Congedo di paternità 2023, la guida su durata, retribuzione e come avere un giorno in più

Simone Micocci

2 Marzo 2023 - 15:40

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Congedo di paternità, 10 giorni retribuiti al 100% che in caso di necessità possono diventare 11. Di seguito la guida completa aggiornata al 2023.

Congedo di paternità 2023, la guida su durata, retribuzione e come avere un giorno in più

Anche per il padre, così come per la madre, è previsto un periodo di astensione obbligatoria dal lavoro in caso di nascita, adozione o affidamento del figlio.

Conosciuto come congedo di paternità, negli ultimi anni le regole sulla durata sono state più volte oggetto di modifica fino a stabilizzarsi, con la legge di Bilancio 2022, nei 10 giorni riconosciuti anche nel 2023 (con la possibilità d’incrementarli di un’ulteriore giornata). Così l’Italia si è adeguata a quanto stabilito dalla direttiva europea del 4 aprile 2019, con la quale appunto la durata minima per l’astensione obbligatoria per il padre è stata fissata a 10 giorni.

Il vantaggio del congedo di paternità è che nei 10 giorni di assenza il padre lavoratore ha diritto allo stipendio per intero: la relativa indennità è infatti pari al 100% della retribuzione.

A tal proposito, alla luce delle novità introdotte e dell’importanza del congedo di paternità, facciamo chiarezza su come farne richiesta e su come fare per incrementarne la durata di un giorno ulteriore.

Chi ne ha diritto

Il congedo di paternità spetta ai padri - anche adottivi, affidatari, o collocatari - entro il 5° mese dalla nascita del figlio, dall’affidamento o comunque dall’ingresso in famiglia (o in Italia) laddove riconosciuto a seguito di adozione nazionale o internazionale. Per poter richiedere il congedo è comunque necessario avere un contratto come lavoratore dipendente.

Compatibilità con il congedo di maternità

Il congedo di paternità è un diritto autonomo: ciò significa che spetta indipendentemente dal fatto che la madre stia usufruendo o meno del congedo di maternità.

Ciò vale per tutti i 10 giorni di congedo, che possono essere goduti anche in maniera continuativa, eccetto che per l’11° extra (come vedremo meglio di seguito).

Come ottenere un giorno extra di congedo

La legge di Bilancio 2022 ha anche reso strutturale lo strumento del cosiddetto congedo facoltativo del padre, 1 giorno extra di cui godere al termine del congedo di paternità obbligatorio.

Tuttavia, mentre il congedo obbligatorio si configura come un diritto autonomo del padre, nonché aggiuntivo al congedo di maternità che spetta alla madre, per il congedo facoltativo non è così visto che se ne può fruire previo accordo con la madre e in sua sostituzione. Quindi, il congedo facoltativo del padre è condizionato alla scelta della madre di non fruire di un giorno di congedo di maternità, accettando di rientrare al lavoro con un giorno di anticipo rispetto ai piani originari.

Tuttavia, è bene sottolineare che la giornata di congedo facoltativo può essere anche fruita contemporaneamente all’astensione della madre. L’importante è che il congedo venga fruito entro i 5 mesi dalla nascita del figlio, o comunque dall’ingresso in famiglia (o in Italia) in caso di adozioni nazionali o internazionali, come pure per affidamento e collocamento temporaneo.

I 5 mesi suddetti non dipendono dalla fine del congedo di maternità: il lavoratore ne potrà fruire, quindi, anche al termine del periodo di astensione obbligatoria della madre, a patto però che questa abbia espressamente rinunciato a un giorno.

Quanto spetta

Come anticipato, nei 10 giorni di congedo (11 se si richiede anche quello facoltativo in sostituzione della madre) il padre ha diritto a un’indennità a carico dell’Inps pari al 100% della retribuzione. A tal proposito, va detto che nel computo dei giorni di congedo si considerano - e come tali indennizzano - solamente le giornate lavorative.

Congedo di paternità in caso di morte del figlio

Il congedo può essere fruito, sempre entro i 5 mesi successivi alla nascita del figlio, anche nel caso di:

  • figlio nato morto dal primo giorno della 28° settimana di gestazione (il periodo di 5 mesi entro cui fruire dei giorni di congedo decorre dalla nascita del figlio che in queste situazioni coincide anche con la data di decesso);
  • decesso del figlio nei 10 giorni di vita dello stesso (compreso il giorno della nascita).

Il periodo di 5 mesi entro cui fruire dei giorni di congedo decorre comunque dalla nascita del figlio e non dalla data di decesso. Sono quindi esclusi dalla tutela restano i padri i cui figli (nati, adottati o affidati) siano deceduti successivamente al 10° giorno di vita (il giorno della nascita è compreso nel computo).

Come fare domanda

Le modalità per fare domanda per il congedo di paternità non sono cambiate negli ultimi anni. Tale congedo, quindi, va richiesto presentando richiesta:

  • all’Inps se l’indennità è erogata direttamente dall’Istituto;
  • al datore di lavoro se le indennità vengono da lui anticipate. Sarà poi il datore di lavoro a comunicare all’Inps le giornate di congedo fruite attraverso il flusso Uniemens.

Il padre lavoratore dipendente deve comunicare al proprio datore di lavoro le date in cui intende usufruire del congedo con almeno 15 giorni di anticipo. Se richiesto in concomitanza della nascita, il preavviso si calcola sulla data presunta del parto.

Nei casi di pagamento a conguaglio, per poter usufruire dei giorni di congedo il padre deve comunicare in forma scritta al datore di lavoro le date di fruizione.

Nei casi di pagamento diretto da parte di Inps, la domanda si presenta online attraverso il servizio dedicato. In alternativa, si può fare la domanda chiamando gratuitamente il contact center Inps, oppure rivolgendosi a patronati e altri intermediari autorizzati.

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