Insegnante licenziato per degli appartamenti su Airbnb. “Ha perso subito il posto di ruolo”

Simone Micocci

23 Gennaio 2026 - 18:01

Licenziato per colpa degli affitti brevi: un insegnante ha perso subito il posto di ruolo. È successo in Grecia, ma poteva capitare anche in Italia.

Insegnante licenziato per degli appartamenti su Airbnb. “Ha perso subito il posto di ruolo”

Era stato appena assunto, ma alla fine non diventerà mai un ruolo.

È successo in Grecia, dove un insegnante ha perso il posto dopo che è emerso il suo coinvolgimento negli affitti brevi tramite Airbnb. Un caso che ha fatto discutere e che pone una domanda tutt’altro che banale: una situazione simile potrebbe verificarsi anche in Italia, alla luce della normativa vigente?

Gli affitti brevi, del resto, sono un fenomeno in forte espansione in tutto il mondo. Sempre più persone scelgono di valorizzare un immobile ereditato o di investire nel settore turistico, trasformando una casa in una fonte di reddito alternativa. Una pratica ormai diffusa e spesso percepita come del tutto compatibile con altre attività lavorative. Ma siamo sicuri che sia davvero così?

Il Ministero dell’Istruzione greco, ad esempio, non si è detto della stessa opinione, tanto che, nel caso specifico, la gestione di un immobile destinato all’affitto breve è stata qualificata come attività commerciale, e quindi vietata ai docenti, al punto da portare alla revoca immediata dell’assunzione.

Ma quanto è distante questo scenario dal nostro ordinamento? E soprattutto: un insegnante italiano potrebbe davvero rischiare il posto per un Airbnb? È da qui che parte la nostra analisi.

Perché l’insegnante greco è stato licenziato

La revoca dell’assunzione dell’insegnante greco è conseguenza dell’applicazione di una norma del Codice della funzione pubblica. Durante le verifiche amministrative successive alla procedura di nomina, infatti, il ministero dell’Istruzione ha accertato che il docente svolgeva parallelamente un’attività ritenuta commerciale, circostanza incompatibile con lo status di dipendente pubblico. (come d’altronde anche in Italia).

Nel dettaglio, la Direzione generale del personale docente ha rilevato che l’insegnante era attivo nella gestione di residenze turistiche ammobiliate destinate agli affitti brevi, attraverso piattaforme come Airbnb. Si trattava, pertanto, di una vera e propria attività organizzata che comprendeva servizi accessori, con tanto di promozione dell’alloggio e gestione dei rapporti con la clientela.

Di conseguenza, secondo l’interpretazione adottata dal ministero, questa modalità di gestione configura a tutti gli effetti un’attività di marketing e, più in generale, un esercizio di impresa. Una qualificazione che trova fondamento nell’articolo 31, comma 3, della legge 3528/2007, il Codice della funzione pubblica greco, che vieta espressamente ai dipendenti pubblici lo svolgimento di attività commerciali.

A rafforzare la decisione è intervenuto anche il parere del Consiglio giuridico dello Stato, secondo cui la gestione di alloggi turistici con servizi, come pulizia, fornitura e cambio della biancheria o manutenzione, integra un’attività imprenditoriale, indipendentemente dall’impiego o meno di personale. Proprio per questo, il ministero ha ritenuto insussistenti i presupposti per il mantenimento dell’incarico, procedendo alla revoca immediata dell’assunzione per l’anno scolastico 2025-2026.

Può essere licenziato in Italia l’insegnante che affitta su Airbnb?

Anche in Italia il licenziamento non scatterebbe per il solo fatto di mettere un immobile su Airbnb.

Secondo la disciplina sulle incompatibilità del secondo lavoro per i dipendenti pubblici, dipende da che tipo di attività stia realmente svolgendo il docente: un conto è se si tratti di semplice locazione, un altro se si configura un’attività organizzata e continuativa che assume i connotati di impresa o di incarico extraistituzionale.

Il dipendente pubblico, d’altronde, è “al servizio esclusivo della Nazione” (art. 98 della Costituzione) e questo dovere si collega al buon andamento e all’imparzialità dell’amministrazione (art. 97). Da qui discende un sistema che, in estrema sintesi, distingue tra attività vietate, attività consentite solo con autorizzazione e attività liberamente esercitabili.

Per la scuola, poi, c’è una norma specifica: l’art. 508 del d.lgs. 297/1994, nel quale si legge che docenti e personale scolastico non possono esercitare attività commerciale o industriale, né assumere impieghi alle dipendenze di privati o cariche in società a fine di lucro, salvo eccezioni tipizzate (ad esempio cooperative) e salve le autorizzazioni nei casi consentiti. La competenza, per i docenti, è in capo al dirigente scolastico, che valuta e rilascia (o nega) l’autorizzazione.

Quindi, quando l’affitto breve diventa un problema? Nel caso in cui, come per l’insegnante greco, la locazione richiede una gestione personale e organizzata: promozione, canali di vendita, servizi ricorrenti, continuità nel tempo, organizzazione assimilabile a una piccola struttura ricettiva. In questo caso l’amministrazione può ritenere che si tratti di un’attività incompatibile (se assume natura commercialeo di impresa) oppure di attività extraistituzionale che, pur non essendo “impresa”, richiede comunque autorizzazione preventiva nel momento in cui non rientra tra le attività “libere”.

In pratica, quindi, un insegnante italiano può essere “licenziato” per Airbnb in tre diverse situazioni: intanto se se l’attività svolta è incompatibile con lo status, oppure quando è un’attività non imprenditoriale ma non libera e viene svolta senza la preventiva autorizzazione. La terza ipotesi è quella in cui anche a prescindere dalla forma, emergono profili di conflitto di interessi, pregiudizio al servizio, uso improprio della qualifica o danno all’immagine dell’amministrazione.

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