Naspi, Asdi e Dis-Coll 2015: le istruzioni dei consulenti del lavoro sui nuovi ammortizzatori sociali

Vittoria Patanè

25 Aprile 2015 - 09:15

Naspi 2015, Asdi 2015 e Dis-Coll 2015: il vademecum dei Consulenti del lavoro diramato attraverso la circolare n.9 del 23 aprile 2015. Ecco cosa pensano gli esperti dei nuovi ammortizzatori sociali e quali sono i loro consigli

Naspi, Asdi e Dis-Coll 2015: le istruzioni dei consulenti del lavoro sui nuovi ammortizzatori sociali

La Fondazione Studi del Consiglio nazionale dei Consulenti del Lavoro ha diramato la circolare n. 9 del 2015, contenente il vademecum sulla riforma degli ammortizzatori sociali contenuta nel D. Lgs. n. 22 del 2015.

All’interno del documento vengono evidenziate le differenze e gli impatti della nuova normativa che entrerà in vigore il prossimo 1°maggio. Nonostante infatti la platea dei beneficiari che possono accedere alle indennità sia stata ampliata, è stata parallelamente ridotta la misura del sostegno a favore dei disoccupati. Rimangono esclusi da questa disciplina gli operai agricoli e i dipendenti del settore pubblico.

Parlando di contribuzione, gli oneri previsti per il finanziamento di ASpI e mini AspI rimangono gli stessi. Secondo il parere dei Consulenti del lavoro, la norma che prevede che il datore di lavoro che assume a tempo indeterminato il soggetto percettore di Napi possa avere accesso al beneficio economico pari al cinquanta per cento dell’indennità mensile residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore possa trovare applicazione. Bisognerà però valutare se potrà essere restituito al datore di lavoro, che assume con contratto a tempo indeterminato un lavoratore a tempo determinato, il contributo addizionale pari all’1,40%.

Naspi 2015: il vademecum dei consulenti del lavoro
Naspi è l’acronimo di Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego e a partire dal 1°maggio 2015, sostituirà Aspi e Mini Aspi che rimarranno operative solo fino alle cessazioni intervenute alla fine di aprile 2015.

Il nuovo ammortizzatore sociale si applicherà invece ai contratti di lavoro interrotti dal 30 aprile 2015 (ossia, ultimo giorno giuridico del rapporto).

Potranno accedere all’indennità i lavoratori subordinati, gli apprendisti, i soci lavoratori delle cooperative e il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato.

Per accedere alla Naspi occorre possedere i seguenti requisiti:
- essere in stato di disoccupazione
- 13 settimane di anzianità contributiva da nei 4 anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione
- 30 giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.

La domanda potrà essere presentata per via telematica, entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro a pena di decadenza. La prestazione decorre dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda e comunque non prima dell’ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.

All’interno circolare pubblicata dalla Fondazione Consulenti del Lavoro, si sottolineano le novità riguardanti alle condizioni necessarie per l’erogazione della nuova Naspi. In particolare, quest’ultima non verrà riconosciuta qualora il soggetto non accetti di partecipare alle iniziative di attivazione lavorativa o a percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Centri per l’Impiego e in tutti quei casi che saranno disciplinati successivamente con apposito decreto ministeriale.

Secondo i consulenti del lavoro, i requisiti d’accesso sono meno restrittivi rispetto a quelli richiesti per Aspi e mini Aspi. Non sono infatti più richiesti i due anni di anzianità assicurativa e soprattutto le 13 settimane di contribuzione devono essere state effettuate negli ultimi quattro anni e non negli ultimi 12 mesi come previsto per l’accesso alla mini ASpI.

