Reversibilità ex coniuge, spetta anche senza mantenimento

Isabella Policarpio

13/02/2020

13/02/2020 - 17:00

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La pensione di reversibilità spetta all’ex coniuge anche se non era beneficiario di assegno di mantenimento da parte del defunto. Nuovi dettagli dalla Corte di Cassazione.

Reversibilità ex coniuge, spetta anche senza mantenimento

Anche dopo la separazione o il divorzio, il coniuge superstite ha diritto alla pensione di reversibilità dell’ex. Tuttavia, per lungo tempo, la giurisprudenza ha escluso questo diritto ai coniugi che non erano beneficiari dell’assegno di mantenimento dopo la separazione o il divorzio.

La Corte di Cassazione in realtà ha cambiato orientamento, e ritiene che la reversibilità spetti a prescindere dal mantenimento. La sentenza in questione è la numero 7464 del 15 marzo 2019 che ha rilevato l’illegittimità di due leggi ( n. 153 del 30 aprile 1969 e della legge n. 1357 del 18 agosto 1962) nella parte in cui negavano al coniuge superstite separato il diritto alla pensione di reversibilità in mancanza dell’assegno.

Infatti, la ratio della pensione di reversibilità è assicurare la tutela previdenziale del coniuge e scongiurare lo stato di bisogno senza essere un presupposto o una condizione dell’assegno di mantenimento.

Reversibilità anche senza assegno: il caso di specie

La decisione della Corte di Cassazione in evidenza prende spunto dal ricorso presentato da una vedova che si era vista rifiutare la pensione di reversibilità in Corte d’Appello poiché dopo la separazione non aveva percepito dal defunto l’assegno di mantenimento.

Secondo i giudici della Corte d’Appello, infatti, la percezione dell’assegno di mantenimento era una condizione necessaria per ottenere la pensione di reversibilità; ma la donna, non convinta, aveva deciso di ricorrere alla Corte di Cassazione, la quale ha ribaltato la decisione. Vediamo i dettagli.

Sì alla pensione di reversibilità anche senza assegno di mantenimento

Dunque, il caso è arrivato dinanzi ai giudici della Corte di Cassazione, i quali hanno ribaltato la decisione presa sia in primo grado di giudizio che in Corte d’Appello.

In particolare, con la sentenza n. 7464 del 15 marzo 2019, la Cassazione stabilisce l’irragionevolezza del divieto di concedere la pensione di reversibilità anche al coniuge separato che non ha percepito l’assegno di mantenimento da parte del defunto.

La Corte, infatti, ha fatto esplicito richiamo alla dichiarazione di illegittimità costituzionale della legge 153/1969 e della legge 1357/1962 nella parte in cui escludono dall’erogazione della pensione di reversibilità il coniuge separato per colpa con sentenza passato in giudicato.

Inoltre, spiegano i giudici, dopo la riforma dell’istituto della separazione personale tale diniego non è più giustificabile, posto che la pensione di reversibilità serve ad assicurare i mezzi di sostentamento per scongiurare situazioni di necessità. Dunque l’assegno di mantenimento (che non ha funzione previdenziale) non può essere considerato condizione necessaria e sufficiente per conseguire il diritto alla pensione di reversibilità del coniuge defunto.

Per maggiori chiarimenti si rimanda al testo integrale della sentenza.

Corte di Cassazione, ordinanza n. 7464 del 15/03/2019
Clicca qui per aprire il file

Pensione di reversibilità per l’ex coniuge: a quanto ammonta?

La pensione di reversibilità è una prestazione previdenziale che viene erogata al coniuge superstite. L’importo di tale prestazione viene calcolato nella misura del 60% della prestazione pensionistica percepita dal deceduto o della prestazione che il deceduto avrebbe percepito se non ancora pensionato.

Tuttavia tale importo può ridursi fino al 30% qualora la prestazione superi una cifra stabilita di anno in anno.

Reversibilità, cosa succede in caso di divorzio?

Quanto abbiamo detto per il coniuge separato vale a grandi linee anche in caso di divorzio. Per avere la pensione di reversibilità però occorre soddisfare delle condizioni:

  • il coniuge divorziato superstite deve aver percepito l’assegno di divorzio con cadenza periodica (quindi non vale in caso di soluzione unica);
  • il superstite non deve aver deve essersi risposato o convivere stabilmente con un altro partner;
  • il rapporto di lavoro da cui deriva la pensione dell’ex deve essere anteriore alla sentenza di divorzio.

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