Le mamme adottive lavoratrici hanno gli stessi diritti di quelle naturali?

Maria Stella Rombolà

7 Giugno 2018 - 09:45

Diventare genitori è una gioia ma anche una responsabilità e per questo comporta dei diritti a livello lavorativo; ma questi diritti sono uguali per tutti o c’è differenza tra mamme naturali e mamme adottive?

Le mamme adottive lavoratrici hanno gli stessi diritti di quelle naturali?

Mamme adottive e naturali: le lavoratrici hanno gli stessi diritti? Una mamma e un papà adottivi non hanno nulla di meno rispetto a un genitore naturale, anzi forse possono rivendicare qualche valore aggiunto.

I genitori infatti hanno gli stessi doveri nei confronti dei figli naturali quanto di quelli adottivi. Tutti i figli hanno il diritto di essere educati, istruiti, assistiti e mantenuti dalla propria mamma e dal proprio papà. Nonostante questa verità metta tutti d’accordo, solo di recente si è dato rilievo all’aspetto affettivo e relazionale del rapporto tra genitori e figli che ha permesso di dare il giusto valore alla famiglia adottiva o affidataria.

Una mamma adottiva quindi avrà gli stessi diritti di una mamma naturale anche se non dovrà affrontare la gravidanza? Questo è il più frequente interrogativo che si pone chi prende la decisione di fare questo passo, ma non è il solo.

Per rispondere al meglio a queste domande non si potrà non tener conto del processo di cambiamento delineato da principi sanciti dalla Corte Costituzionale che hanno riformato il diritto di famiglia. Vediamo insieme quali sono stati i passaggi fondamentali e quali diritti spettano oggi a chi si trova in questa situazione.

Equiparazione dei diritti

Si è giunti a equiparare i diritti di questi genitori dopo un lungo cammino che ha condotto a un radicale cambiamento di prospettiva soprattutto a seguito dell’equiparazione avvenuta tra lo stato di figli naturali e figli adottivi.

Il decreto legislativo 154/2013 ha rappresentato una vera e propria svolta epocale per quel che riguarda la disciplina in materia di filiazione in particolare con l’eliminazione di qualsiasi discriminazione riferita al termine di figlio: con l’entrata in vigore della riforma figli naturali, legittimi e adottati hanno gli stessi diritti.

Conseguentemente a ciò nel Codice Civile sono stati cancellati tutti i riferimenti a figli legittimi, naturali o adottati e sono stati sostituiti con la sola indicazione di figlio. Quindi è stata equiparata a pieno, anche dal punto di vista giuridico, tale condizione.

In questo processo diventa centrale il momento dell’ingresso in famiglia anziché l’età del bambino, in considerazione del fatto che tale passaggio comporta un cambiamento radicale nella sua vita; quindi il principio sul quale si basano le nuove norme è l’importanza della relazione tra genitori e figli nello sviluppo fisico e psichico del bambino.

Sarà importante poi ricordare che chi adotta un bambino ha diritto ad alcuni incentivi che fanno riferimento al cosiddetto Bonus Adozioni; anche in questo modo lo Stato ha riconosciuto l’importanza di questa pratica.

Riposi giornalieri

Una particolare attenzione merita la sentenza della Corte Costituzionale n.104/2003 che ha stabilito la possibilità di fruizione dei diritti entro il primo anno dell’ingresso in famiglia del bambino e non di vita.

La sentenza ha dunque recepito tutta l’evoluzione normativa della tutela dei diritti dei genitori; ad esempio i riposi giornalieri hanno trovato una piena applicazione in quanto la maggior parte dei bambini non sono adottati o in affidamento dal momento della nascita biologica ma più spesso da un momento successivo.

In particolare la lavoratrice e il lavoratore dipendente hanno diritto entro un anno dalla data di ingresso del minore in famiglia a:

  • 2 ore al giorno di riposo per allattamento se l’orario di lavoro è pari o superiore alle 6 ore giornaliere;
  • 1 ora al giorno di riposo per allattamento se l’orario stesso è inferiore alle 6 ore.

I permessi per allattamento si raddoppiano nei casi di:

  • adozione o affidamento di 2 o più bambini anche non fratelli entrati in famiglia anche in date diverse;
  • parto gemellare o plurimo.

Congedi per malattia del bambino

Altro punto importante è quello riguardante la tutela dei congedi per malattia del bambino adottato o in affidamento; in questo caso la norma vigente prevede che i genitori adottivi e affidatari abbiano la possibilità di assentarsi, alternativamente, per i periodi corrispondenti alla malattia del figlio per un periodo di tre anni dall’ingresso in famiglia nel limite massimo del compimento dei 6 anni del bambino e successivamente cinque giorni fino agli 8 anni.

Tuttavia in questo senso esiste ancora un limite d’età: per il bambino adottato o in affidamento tra i 6 e i 12 anni, che non rientra ancora nei casi di adozione di maggiorenne, i genitori hanno diritto solo a cinque giorni per i primi 3 anni dall’ingresso in famiglia. Questa clausola rappresenta un vero e proprio limite per tanti bambini che avrebbero invece ancora necessità di assistenza da parte dei genitori.

Sempre più spesso infatti i bambini vengono adottati o presi in affidamento oltre i 6 anni di età e possono trovarsi in condizioni sanitarie che richiedono accertamenti e che potrebbero manifestarsi anche dopo il primo ingresso in famiglia: è quindi comprensibile quanto questi bambini abbiano, ancora, un grande bisogno di ricevere assistenza e affetto da parte dei genitori.

Indennità di maternità

C’è poi un’altra questione di fondamentale importanza su cui si è espressa la Corte Costituzionale: l’indennità di maternità. La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del decreto legislativo che concedeva un’indennità di maternità per la durata di tre mesi anziché di cinque alle lavoratrici iscritte alla gestione separata che avessero adottato un figlio o lo avessero preso in affidamento.

Oggi l’equiparazione dei diritti vale anche per questo aspetto e la mamma adottiva ha diritto a 5 mesi di indennità come quella naturale che partiranno dal giorno in cui il bambino entrerà nella propria casa. In questo modo si è voluto tutelare il preminente interesse del minore considerando non più solo i suoi bisogni fisiologici ma anche le esigenze di carattere affettivo che si è scoperto essere collegate allo sviluppo della personalità.

In questo caso quindi l’astensione dal lavoro non è più intesa come tutela della salute della madre ma come sostegno ai genitori nella gestione della delicata fase dell’ingresso del minore nella nuova famiglia.

Anche il papà adottivo come quello naturale inoltre ha diritto al cosiddetto congedo di paternità per il quale ha diritto a 4 giorni di congedo obbligatorio e un ulteriore giorno di congedo facoltativo.

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