Per la determinazione del valore della prestazione sarà necessario individuare la retribuzione mensile alla base del calcolo. Ciò che rappresenta un innovazione rispetto al passato è il periodo di ricerca delle retribuzione imponibile, l’importo del massimale e il sistema delle penalizzazioni. Scendendo nel dettaglio:
- la retribuzione imponibile deve essere calcolata nei quattro anni precedenti la cessazione del rapporto e non nei due anni predenti come previsto per l’ASpI
- il massimale è salito da 1.169 euro a 1.300 euro
- le penalizzazioni, invece, sono proporzionali al numero delle mensilità di godimento della prestazione, mentre con l’Aspi trovavano applicazione solo dopo la sesta e la dodicesima mensilità di fruizione, in entrambi i casi nella misura fissa del 15 %.

Per approfondire: Naspi 2015: beneficiari, esclusi, durata, requisiti, importo, calcolo. Ecco la guida al nuovo ammortizzatore sociale

ASDI 2015: il vademecum dei consulenti del lavoro
L’Asdi è il nuovo assegno di disoccupazione che entrerà in vigore (in via sperimentale) a partire dal 1°maggio. Sarà valido solo per il 2015, salvo rifinanziamenti.

Possono accedere all’Asdi i soggetti che abbiano già fruito interamente della Naspi, siano ancora alla ricerca di un lavoro e si trovino in una condizione economica di bisogno. La suddetta condizione verrà valutata in termini di ISEE, secondo i parametri che successivamente saranno individuati da apposito decreto interministeriale.

L’indennità ASDI avrà un importo pari al 75% dell’ultimo trattamento Naspi per una durata massima di 6 mensilità.

Anche in questo caso si dovrà aderire ad un progetto personalizzato, redatto dai componenti dei servizi per l’impiego, contenente l’impegno del beneficiario a a ricercare attivamente un’occupazione. Quest’ultimo dovrà inoltre dare la propria disponibilità a partecipare a iniziative di orientamento e formazione ed accettazione di adeguate proposte di lavoro.

Per approfondire: Asdi 2015: regole, beneficiari, condizioni, requisiti, calcolo. La guida al nuovo assegno di disoccupazione

Dis-Coll 2015: il vademecum dei consulenti del lavoro
La Dis-coll sarà invece destinata ai lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e a progetto (co.co.co. e co.co.pro.)

Sarà attivata per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2015 (salvi i diritti maturati in relazione ad eventi di disoccupazione verificatisi nell’anno 2013) e fino al 31 dicembre 2015, è riconosciuta ai collaboratori coordinati e continuativi anche a progetto iscritti in via esclusiva alla gestione separata, non pensionati e privi di partita Iva che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione.

Per accedere alla dis-coll si dovranno possedere i seguenti requisiti:
- stato di disoccupazione
- dal primo gennaio dell’anno solare precedente l’evento di cessazione dal lavoro al predetto evento, il soggetto dovrà possedere almeno tre mesi di contribuzione (si ritiene mesi accreditati nella Gestione Separata) e
- nell’anno solare in cui si verifica l’evento di cessazione dal lavoro il soggetto dovrà possedere un mese di contribuzione oppure un rapporto di collaborazione di durata pari almeno ad un mese e che abbia dato luogo a un reddito almeno pari alla metà dell’importo che dà diritto all’accredito di un mese di contribuzione.

Riguardo ai requisiti di accesso,la dis-coll oltre a non essere vincolata al reddito (in precedenza l’indennità non era riconosciuta per redditi dell’anno precedente superiori a 20.220 euro) non risulta sottoposta alla monocommittenza. Viene eliminato anche i requisiti dei due mesi di disoccupazione nell’anno precedente la presentazione della domanda.

I Consulenti del lavoro ritengono dunque il nuovo sistema meno restrittivo del precedente.

Per approfondire: Dis-Coll 2015 per i co.co.co: beneficiari, esclusi, requisiti, importo, calcolo, decadenza. La guida alla nuova indennità di disoccupazione

Accesso completo a tutti gli articoli di Money.it

A partire da
€ 9.90 al mese

Abbonati ora

Iscriviti a Money.it