della coppia.

Una sentenza che va contro alle stesse disposizioni della Corte di Cassazione che lo scorso 10 maggio respinse il ricorso presentato da Silvio Berlusconi per la riduzione dell’assegno di mantenimento di 2 milioni di euro riconosciuto alla sua ex moglie Veronica Lario nel periodo di separazione, dichiarando che il nuovo orientamento non si applica per queste situazioni.

Di diversa posizione la Corte di Appello di Roma, secondo la quale il principio del tenore di vita non si applica neppure per l’assegno di mantenimento. Questo infatti va riconosciuto solo al coniuge non autosufficiente, anche nel caso in cui il reddito dell’altro sia significativamente più elevato.

Tra la Corte di Cassazione e la Corte di Appello di Roma quindi ci sono due visioni differenti del principio di assistenza previsto dal matrimonio; facciamo chiarezza analizzando le conseguenze per l’assegno di mantenimento.

Il principio di assistenza matrimoniale per la Corte di Cassazione

Pochi giorni dopo la storica sentenza Grilli con la quale è stato eliminato il parametro del tenore di vita ai fini del calcolo dell’assegno divorzile, la Corte di Cassazione ha specificato che il nuovo orientamento vale solamente per il divorzio.

Respingendo il ricorso presentato da Silvio Berlusconi per la riduzione dell’assegno di mantenimento versato in favore di Veronica Lario, la Suprema Corte ha ribadito che nel periodo di separazione non viene meno il dovere di assistenza previsto dal matrimonio, il quale decade solo al momento dello scioglimento del vincolo matrimoniale (quindi con il divorzio).

Fino ad allora il coniuge più forte economicamente ha il dovere di mantenere l’altro garantendogli lo stesso tenore di vita avuto durante il matrimonio.

Per questo motivo la richiesta di Berlusconi venne respinta; l’ex Cavaliere comunque tornò a sorridere qualche mese più tardi, quando la Corte d’Appello di Milano tenendo conto di quanto espresso dalla Cassazione nella sentenza Grilli decretò la cancellazione dell’assegno divorzile da 1,4 milioni di euro che Berlusconi versava mensilmente nelle tasche di Veronica Lario.

Il principio di assistenza matrimoniale per la Corte d’Appello di Roma

La recente sentenza della Corte d’Appello di Roma - depositata il 5 dicembre del 2017 - è molto importante perché stravolge quanto detto pochi mesi prima dalla Cassazione.

Stabilendo che la moglie in grado di automantenersi non è meritevole dell’assegno di mantenimento, infatti, i giudici hanno decretato la fine della funzione assistenziale del matrimonio. O meglio, viene ribadito che questa funzione va osservata solo quando uno dei coniugi si trovi in difficoltà, sia di natura morale che materiale.

Quindi con la separazione il vincolo assistenziale del matrimonio non viene meno (come affermato dalla Corte di Cassazione) ma va rispettato solamente nel caso in cui il coniuge si trovi in una situazione di reale difficoltà.

La situazione di difficoltà non è stata riscontrata nel caso di specie, dove una donna è stata giudicata autosufficiente - e quindi non meritevole dell’assegno di mantenimento - poiché titolare di uno stipendio (anche se di importo inferiore a quello del marito) e proprietaria di alcuni immobili.

Una volta valutata capace di “provvedere con i propri mezzi a se stessa per capacità di lavoro, di reddito e di patrimonio” - status conseguito già prima del matrimonio - la Corte di Appello ha quindi negato l’assegno di mantenimento alla donna la quale dovrà anche restituire quanto percepito dal marito durante la separazione.

Iscriviti a Money.it

SONDAGGIO