Reddito di emergenza: ecco di quanto aumenta l’importo. Circolare INPS

Teresa Maddonni

15 Aprile 2021 - 12:16

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Reddito di emergenza: con la circolare n.61 del 14 aprile INPS spiega di quanto aumenta l’importo e come per i nuclei in affitto tenendo conto della scala di equivalenza.

Reddito di emergenza: ecco di quanto aumenta l’importo. Circolare INPS

Reddito di emergenza: aumenta l’importo per le tre mensilità in arrivo e a spiegare di quanto e come nel dettaglio è INPS con la circolare n. 61 del 14 febbraio 2021.

Il reddito di emergenza è stato introdotto per 3 mensilità nel 2021 dal decreto n.41 del 22 marzo, il cosiddetto decreto Sostegni.

Il reddito di emergenza, per il quale è possibile fare domanda fino al prossimo 30 aprile 2021, viene riconosciuto nella misura minima di 400 euro anche agli ex percettori di Naspi o DIS-COLL cui l’indennità di disoccupazione sia scaduta tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021.

Il reddito di emergenza ha un importo che va infatti dai 400 euro fino a un massimo di 800 euro in base alla scala di equivalenza che tiene conto della composizione del nucleo familiare (840 euro se presente un disabile), importo che per il 2021 viene incrementato per coloro che sono in affitto.

Vediamo allora come aumenta e di quanto l’importo del reddito di emergenza sulla base delle indicazioni di INPS.

Reddito di emergenza: di quanto aumenta l’importo?

Il reddito di emergenza ha un importo che parte da 400 euro e che aumenta a seconda della composizione del nucleo familiare.

Questo requisito riguarda i nuclei familiari e non gli ex percettori di Naspi o DIS-COLL che ricevono, secondo il decreto Sostegni, il reddito di emergenza per l’importo minimo di 400 euro.

Specifica infatti INPS nella circolare n.61 del 14 aprile nel dettaglio:

“La domanda è presentata da uno dei componenti del nucleo familiare (il richiedente), in nome e per conto di tutto il nucleo familiare (come definito ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159).”

E aggiunge nel caso dei percettori di Naspi e DIS-COLL tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021 il destinatario del reddito di emergenza non è più il nucleo familiare nel suo complesso, ma il singolo beneficiario, motivo per cui il medesimo viene concesso nella misura minima dell’importo. INPS ricorda anche che:

“Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti uno o più soggetti in possesso dei requisiti di cui all’articolo 12, comma 2 (cioè percettori di NASpI e DIS-COLL tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021), la domanda deve essere presentata da uno dei medesimi soggetti.”

L’importo del reddito di emergenza per le tre mensilità di marzo, aprile e maggio 2021 viene incrementato per i nuclei familiari in affitto. In questo caso la scala di equivalenza non cambia, ma l’importo aumenta. Specifica INPS nella circolare:

“Per i soli nuclei familiari che abbiano dichiarato – nella DSU in corso di validità al momento di presentazione della domanda – di risiedere in abitazione in locazione, la soglia è incrementata di un dodicesimo del valore annuo del canone di locazione come dichiarato ai fini ISEE (cfr. l’articolo 4, comma 4, lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159/2013).”

INPS fa l’esempio di un canone di locazione annuo pari a 3.600 euro, che prevede un aumento dell’importo del reddito di emergenza di 300 euro. In questo modo, il valore va moltiplicato per la scala di equivalenza al fine di ottenere l’importo del REM e la relativa soglia del valore del reddito familiare non è più di 400 euro, ma di 700 euro.

Riportiamo di seguito la tabella con la scala di equivalenza e l’importo del reddito di emergenza con e senza aumento per ciascuna tipologia di nucleo familiare sulla base dell’esempio di INPS appena illustrato ovvero un affitto di 3.600 euro annui.

Composizione del nucleoScala di equivalenzaImporto del REMImporto del REM con affitto
Un adulto 1 400 euro 700 euro
Un adulto e un minorenne 1.2 480 euro 840 euro
Due adulti 1.4 560 euro 980 euro
Due adulti e un minorenne 1.6 640 euro 1.120 euro
Due adulti e due minorenni 1.8 720 euro 1.260 euro
Tre adulti e due minorenni 2* 800 euro 1.400 euro
Tre adulti e due minorenni di cui un componente è disabile grave 2.1** 840 euro 1.470 euro

* La scala di equivalenza teorica per questo nucleo sarebbe stata pari a 2.2, ma è abbattuta a 2, come prescritto dalla norma.
** La scala di equivalenza teorica per questo nucleo familiare sarebbe stata pari a 2.2, ma è abbattuta a 2.1 in presenza di componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza come definite ai fini ISEE.

