Socio amministratore di SRL: iscrizione alla Gestione separata o commercianti?

Simone Micocci

28 Luglio 2021 - 16:00

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Essere socio e amministratore di una società potrebbe far scattare un doppio obbligo contributivo. Quando oltre alla Gestione separata bisogna iscriversi alla Gestione commercianti?

Socio amministratore di SRL: iscrizione alla Gestione separata o commercianti?

Quando si parla di assolvimento degli obblighi contributivi non ci si può non soffermare sulla figura del socio amministratore di un SRL: si tratta, infatti, di una posizione alquanto complessa poiché - in determinate circostanze - per questi potrebbe scattare un doppio onere contributivo.

Nel dettaglio, chi ricopre il ruolo di socio amministratore di una SRL è sicuramente chiamato ad assolvere all’onere contributivo verso la Gestione separata dell’Inps, visto appunto il ruolo di amministratore, ma allo stesso tempo potrebbe - in relazione all’attività aziendale che viene svolta all’interno della società - essere obbligato anche a iscriversi, e versare la relativa contribuzione, alla Gestione commercianti.

La domanda alla quale risponderemo in questa guida è la seguente: quando il socio amministratore di una SRL può essere iscritto alla sola Gestione Separata, “trascurando” dunque l’iscrizione alla Gestione Commercianti e quando invece questo è chiamato ad assolvere a un doppio onere contributivo?

Rispondere non è così semplice come si crede, tant’è che negli ultimi anni la questione è stata più volte affrontata dalla giurisprudenza.

Socio amministratore di una società: chi è?

Secondo la definizione data dal dizionario giuridico, il socio amministratore di una società è quella figura “in capo alla quale sussistono nello stesso momento la qualifica di socio della società e quella di amministratore (con potere di gestione)”.

Si tratta, è bene sottolineare, di due rapporti separati tra di loro ed è per questo motivo che in determinate circostanze chi è socio e amministratore potrebbe dover assolvere al doppio onere contributivo iscrivendosi sia alla Gestione separata che a quella commercianti.

Per questo motivo si può anche essere soci di una società e non amministratori; nel contempo, però, non è possibile il contrario nel caso delle società di persone (non può esserci, dunque, un amministratore non socio).

Socio amministratore e doppio obbligo ai fini contributivi
Proprio in quanto si tratta di due posizioni separate tra di loro, il socio amministratore potrebbe essere chiamato a una doppia imposizione contributiva.

Nel dettaglio:

  • in qualità di amministratore questo è certamente obbligato a iscriversi alla Gestione separata e a versare qui i contributi previdenziali, calcolati in relazione ai compensi percepiti in relazione alla carica ricoperta;
  • in qualità di socio, e dunque in relazione all’attività aziendale svolta all’interno della società stessa, questo potrebbe anche doversi iscrivere anche alla Gestione commercianti.

Il primo punto è certo dunque, mentre il secondo dipende dai vari casi. Capire quando la doppia copertura contributiva è necessaria è molto importante, specialmente per un fattore di tipo economico.

Socio amministratore di SRL: quando scatta la doppia imposizione contributiva

Come anticipato, di questa questione se ne è occupata più volte la giurisprudenza con la quale è stato affermato il principio generale per cui l’essere amministratore della società non è rilevante ai fini dell’iscrizione nella Gestione commercianti.

La doppia imposizione contributiva non scatta in automatico, ma solo quando, come spiegato dalla Corte di Cassazione con la sentenza 10426/2018, il socio amministratore:

“Partecipi al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza,”

Quando dunque oltre a essere amministratore si svolge attività lavorativa con carattere di abitualità e prevalenza, allora anche l’iscrizione alla Gestione commercianti è d’obbligo. Riassumendo:

  • il socio amministratore è sempre obbligato a iscriversi alla Gestione Separata;
  • il socio amministratore deve iscriversi anche alla Gestione Commercianti quando:
    • partecipi personalmente al lavoro aziendale, svolgendo l’attività operativa in cui si estrinseca l’oggetto dell’impresa
    • svolga tale attività con carattere di abitualità e preponderanza rispetto agli altri fattori produttivi dell’impresa

Esempio

Per capire meglio prendiamo come esempio il socio amministratore di un grande negozio di abbigliamento. Nel caso in cui questo si dedichi in prevalenza alle attività proprie alla figura dell’amministratore, vi è l’obbligo della sola iscrizione alla Gestione Separata.

Tra le attività che rientrano in questo ambito si pensi, ad esempio, a:

  • reclutamento e gestione del personale;
  • attività di supervisione;
  • contatti con istituti bancari;
  • gestione della contabilità.

Se invece questo si dedica maggiormente ad altre attività, perlopiù inerenti all’operatività del negozio, allora l’iscrizione alla Gestione commercianti sarà necessaria. Per attività di questo tipo, intendiamo, ad esempio:

  • assistenza alla vendita;
  • addetto alla cassa;
  • intrattenere costanti rapporti con la clientela.

Onere della prova nel caso del socio amministratore di una SRL

Attenzione: nel caso spetterebbe all’Inps dimostrare che in prevalenza si eseguono le attività riferite al secondo gruppo e che per questo motivo il socio amministratore è chiamato ad assolvere un doppio obbligo contributivo.

L’onere probatorio ricade dunque sull’Istituto, il quale deve dimostrare che questo partecipi personalmente al lavoro nella società in modo abituale e prevalente (tenendo conto ovviamente delle altre attività svolte abitualmente).

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