NASpI non goduta nel 2026: quando si recupera, quando decade e quanto pesa sul nuovo assegno

Simone Micocci

10/05/2026

La regola dei 6 mesi resta il discrimine, ma la circolare INPS n. 4/2026 e il DL Lavoro hanno cambiato massimali, soglie reddituali e tempi di comunicazione: ecco la guida operativa aggiornata, con esempio numerico.

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La domanda è di quelle che si ripetono ogni anno negli sportelli dei patronati: cosa succede alla NASpI non goduta quando il beneficiario, prima di esaurire l’indennità, accetta un nuovo contratto e poi torna disoccupato? L’assegno residuo si recupera o si perde per sempre?

Il principio normativo è rimasto quello dell’art. 9 del D.Lgs. 22/2015, ma nel 2026 la cornice operativa è diversa rispetto al passato: la circolare INPS n. 4 del 28 gennaio 2026 ha rivalutato gli importi, il DL Lavoro 2025 (collegato alla Legge di Bilancio) ha stretto le maglie sulle dimissioni «pilotate» e ha confermato la soglia reddituale degli 8.500 euro annui oltre la quale la nuova occupazione fa decadere il diritto. Vediamo nel dettaglio le tre regole che decidono se la NASpI residua torna in tasca o resta all’INPS.

La regola dei 6 mesi: sospensione o decadenza

Il discrimine resta la durata del contratto subordinato che interrompe la fruizione dell’indennità.

  • Contratto fino a 6 mesi: la NASpI è sospesa d’ufficio per la durata del rapporto e riprende automaticamente al termine, per il periodo residuo. La sospensione non azzera nulla.
  • Contratto superiore a 6 mesi: la NASpI decade in via definitiva. Le mensilità non godute non si sommano alla nuova indennità eventualmente richiesta dopo la fine del secondo rapporto.

La logica del legislatore è chiara: la NASpI non è cumulativa e si calcola sull’ultimo stato di disoccupazione, non sulla somma degli stati precedenti. Per chi vuole capire come funziona il conteggio aggiornato di settimane contributive, massimale e décalage, la scheda 2026 sul calcolo dell’indennità è il punto di partenza.

Quanto vale oggi la NASpI residua: i numeri 2026

La rivalutazione ISTAT applicata dal 1° gennaio 2026 ha portato il massimale lordo mensile a 1.584,70 euro (era 1.521,73 nel 2025), mentre la soglia di calcolo del 75% è salita a 1.456,72 euro. Significa che, a parità di stipendio precedente, l’assegno residuo che si «ritrova» dopo una sospensione ha un valore lordo leggermente più alto rispetto a un anno fa, ma resta soggetto al décalage del 3% mensile a partire dal 151° giorno di fruizione (211° per gli over 55).

Tradotto: se la NASpI viene sospesa al sesto mese e ripresa due mesi dopo, l’importo riattivato sarà già intaccato dalla riduzione progressiva. È un dettaglio che spesso sfugge, ma incide sul confronto reale tra «accettare il contratto breve» e «restare in NASpI».

Il caso pratico: 24 mesi di lavoro, 12 di NASpI, un nuovo contratto

Prendiamo un esempio aggiornato al 2026. Mario perde il lavoro dopo 24 mesi di contributi e ottiene 12 mensilità di NASpI a 1.400 euro lordi. Al sesto mese accetta un’offerta. Tre scenari:

  • Contratto stagionale di 4 mesi: la NASpI è sospesa, al termine riprende per le 6 mensilità residue (con décalage che decorre normalmente). Mario incassa tutto il dovuto.
  • Contratto a tempo determinato di 9 mesi: la NASpI decade. Le 6 mensilità non godute vengono perse. Al termine, Mario potrà chiedere una nuova NASpI calcolata solo sulle settimane del secondo contratto, quindi per 4-5 mensilità.
  • Contratto autonomo con reddito presunto sotto 8.500 euro: la NASpI viene erogata in misura ridotta dell’80% del reddito previsto, a condizione che il lavoratore comunichi il reddito presunto via NASpI-Com (mod. SR163) entro 30 giorni.

In nessuno dei casi il sistema «recupera» automaticamente le mensilità perse: il vincolo della comunicazione preventiva è ciò che separa il diritto pieno dalla decadenza tecnica. La guida operativa alla sospensione della NASpI dettaglia tempi, modulistica e ricadute sul saldo residuo.

Le tre cose che il DL Lavoro 2025 ha cambiato

Il pacchetto entrato in vigore con il collegato lavoro ha introdotto tre novità che incidono direttamente sulla disciplina della NASpI residua:

  • Stretta sulle dimissioni «per assenza»: 15 giorni consecutivi di assenza ingiustificata vengono ora considerati dimissioni di fatto, con perdita del diritto alla NASpI. La regola colpisce in particolare chi cercava di «forzare» il licenziamento per accedere al sussidio.
  • Requisito delle 13 settimane per chi si è dimesso volontariamente nei 12 mesi precedenti: serve un nuovo rapporto di almeno 13 settimane prima di poter accedere alla NASpI in caso di successivo licenziamento.
  • Conferma della soglia 8.500 euro: oltre questo reddito annuo la prestazione decade anche se il contratto è inferiore a 6 mesi. Sotto soglia, la NASpI viene ridotta ma non persa.

Per chi vuole verificare l’impatto di queste modifiche sulle proprie prestazioni e sul cumulo contributivo, l’unico strumento autorevole resta il cassetto previdenziale INPS, accessibile con SPID o CIE.

La scadenza dei 30 giorni: l’errore più costoso

Tutte le casistiche sopra hanno un denominatore comune: la comunicazione obbligatoria all’INPS entro 30 giorni dall’inizio del nuovo rapporto, tramite NASpI-Com. Il termine non è formale: chi non comunica perde le mensilità non godute durante il periodo di omessa comunicazione, anche nei casi in cui il contratto sia inferiore a 6 mesi. È l’errore più frequente segnalato dai patronati nel 2026, e anche il più costoso, perché trasforma una sospensione recuperabile in una perdita definitiva.

Stesso discorso per la DID online da rinnovare presso il Centro per l’Impiego al termine del nuovo rapporto: senza dichiarazione di immediata disponibilità, la riattivazione dell’assegno non parte e l’INPS non procede d’ufficio.

Cosa fare adesso

Tre passaggi per chi sta per accettare un nuovo contratto e non vuole rinunciare alla NASpI residua: verificare durata e tipologia del contratto rispetto alla soglia dei 6 mesi; trasmettere il modulo NASpI-Com entro 30 giorni con il reddito presunto; consultare il proprio estratto conto contributivo per stimare l’eventuale ricalcolo che spetterebbe in caso di decadenza. Il cassetto previdenziale INPS permette di farlo in pochi minuti e di evitare la perdita di mensilità che, con i massimali 2026, valgono fino a 1.584,70 euro lorde l’una.

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