Anzianità nei fondi pensione: nuovi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sulla tassazione agevolata

Pietro Pisello

12/05/2025

Ai fini della determinazione dell’anzianità, devono essere considerati validi tutti i periodi di partecipazione maturati dal soggetto nei Fondi Pensione.

Anzianità nei fondi pensione: nuovi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sulla tassazione agevolata

Con la risoluzione n. 29 dell’11 aprile 2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito nuovi chiarimenti in tema di calcolo dell’anzianità di partecipazione ai fondi pensione, un aspetto determinante per beneficiare della riduzione dell’aliquota fiscale sulle prestazioni erogate.

L’interpello riguarda in particolare il caso di un aderente iscritto contemporaneamente a più fondi pensione: l’istante chiede se, ai fini del calcolo dell’anzianità utile alla tassazione agevolata, si possa tener conto anche del periodo di adesione maturato in una forma pensionistica diversa da quella da cui si richiede la prestazione. Di seguito, la risposta fornita dall’Agenzia delle Entrate.

Fondi pensione: anzianità maturata e tassazione agevolata

Il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 disciplina il regime fiscale applicabile ad alcune prestazioni erogate dalle forme pensionistiche complementari, prevedendo un meccanismo di tassazione particolarmente vantaggioso per gli aderenti di lungo corso. In particolare, per determinate tipologie di prestazioni, è prevista l’applicazione di una ritenuta a titolo d’imposta con aliquota ordinaria pari al 15%, che può essere ridotta progressivamente fino a un minimo del 9%.
La riduzione dell’aliquota avviene in misura dello 0,30% per ogni anno di partecipazione eccedente il quindicesimo anno, incentivando così la permanenza continuativa nelle forme pensionistiche complementari. Questo meccanismo premia la fedeltà degli aderenti, riconoscendo un vantaggio fiscale proporzionale alla durata dell’adesione.

Tra le prestazioni che beneficiano di questo regime agevolato rientrano, ad esempio, le Rendite Integrative Temporanee Anticipate (RITA), che consentono di ottenere un anticipo del trattamento pensionistico in forma di rendita fino al raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia. Rientrano inoltre alcune anticipazioni, in particolare quelle richieste per sostenere spese sanitarie rilevanti, come terapie continuative o interventi chirurgici straordinari, nonché alcuni casi di riscatto della posizione individuale, previsti dalla normativa.
Ricordiamo che anticipazioni e riscatti sono due strumenti previsti dalla normativa sui fondi pensione, che consentono, al verificarsi di determinate condizioni, di richiedere in tutto o in parte l’importo maturato nella propria posizione individuale.

Anzianità previdenziale e tassazione agevolata sui fondi pensione: il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate

Nel fornire la propria risposta all’interpello, l’Agenzia delle Entrate richiama quanto previsto all’articolo 11, comma 9, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, dove si stabilisce che alcune prestazioni delle forme pensionistiche complementari sono soggette a ritenuta a titolo d’imposta con un’aliquota del 15%, riducibile fino a un minimo del 9%, in funzione dell’anzianità di partecipazione. In particolare, è prevista una riduzione di 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione, fino a un massimo di sei punti complessivi.
Lo stesso comma precisa che, ai fini della determinazione dell’anzianità richiesta per accedere alle anticipazioni e alle prestazioni pensionistiche, devono essere considerati validi tutti i periodi di partecipazione maturati dal soggetto in forme pensionistiche complementari, purché non sia stato esercitato il riscatto totale della posizione individuale.

L’Agenzia ricorda inoltre che la normativa consente esplicitamente a un aderente di risultare iscritto contemporaneamente a più fondi pensione. In tali casi, l’anzianità utile ai fini della tassazione agevolata delle prestazioni non deve essere riferita esclusivamente al fondo da cui si richiede la prestazione, ma deve essere calcolata tenendo conto anche dei periodi di partecipazione maturati presso altre forme pensionistiche alle quali l’aderente risulta contemporaneamente iscritto.
In altre parole, se un soggetto possiede più posizioni in diversi fondi pensione, per determinare l’anzianità utile alla riduzione dell’aliquota fiscale si deve considerare quella maturata presso il fondo pensione attivato per primo.

Questo chiarimento assume particolare rilevanza per tutti i lavoratori che, nel corso della propria carriera, hanno aderito a più forme pensionistiche complementari in modo contestuale, permettendo loro di beneficiare di un trattamento fiscale più favorevole anche in assenza di trasferimento delle posizioni tra i diversi fondi.