Partita IVA 2015, nuovo regime dei minimi: il testo della Legge di Stabilità

Simone Casavecchia

01/01/2015

09/01/2016 - 11:54

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Il testo della Legge di Stabilità, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, dedica i commi dal 54 all’89 al nuovo regime dei minimi per la Partita IVA 2015: ecco quali sono i passaggi principali.

Partita IVA 2015, nuovo regime dei minimi: il testo della Legge di Stabilità

La legge di Stabilità 2015 (L. 190/2014), recentemente approvata in via definitiva dal Senato, consta di un unico articolo composto da ben 735 commi: quelli che vanno dal 54 all’89 sono dedicati alla Partita IVA 2015 e al nuovo regime dei minimi che entra in vigore il 1 Gennaio. Qui una guida ai passaggi principali per poter ritrovare il dettato delle principali misure relative al nuovo regime forfettario che prevede novità sia sul versante fiscale che su quello contributivo.

Casi di applicazione (c. 54)
Il nuovo regime forfettario si applica a persone fisiche che operano come professionisti o come esercenti di attività d’impresa (ditte individuali) che hanno percepito compensi annuali variabili, in base all’attività esercitata, tra i 15000 (per i professionisti) e i 40000 (commercianti); hanno sostenuto spese per un ammontare complessivamente non superiore ad euro 5.000 lordi per lavoro accessorio; hanno sostenuto costi complessivi per beni strumentali non superiori ai 20000 euro per esercizio, al lordo degli ammortamenti; abbiano conseguito redditi nell’attività di impresa, arte o prefessione, prevalenti rispetto ad altri redditi, eventualmente percepiti da lavoro dipendente e da pensione (tale prevalenza non viene verificata se la totalità dei redditi non supera i 20000 euro).

Casi di esclusione (c. 57)
Non possono rientrare nella nuova Partita Iva 2015 le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell’IVA o di regimi forfettari per la determinazione del reddito; i soggetti non residenti in Stati membri dell’Unione europea; i soggetti che in effettuano esclusivamente o prevalentemente cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato e di terreni edificabili; chi partecipa anche a società di persone fisiche, srl o associazioni.

IVA e Fattura
I detentori di nuova Partita IVA 2015 non esercitano la rivalsa dell’IVA (c. 58) e sono esonerati dal versamento dell’imposta sul valore aggiunto e da tutti gli altri obblighi concomitanti, ad eccezione degli obblighi di numerazione e di conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali, di certificazione dei corrispettivi e di conservazione dei relativi documenti (c. 59). I contribuenti nel nuovo regime forfettario, per le operazioni per le quali risultano debitori dell’imposta, emettono la fattura (C. 60)

Aliquota IRPEF e deduzioni
I contribuenti che scelgono di aprire la partita IVA nel 2015 determinano la loro base imponibile applicando un coefficiente di redditività alla somma dei ricavi percepiti in un determinato periodo d’imposta. Il coefficiente di redditività varia in base all’attività esercitata e sulla base imponibile così determinata, si applica la nuova aliquota del 15% (c. 64). La base imponibile può essere ridotta di un terzo per i primi tre anni di attività nel caso in cui il titolare di partita IVA eserciti una nuova impresa produttiva (c. 65). I ricavi e i compensi relativi al reddito oggetto del regime forfetario non sono assoggettati a ritenuta d’acconto da parte del sostituto d’imposta (c. 67).

Dichiarazioni e adempimenti
I contribuenti titolari di nuova partita IVA sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili e non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte (c. 69); sono anche esclusi dall’applicazione degli studi di settore ma devono adempiere a specifici obblighi informativi relativamente all’attivita’ svolta, attraverso la compilazione di un apposito modulo dell’Agenzia delle Entrate (c. 73)

Regime Contributivo (c. 76-84)
In questo caso la Legge di Stabilità non indica aliquote precise perché fa riferimento a disposizioni e norme già vigenti che comunque prevedono che i lavoratori autonomi, titolari di posizione Iva e iscritti alla gestione separata Inps, quando non sono iscritti alla gestione previdenziale di specifiche casse professionali siano soggetti a un’aliquota contributiva che dal 2015 sale al 30%; per i pensionati iscritti ad altra gestione l’aliquota contributiva passa nel 2015 al 23,5%.

Passaggio al nuovo regime forfettario (c.85-89)
Sono abrogati i precedenti regimi agevolati sia dei minimi sia per le nuove imprese produttive (start up). I contribuenti appartenenti a questi regimi potranno a continuare a utilizzare il vecchio regime fiscale dei minimi fino al compimento del 35 anno di età o fino al completamento dei primi 5 anni di attività.

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