Cos’è ed a cosa serve lo spesometro (ex elenco clienti e fornitori)? Ecco la ratio di uno degli adempimenti più inutili previsti dalla normativa fiscale.
Spesometro (ex elenco clienti e fornitori): cos’è ed a cosa serve?
Semplificato e migliorato, come hanno affermato i funzionari dell’Agenzia delle Entrate. Il nuovo spesometro periodico 2017 si presenterebbe come uno strumento che ha ancora la finalità di comunicare e aumentare ulteriormente il numero di informazioni finalizzate a quantificare la capacità di spesa dei contribuenti.
Molte le recenti novità, tutte da leggere come ulteriori strumenti per combattere l’evasione fiscale, andando ad arricchire di informazioni l’Anafrage tributaria allo scopo di procedere alla ricostruzione sintetica del reddito del contribuente.
Ma davvero lo spesometro è così efficace nella lotta all’evasione fiscale? Probabilmente no, per almeno due motivi:
- l’evasore non fa lo spesometro;
- l’efficienza, i tempi e le modalità di controllo attuate dall’Agenzia delle Entrate non consentono un effettivo controllo sulle eventuali irregolarità commesse dalle imprese.
In altre parole, a modesto avviso di chi scrive lo spesometro non serve a nulla se non ad appesantire la gestione amministrativa e fiscale delle aziende.
Spesometro: cos’è ed a cosa serve?
Le semplificazioni (o complicazioni?) in materia di spesometro riguardano prevalentemente le operazioni effettuate dal 1° gennaio 2017 e seguono tali meccanismi:
- periodicità semestrale nel 2017;
- periodicità trimestrale nel 2018;
- abrogazione della periodicità annuale;
- mantenimento della soglia di 3.600 euro per le operazioni per le quali non è previsto l’obbligo della comunicazione.
Il mantenimento di tale soglia rientra in un’ottica semplificativa poiché dall’obbligo dell’adempimento sono stati esclusi quei soggetti che esercitano un’attività di commercio al minuto, relativamente a quelle operazioni che implicano un importo non particolarmente elevato.
Spesometro: cos’è ed a cosa serve? Scopi ed obiettivi della comunicazione periodica dell’elenco di fatture attive e passive
Le principali finalità della nuova comunicazione telematica consistono - secondo il legislatore fiscale ma non secondo imprese e professionisti - in maggiori strumenti a favore della lotta contro l’evasione fiscale ed al monitoraggio delle capacità di spesa dei contribuenti e più nel dettaglio a:
- potenziare gli strumenti finalizzati a contrastare le frodi nel settore dell’Iva e per le imposte sui redditi;
- facilitare l’individuazione dei soggetti più a rischio;
- avviare più rapidamente le attività di controllo;
- monitorare le spese e i consumi di particolare rilevanza in relazione alla capacità contributiva "in specie ai fini dell’accertamento sintetico";
- agevolare il Redditometro;
- contrastare gli evasori nella gestione di fatture false e contabilità nere;
- accelerare e migliorare le verifiche mirate.
Per ciò che concerne i dati che devono essere riportati nella comunicazione, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che questi “riguardano, per ciascuna cessione e acquisto o per ciascuna prestazione resa o ricevuta, l’indicazione della partita IVA o del codice fiscale del cedente/prestatore e del cessionario/committente, l’importo delle operazioni effettuate, tenendo conto delle variazioni di cui all’articolo 26 del decreto, con evidenziazione dell’imponibile, dell’imposta, o della circostanza che trattasi di operazioni non imponibili o esenti”.
Per ciò che concerne le operazioni rilevanti ai fini IVA soggette all’obbligo di fatturazione, la comunicazione dovrà includere, per cliente e fornitore, l’ammontare complessivo di tutte le operazioni attive e passive effettuate nel periodo di riferimento, senza che assuma rilevanza l’importo unitario.
Sotto questo aspetto, diventa chiaro come il mantenimento della soglia dei 3.600 euro rientri in una dinamica semplificativa, poiché consente al contribuente di comunicare i dati relativi alle singole operazione senza effettuare una comunicazione cumulativa, anche se si tratta dello stesso cliente. Semplificazione non indifferente per gli esercenti attività e professioni, che sono chiamati all’obbligo della comunicazione solo nel momento in cui (ulteriore semplificazione) l’importo supera i 3.600 euro e solo nel caso in cui venga richiesta fattura dal cliente (senza un minimo prestabilito).
Spesometro: cos’è ed a cosa serve? Un breve riepilogo
In ordine alle operazioni con obbligo di fatturazione:
- dovranno essere obbligatoriamente comunicate tutte le operazioni attive e passive indipendentemente dall’importo;
- la comunicazione delle suddette operazioni è diventata obbligatoria, variazione sostanziale rispetto alla disciplina originaria-
In ordine ai dati all’interno del modello:
- dovrà essere segnalata la comunicazione cumulativa, ovvero dovrà essere comunicato il complesso delle operazioni intercorse con ciascun cliente e fornitore (cosiddetto spesometro aggregato).
In ordine alle operazioni non documentate da fattura:
- la comunicazione sarà obbligatoria solo per quelle operazioni il cui importo sia pari o superiore a 3.600 euro.
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