Tobin Tax operativa. Cosa viene specificato nel decreto? Le novità in 6 punti

Valentina Pennacchio

07/10/2013

Tobin Tax operativa. Cosa viene specificato nel decreto? Le novità in 6 punti

La Tobin Tax, per quanto concerne i derivati, è entrata in vigore con riferimento alle operazioni eseguite a partire dal 1 settembre 2013, il cui pagamento è previsto per il 16 ottobre, come potete consultare nel nostro “calendario” relativo alle scadenze fiscali di ottobre 2013. Dal 5 ottobre ha debuttato invece la tassazione per le operazioni effettuate dopo tale data.

Dopo avervi fornito una guida completa sulla Tobin Tax, oggi vogliamo darvi ulteriori chiarimenti in merito, a fronte di un quadro attuativo ormai definito grazie al decreto correttivo del ministro dell’Economia e delle finanze del 16 settembre, pubblicato sulla G.U. n. 221 del 20 settembre 2013, che modifica il precedente decreto del 21 febbraio 2013, ma che non modifica l’imposta sulle transazioni finanziarie ad alta frequenza, in vigore dal 1 marzo per quanto riguarda le transazioni su azioni, strumenti partecipativi e titoli rappresentativi, e dal 1 settembre per le transazioni in strumenti derivati e valori mobiliari. Cosa viene specificato nel decreto?

Le ultime novità

Ecco le principali novità del decreto in 6 punti:

  • la Tobin Tax si applica anche al trasferimento della nuda proprietà di azioni, degli strumenti finanziari partecipativi, titoli rappresentativi o valori mobiliari (sono escluse invece le assegnazioni di azioni e strumenti finanziari partecipativi e titoli rappresentativi a fronte di distribuzione di utili, riserve o restituzione di capitale, indipendentemente dal fatto che le azioni siano di nuova emissione o già in circolazione);
  • le modalità di determinazione della base imponibile sono state rivisitate nel caso di regolamento degli strumenti finanziari derivati con azioni: per i titoli quotati non bisogna più eseguire il confronto tra prezzo di esercizio (strike price) e valore normale dell’azione sul mercato, perché si assume come base imponibile direttamente lo strike price; per i titoli non quotati resta invece necessario il confronto, che dovrà essere eseguito con il prezzo di liquidazione.
  • sono state semplificate le regole di calcolo della prevalenza dei titoli azionari italiani di panieri o indici sottostanti gli strumenti finanziari derivati: per i titolo non quotati, non si procederà più al conteggio ad ogni modifica del contratto, bensì solo alla data di emissione e sottoscrizione o alla data di variazione del sottostante;
  • sono soggetti a imposta anche le obbligazioni e titoli di debito che non garantiscono il rimborso del capitale e i diritti di opzione al fine di combattere le distorsioni sul comportamento degli operatori (questo chiarimento si applica a partire dal 1 gennaio 2014);
  • per modifica dell’imponibile si intendono solo le variazioni in aumento e in diminuzione, non più il nuovo valore complessivo post-modifica;
  • nel caso di acquisto di azioni, strumenti finanziari partecipativi e titoli rappresentativi su mercati non regolamentati, il prezzo di acquisto è dato dal maggiore tra il valore di esercizio stabilito delle azioni ed il prezzo di liquidazione. Se il contratto non fa riferimento ad alcun prezzo di liquidazione, si assume come tale il prezzo ufficiale dei titoli (se quotati su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione) del giorno precedente al regolamento dello strumento finanziario stesso.

Alla luce di quanto esposto ricordiamo, come specifica il decreto, che avranno efficacia a decorrere dal 1 gennaio 2014 le modifiche relative alle obbligazioni e ai titoli di debito.

Sempre dal 2014 entreranno in vigore le semplificazioni inerenti alle modalità di calcolo della prevalenza dei titoli azionari italiani, di panieri o indici sottostanti gli strumenti finanziari derivati e quelle della base imponibile nel caso di regolamento degli strumenti finanziari derivati con azioni.

Per visionare le Faq del MEF sull’imposta sulle transazioni finanziarie (azioni e altri strumenti finanziari soggetti all’imposta) clicca qui.

Per visionare le Faq del MEF sull’imposta sulle transazioni finanziarie (strumenti derivati ed altri valori mobiliari) clicca qui.

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