Modello 730/2020, rimborsi e trattenute su pensioni e Naspi: istruzioni INPS

Anna Maria D’Andrea

24/06/2020

15/09/2021 - 13:03

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Modello 730/2020, operazioni di conguaglio INPS al via: per pensionati e disoccupati titolari di Naspi (ma non solo) parte la fase dei rimborsi e delle trattenute Irpef. Le novità ed istruzioni nel messaggio INPS n. 2568 del 24 giugno 2020.

Modello 730/2020, rimborsi e trattenute su pensioni e Naspi: istruzioni INPS

Conguaglio modello 730/2020, dall’INPS le istruzioni su rimborsi e trattenute Irpef per i titolari di pensioni o Naspi.

Chi ha indicato l’INPS come sostituto d’imposta in dichiarazione dei redditi 2020 potrà verificare se il 730 è a credito o a debito accedendo al servizio online dedicato, disponibile alla pagina “Assistenza fiscale (730/4): servizi al cittadino”.

Se dal modello 730/2020 emergesse un debito Irpef, allora sarà l’INPS ad applicare la trattenuta, in un’unica soluzione o a rate. Il messaggio n. 2568 fornisce le istruzioni operative relative alle operazioni di assistenza fiscale 2020.

Dal 15 luglio ed entro la scadenza del 10 ottobre 2020 si potrà inoltre comunicare l’annullamento o riduzione della seconda rata d’acconto IRPEF o cedolare secca.

Attenzione ai tempi di presentazione del modello 730/2020 in caso di debito Irpef: l’INPS comunica chiaramente che nel caso di invio oltre il mese di giugno, pensionati e disoccupati rischiano di non poter rateizzare l’importo dovuto, che dovrà in ogni caso esser pagato entro il mese di novembre.

Una conseguenza della nuova scadenza del modello 730/2020, che cambia le date dei rimborsi e dei conguagli a debito Irpef.

Modello 730/2020, rimborsi e trattenute su pensioni e Naspi: istruzioni INPS

Prendono il via le operazioni di conguaglio per chi ha indicato l’INPS come sostituto d’imposta nel modello 730/2020.

A fornire le indicazioni operative è il messaggio INPS n. 2568 del 24 giugno 2020.

I contribuenti forniti di PIN potranno verificare l’esito a debito o a credito del proprio modello 730 tramite il servizio “Assistenza fiscale (730/4): servizi al cittadino”, presente sul sito istituzionale www.inps.it o tramite l’app INPS mobile.

Pensionati, titolari di Naspi e in generale tutti i contribuenti che hanno indicato l’INPS come sostituto d’imposta potranno consultare gli importi di rimborso o trattenute fiscali che saranno abbinate ai trattamenti erogati dall’Istituto.

L’INPS può essere indicato come sostituto d’imposta nel caso di percezione di somme assoggettate a tassazione. Pensioni, assegno di disoccupazione e reversibilità sono alcuni dei casi più comuni.

L’eventuale debito Irpef emerso dal modello 730 sarà trattenuto sulla pensione o sulla mensilità di assegno di disoccupazione erogato dall’INPS. Parimenti, verrà sommato al trattamento erogato dall’Istituto l’eventuale rimborso fiscale spettante in base a detrazioni e deduzioni fiscali riconosciute al contribuente.

Non si può invece richiedere che sia l’INPS ad applicare trattenute fiscali o ad erogare i rimborsi Irpef se si percepiscono prestazioni di natura assistenziale, come assegni sociali, pensione di invalidità civile o ANF.

Messaggio INPS n. 2568 del 24 giugno 2020
Assistenza fiscale 2020. Servizi al cittadino per la verifica dei conguagli fiscali di cui al prospetto 730/4

Conguagli modello 730/2020, per annullare la seconda rata d’acconto c’è tempo fino al 10 ottobre 2020

Oltre alla funzione di consultazione, tramite il servizio online per l’assistenza fiscale 2020 sarà possibile comunicare l’annullamento o variazione della seconda rata di acconto Irpef o cedolare secca.

Ci sarà tempo dal 15 luglio al 10 ottobre 2020.

La possibilità di applicazione dell’annullamento e/o variazione della seconda rata di acconto è legata ai tempi di predisposizione dei flussi di pagamento relativi al mese di novembre.

Qualora la richiesta pervenga successivamente alla predisposizione del pagamento della mensilità di novembre, l’annullamento o la modifica saranno effettuati sul rateo in pagamento nel mese successivo.

Modello 730/2020, debito Irpef alto? Meno rate per chi invia la dichiarazione dopo giugno

C’è un aspetto del messaggio INPS del 24 giugno che è importante sottolineare.

L’articolo 61-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, introdotto in sede di conversione dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ha anticipato l’applicazione al 2020 del nuovo calendario per la presentazione del modello 730, previsto in precedenza a partire dal 2021.

La scadenza del modello 730 è stata fissata al 30 settembre 2020 (il precedente termine cadeva il 23 luglio 2020).

Più tempo per l’invio, da valutare però con cura, soprattutto per quei casi in cui si è già consapevoli di aver maturato nell’anno un debito Irpef, come per chi deve restituire il bonus Renzi.

Il pagamento degli importi a debito risultanti dalla dichiarazione dei redditi deve obbligatoriamente concludersi entro il mese di novembre.

Nel caso di invio del modello 730/2020 dopo il mese di giugno l’INPS avverte che non sarà possibile garantire il numero di rate scelto dal dichiarante.

Il rischio è quindi di vedersi trattenuta buona parte della pensione o dell’assegno di disoccupazione spettante, senza possibilità di beneficiare della dilazione lunga prevista in via ordinaria.

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