In attesa della comunicazione dell’Agenzia delle Entrate sulle nuove specifiche tecniche, che arriveranno a breve, rispetto alla modalità della comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA, lo spesometro, operate nel 2012 (da comunicare entro il 30 aprile 2013), che non potranno seguire le modalità dello scorso anno, ricapitoliamo le istruzioni per l’uso dello spesometro: i soggetti obbligati, le operazioni interessate e le sanzioni.
Soggetti obbligati
I soggetti obbligati alla presentazione dello Spesometro sono tutti i clienti ed i fornitori che nel corso del 2012 hanno compiuti operazioni rilevanti ai fini IVA. In sostanza tutti i soggetti passivi IVA, ad esclusione dei contribuenti minimi (nonchè lo Stato, le regioni, le province, i comuni e gli altri organismi di diritto pubblico nell’ambito di attività istituzionali diverse da quelle previste dall’articolo 4 del d.P.R. n. 633/1972). Parliamo quindi di:
- società di capitali;
- società di persone;
- società in regime di contabilità semplificata;
- società di fatto che esercitano attività commerciale;
- esercenti arti/professioni in forma autonoma o associata;
- enti non commerciali, nel limite delle operazioni eseguite nell’esercizio di attività commerciali o agricole;
- soggetti non residenti con organizzazione stabile in Italia e quelli operanti per mezzo di rappresentante fiscale o identificati direttamente;
- curatori fallimentari ed i commissari liquidatori a nome della società fallita o in liquidazione coatta amministrativa;
- soggetti che beneficiano della dispensa da adempimenti per le operazioni esenti
ai sensi dell’art. 36-bis, D.P.R. n. 633/1972; - soggetti che adottano il regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo;
- operatori finanziari, sottoposti all’obbligo di comunicazione previsto dall’art. 7, comma 6, D.P.R. n. 605/1973, emittenti carte di credito, prepagate o di debito;
- soggetti che beneficiano della dispensa degli adempimenti inerenti all’IVA (Alfa Sim).
Nel mese di ottobre 2013, con le istruzioni relative al modello polivalente, l’Agenzia ha specificato che sono obbligati alla presentazione della comunicazione tutti i soggetti passivi dell’imposta sul valore aggiunto, che abbiano effettuato:
- operazioni rilevanti ai fini IVA nel periodo di riferimento, quindi tutte le operazioni imponibili, non imponibili ed esenti di qualsiasi importo se documentate con fattura, di importo non inferiore ai 3.600 € se non documentate da fattura;
- operazioni legate al turismo realizzate in deroga alla disposizione di cui all’art. 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, nel rispetto delle condizioni previste alle lettere a) e b) dell’art. 3, primo comma, del decreto
legge 2 marzo 2012 n. 16 di importo non inferiore ai 1.000 €, soglia entro cui è in ogni caso ammesso l’uso del denaro contante, e fino ad un massimo di 15.000 € (quadro TU); le operazioni superiori a 15.000 Euro sono comunicate nei quadri ordinari; - registrazioni di acquisti da operatori residenti nel territorio della Repubblica di San Marino;
- operazioni, comprese quelle fuori campo IVA, effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi a fiscalità privilegiata (black list).
Operazioni interessate
Qual è l’oggetto dello spesometro, ovvero quali sono le operazioni interessate?
- operazioni imponibili;
- operazioni non imponibili (se si parla di cessioni all’esportazione, art. 8 del DPR n. 633/72, con esclusione delle operazioni di cui al comma 1, lettere a e b);
- operazioni assimilate (artt. 8-bis, 8-quater, 71 e 72 del suddetto decreto);
- servizi internazionali (art. 9 del decreto);
- operazioni esenti (art. 10 del decreto).
Devono essere indicate nello spesometro anche le fatture ricevute in reverse charge (nell’importo da considerare è compreso solo l’imponibile e non l’IVA integrata.
Sono invece escluse dall’obbligo di comunicazione:
- le importazioni e le esportazioni di cui all’art. 8, comma 1, lett. a e b del DPR 633/72 (perché soggette all’obbligo di emissione della bolletta doganale, e, dunque, già note all’Amministrazione finanziaria);
- le operazioni inerenti a cessioni di beni e alle prestazioni di servizi eseguite e ricevute, registrate o sottoposte a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi cosiddetti black list;
- le operazioni già oggetto di comunicazione all’Anagrafe tributaria;
- le operazioni di importo non superiore a € 3.600,00 eseguite nei confronti di contribuenti non soggetti passivi IVA;
- le operazioni finanziarie esenti IVA (di cui all’art.10 DPR n. 633/72);
- le operazioni finanziarie tra operatori finanziari con scopi di regolamento contabile;
- le operazioni finanziarie operate tra Assicurazioni.
Sanzioni
L’articolo 21, comma 1, del decreto-legge n. 7872010 sancisce che:
“Per l’omissione delle comunicazioni, ovvero per la loro effettuazione con dati incompleti o non veritieri si applica la sanzione di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471”.
Ne consegue che l’omessa, incompleta o mendace comunicazione comporta una sanzione amministrativa da un minimo di € 258 ad un massimo di € 2.065.
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