Una famiglia quindi con due adulti e due minorenni per esempio prenderà, con l’aumento dell’importo con il canone di locazione dichiarato in DSU, 1.260 euro al mese che per tre mesi fa 3.780 euro di reddito di emergenza.

Ricordiamo che i requisiti relativi al patrimonio mobiliare e il valore ISEE per il reddito di emergenza 2021 restano gli stessi, cambia invece il reddito familiare che per il REM del decreto Sostegni è quello del mese di febbraio 2021.

Sempre in merito ai requisiti INPS specifica che per gli ex percettori di Naspi e DIS-COLL il diritto al reddito di emergenza viene riconosciuto se le indennità di disoccupazione sono state interamente godute e devono essere terminate (si fa riferimento al criterio di competenza temporale) all’interno del periodo 1° luglio 2020 - 28 febbraio 2021.

Non ha pertanto accesso al reddito di emergenza, non soddisfacendo il requisito che abbiamo appena illustrato:

  • chi è decaduto dal diritto alla prestazione prima del naturale termine della stessa;
  • chi ha chiesto e ottenuto l’anticipazione in unica rata per l’avvio di lavoro autonomo o attività d’impresa.

Reddito di emergenza: pagamento dell’importo

Per il reddito di emergenza (la domanda va presentata entro il 30 aprile 2021) INPS ha già comunicato che il pagamento arriverà dalla metà del mese di maggio in riferimento alla prima mensilità.

INPS nella circolare n.61 del 14 aprile spiega anche come avverrà tutta la procedura di verifica e accoglimento delle domande di REM oltre che alle modalità di liquidazione della prestazione.

INPS comunica l’accoglimento o la reiezione della domanda mediante SMS o anche via e-mail (o entrambi), utilizzando i dati indicati nella domanda. INPS rende note anche le motivazioni in caso di mancato accoglimento.

Il beneficio è erogato, secondo la preferenza espressa nel modulo di domanda, mediante:

  • bonifico bancario o postale;
  • accredito su Libretto postale;
  • bonifico domiciliato (pagamento in contanti presso gli sportelli di Poste Italiane S.p.A.).

Si precisa che il REM verrà pagato con bonifico domiciliato presso gli sportelli di Poste Italiane S.p.A. nei seguenti casi:

  • l’IBAN indicato in domanda non è corretto perché il codice fiscale del beneficiario della prestazione non corrisponde a quello del titolare del conto corrente;
  • le coordinate bancarie sono formulate in modo errato.

In caso di bonifico domiciliato, spiega INPS nella circolare, una volta disposto il pagamento, il lavoratore riceverà un SMS di notifica. Successivamente, verrà inviata da POSTEL la comunicazione di liquidazione all’indirizzo di residenza o domicilio. Il beneficiario potrà recarsi a riscuotere il reddito di emergenza presso qualsiasi ufficio postale del territorio nazionale portando con sé:

  • la suddetta comunicazione;
  • un valido documento di identità;
  • un documento attestante il codice fiscale.

“Qualora nel medesimo nucleo, oltre al richiedente siano presenti più soggetti che soddisfino i requisiti di cui all’articolo 12, comma 2, il diritto al beneficio attiene a tutti gli ex percettori di indennità di disoccupazione del nucleo.”

In tal caso, specifica INPS:

“si procederà al versamento di quanto dovuto sull’IBAN dichiarato nel modello di domanda solo per quanto spettante al richiedente, mentre per le somme riferite agli altri componenti verranno date dettagliate istruzioni con uno specifico messaggio rivolto alle Strutture territoriali competenti.”

Questo aspetto in merito al reddito di emergenza dovrebbe essere chiarito da INPS in un secondo momento. Per i dettagli rimandiamo al testo completo della circolare che alleghiamo di seguito.

Circolare n.61 del 14 aprile 2021
Disciplina del Reddito di emergenza di cui all’articolo 12 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (c.d. decreto Sostegni). Istruzioni contabili e variazioni al piano dei conti.

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