Lavoro autonomo occasionale, controlli INL: ecco chi rischia di più

Teresa Maddonni

26/04/2022

02/12/2022 - 11:04

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Maggiori controlli sul lavoro autonomo occasionale per coloro che inviano i dati via mail. Ma cosa vuol dire? A fare chiarezza in merito è l’Ispettorato Nazionale del Lavoro con la nota del 22 aprile.

Lavoro autonomo occasionale, controlli INL: ecco chi rischia di più

Per il lavoro autonomo occasionale ancora indicazioni dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) che mette in guardia sui controlli che saranno più frequenti per qualcuno. Ma chi rischia di più? L’INL con la nota n. 881 del 22 aprile 2022 spiega che i controlli sul lavoro autonomo occasionale saranno più frequenti tra coloro che inviano i dati via mail e non attraverso l’applicazione attiva sul portale Servizi Lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Il riferimento è all’obbligo per i committenti di comunicare all’INL l’avvio dell’attività di lavoro autonomo occasionale. La norma in questione, introdotta dal decreto Fiscale, è operativa dal 21 dicembre. Le prime indicazioni in merito all’obbligo di comunicazione del lavoro autonomo occasionale sono arrivate dall’INL con la nota numero 29 dell’11 gennaio 2022. Il fine è quello di scongiurare ogni forma di abuso. Vediamo chi rischia maggiori controlli e perché nel dettaglio.

Lavoro autonomo occasionale: chi rischia i controlli dell’INL

A rischiare maggiormente i controlli dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro per il lavoro autonomo occasionale sono i committenti che inviano i dati via mail. Il lavoro autonomo occasionale, come anticipato, è soggetto all’obbligo di comunicazione preventiva da parte del datore di lavoro. La comunicazione deve avvenire prima che il rapporto di lavoro venga instaurato. I dati richiesti possono essere inviati attraverso due canali:

  • l’applicazione attiva sul portale Servizi Lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (clicca qui);
  • con una mail a uno specifico indirizzo di posta elettronica messo a disposizione di ciascun Ispettorato territoriale. Nell’allegato alla nota dell’11 gennaio 2022 è presente l’elenco completo.

Specifica tuttavia l’INL nella nota del 22 aprile che la trasmissione della comunicazione tramite mail non consente un efficace monitoraggio degli adempimenti a differenza del servizio predisposto dal ministero del Lavoro. Pertanto aggiunge l’Ispettorato nella nota:

“Per tali ragioni, d’intesa con la Direzione centrale tutela, vigilanza e sicurezza del lavoro, si ritiene opportuno che eventuali verifiche, anche a campione, che codesti Uffici vorranno attivare siano prioritariamente effettuate nei confronti di committenti che facciano uso della posta elettronica anziché della citata applicazione.”

Nota INL n. 881 del 22 aprile 2022
Comunicazione lavoro autonomo occasionale: controlli

Lavoro autonomo occasionale: maggiori controlli con la comunicazione via mail

La comunicazione dell’avvio dell’attività di lavoro autonomo occasionale da parte di un committente potrebbe portare lo stesso a essere soggetto a controlli qualora la trasmissione dei dati avvenga via mail.

La comunicazione deve contenere i seguenti dati:

  • dati del committente (datore di lavoro) e del prestatore (lavoratore);
  • luogo della prestazione;
  • descrizione sintetica dell’attività;
  • data d’inizio della prestazione;
  • eventuale durata del periodo lavorativo (per esempio 1 giorno, una settimana, un mese);
  • compenso, se stabilito al momento dell’incarico.

Il committente che ritarda od omette una comunicazione rischia una sanzione tra i 500 euro e i 2.500 euro. La sanzione è prevista anche quando il committente non invia una nuova comunicazione quando il lavoro autonomo occasionale dura più di quanto reso noto con la prima.

Ricordiamo che, come specificato dall’INL, i lavoratori autonomi occasionali sono “i lavoratori inquadrabili nella definizione contenuta all’art. 2222 c.c. – riferito alla persona che “si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente” – e sottoposti, in ragione dell’occasionalità dell’attività, al regime fiscale di cui all’art. 67, comma 1 lett. l), del D.P.R. n. 917/1986.”

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