Si può pignorare l’assegno di disoccupazione? Limiti e importi

Isabella Policarpio

02/10/2019

03/10/2019 - 08:39

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Anche l’assegno di disoccupazione (Naspi) può essere pignorato entro precisi limiti stabiliti dalla legge. Ecco come funziona e come evitare il pignoramento.

Si può pignorare l’assegno di disoccupazione? Limiti e importi

Si può pignorare l’assegno di disoccupazione? Potrà sembrare strano, ma anche se l’assegno ha funzione solidale ciò non toglie che possa essere pignorato. Tuttavia la legge ne stabilisce i limiti e gli importi.

In particolare, il legislatore vuole garantire “il minimo vitale” al debitore nullatenente che si trova momentaneamente senza lavoro, per questo la disoccupazione (detta anche Naspi) può essere pignorata solo per un quinto o un decimo del suo ammontare, e sempre tenendo conto dell’ammontare dell’assegno sociale.

In questo articolo vedremo quando è possibile procedere al pignoramento dell’indennità di disoccupazione e quale calcolo effettuare per ottenere l’importo pignorabile.

Assegno di disoccupazione, cos’è e quando spetta

L’assegno o indennità di disoccupazione è una somma di denaro erogata dall’Inps in favore di chi si trova involontariamente senza lavoro.

L’importo dell’assegno varia in base alla disciplina giuslavoristica vigente e allo status del lavoratore disoccupato e può soddisfare solamente i bisogni essenziali della persona oppure compensare il mancato guadagno.

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L’assegno di disoccupazione altro non è una forma di previdenza e assistenza sociale, ma nonostante la sua funzione “solidale” non è comunque libero dal rischio del pignoramento. Vediamo come funziona.

Come funziona il pignoramento

Il pignoramento è l’atto con cui si dà inizio all’espropriazione forzata dei beni del debitore e serve ad evitare che vendite o donazioni dell’ultimo secondo possano ledere la pretesa creditoria.

Quando i beni mobili non sono sufficienti a saldare i debiti, il creditore, attraverso l’ufficiale giudiziario, potrà far pignorare anche altre somme, come lo stipendio, la pensione o, per l’appunto, l’assegno di disoccupazione.

L’ammontare pignorabile varia in base al fatto che l’assegno sia già stato accreditato sul conto corrente del debitore oppure no. Facciamo le dovute osservazioni.

Pignoramento dell’assegno di disoccupazione versato in banca

Se l’assegno di disoccupazione è già stato versato in banca, sarà pignorabile solo per la parte che eccede il triplo dell’assegno sociale, che al momento è di 448,07 euro e che rappresenta il minimo vitale. Quindi si dovrà effettuare il calcolo seguente:

448,07x3=1.344,21

1.344,21 è la soglia oltre la quale è possibile procedere al pignoramento. Quindi se sul conto corrente ci sono 1.600 euro, risultanti dall’accumulo di diverse mensilità si dovrà calcolare:

1.600-1.344,21 = 255,79

Su 255,79 euro sarà possibile pignorare un quinto.

Pignoramento dell’assegno di disoccupazione prima del versamento in banca

Il pignoramento della Naspi può avvenire anche prima del versamento in banca dell’importo. In questo caso il pignoramento subisce una piccola detrazione, necessaria a garantire al debitore il minimo essenziale per la vita. In questo caso il “minimo vitale” si calcola aumentando della metà l’importo dell’assegno sociale.

In altre parole, se l’assegno di disoccupazione è stato versato in banca sarà pignorabile solo la parte eccedente l’ammontare di cui sopra.

Il calcolo da effettuare sarà il seguente:

448,07x2=896,14

Quindi 896,14 euro è la soglia oltre la quale è possibile pignorare. Per i crediti di natura ordinaria, cioè quelli nei confronti di banche, finanziarie e privati cittadini, il pignoramento non può eccedere il quinto del totale pignorabile; invece se il creditore è l’Agenzia delle Entrate la parte pignorabile è un decimo.

Queste limitazioni potrebbero stupire, ma bisogna sempre considerare che il pignoramento dell’assegno di disoccupazione è un circostanza eccezionale che colpisce debitori nullatenenti. La legge quindi deve garantire i mezzi sufficienti per vivere dignitosamente.

Che succede se il conto in banca si trova in una città diversa?

Può accadere che il debitore disoccupato lavorasse in una città diversa da quella di origine e che, dopo il licenziamento, decidesse di tornare a casa. In questa circostanza il debitore e il conto corrente si troverebbero in luoghi differenti. Dunque, come si procede al pignoramento?

La questione è stata risolta dalla sentenza n. 10701 del 2018 della Corte di Cassazione con cui si stabilisce che devono essere aperte due procedure diverse e parallele nelle varie città. In pratica anche in questo caso non sarà possibile evitare il pignoramento.

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