Scuole chiuse, istruzioni per docenti e ATA: le nuove indicazioni del MIUR

Antonio Cosenza

09/03/2020

07/08/2020 - 12:53

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Scuole chiuse: le indicazioni per docenti e personale ATA nella nota del MIUR. Ecco quando è richiesta la presenza nei locali scolastici.

Scuole chiuse, istruzioni per docenti e ATA: le nuove indicazioni del MIUR

Scuole chiuse: finalmente il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato una nota con le indicazioni per insegnanti e personale ATA.

Si ricorda che per il momento l’Italia è divisa in due parti: una zona rossa, dove le scuole resteranno chiuse almeno fino al 3 aprile, e il resto del Paese dove per adesso la sospensione delle lezioni è prevista fino al 15 marzo, con la possibilità concreta di un prolungamento nel caso in cui l’emergenza Coronavirus non dovesse rientrare.

Ebbene, la nota del MIUR fa chiarezza su diversi aspetti di questa emergenza, spiegando a ATA e docenti come comportarsi - e cosa cambia - nei giorni di sospensione delle lezioni.

MIUR: nota 8 marzo 2020
Clicca qui per scaricare la nota del MIUR contenente nuove disposizioni per docenti e ATA da attuare nel periodo di sospensione delle lezioni.

Scuole chiuse: la nota del MIUR

Sono diversi i punti trattati dalla nota del MIUR. Si parte con il lavoro agile per coloro che sono impiegati presso gli USR (Uffici Scolastici Regionali) e gli Ambiti territoriali, per i quali si confermano le disposizioni (già pubblicate con la nota del 6 marzo 2020) vigenti. Le attività di consulenza, quindi, andranno svolte esclusivamente in modalità telefonica o online, mentre il ricevimento va limitato ai casi indifferibili con le raccomandazioni di cui ai DPCM vigenti.

Ma concentriamoci su ATA e docenti, per i quali la nota del MIUR fa chiarezza su quando questi devono recarsi a lavoro. Nel dettaglio, è compito del Dirigente Scolastico organizzare le attività necessarie riguardanti amministrazione, contabilità, servizi tecnici e didattica. Generalmente - ove possibile - queste attività devono essere svolte in modalità a distanza.

Nel caso dei collaboratori scolastici, una volta che il Dirigente Scolastico constaterà l’avvenuta pulizia degli ambienti scolastici dovrà limitare il servizio alle sole “ulteriori prestazioni necessarie non correlate alla presenza di allievi”, utilizzando così solamente i contingenti minimi stabiliti nei contratti integrativi d’istituto (ai sensi della legge 146/90).

Per le “prestazioni necessarie” si terrà conto della turnazione del personale, tenendo presente diversi fattori, quali:

  • condizioni di salute;
  • cura dei figli;
  • condizioni di pendolarismo.

Per il resto del personale ATA non è necessaria la presenza nei locali scolastici ogni volta che la stessa prestazioni è esercitabile a distanza.

Inoltre, si ricorda che nelle istituzioni scolastiche sono sospese tutte le riunioni degli organi collegiali in presenza fino al 3 aprile 2020. Quando - e se necessario - gli incontri già programmati si potranno tenere in via telematica.

Anche per il personale docente viene fatta chiarezza su quando è necessaria la presenza nei locali scolastici. Questa, è “strettamente correlata ad eventuali esigenze connesse all’attività di didattica a distanza”.

Inoltre, nel caso in cui nel periodo di sospensione delle lezioni un docente dovesse assentarsi, allora è facoltà del Dirigente Scolastico avvalersi dei supplenti, compatibilmente con quanto previsto dalla normativa vigente. Questo perché sarà compito del supplente garantire la continuità della didattica avvalendosi della modalità “a distanza”.

D’altronde, visto che la situazione potrebbe protrarsi per un tempo non definito, è assolutamente necessario attivare la didattica a distanza così da tutelare il diritto allo studio costituzionalmente garantito. Ogni iniziativa che favorisce il più possibile la continuità dell’azione didattica “è utile”, tuttavia il MIUR ci tiene a precisare che - specialmente nella scuola primaria - sarebbe il caso di evitare la “mera trasmissione di compiti ed esercitazioni” se non accompagnata da una “qualche forma di azione didattica”.

Per la valutazione degli apprendimenti e di verifica delle presenze il MIUR ricorda che - al di là di situazioni formalizzate come scrutini ed esami di Stato - la normativa vigente lascia “la dimensione docimologica ai docenti”, senza quindi istruire particolari protocolli.

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