ISA 2019: sanzioni e controlli

Rosaria Imparato

17 Agosto 2019 - 15:00

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ISA 2019, ecco quali sono le sanzioni previste e quando scattano i controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate. Le indicazioni sono contenute nella circolare n. 17 del 2 agosto, con i primi chiarimenti sugli indici sintetici di affidabilità fiscale.

ISA 2019: sanzioni e controlli

ISA 2019, le sanzioni e i controlli sono uno dei punti sui quali si sofferma l’Agenzia delle Entrate con la circolare numero 17 del 2 agosto 2019.

Gli ISA, obbligatori a partire dalla dichiarazione dei redditi 2019, attribuiscono ai contribuenti un voto, da 1 a 10, che misura il grado di affidabilità fiscale del contribuente basato su diversi parametri.

Si tratta di una sorta di “pagella dell’imprenditore” ed i titolari di partita IVA con un voto da 8 in su avranno accesso a dei benefici premiali.

Ma gli ISA non prevedono solo benefici e vantaggi fiscali: come specificato dall’Agenzia delle Entrate nella circolare numero 17 del 2 agosto 2019 sono contemplati anche i casi in cui scattano controlli e sanzioni, sia nel caso di invio di dati incompleti che di omessa trasmissione.

ISA 2019: controlli e analisi del rischio

La circolare numero 17 del 2 agosto dell’Agenzia delle Entrate chiarisce che gli ISA, oltre ad essere uno strumento di compliance, saranno utilizzati per individuare le posizioni più a rischio per la successiva fase dei controlli.

Dunque, gli ISA non prevedono solo vantaggi e benefici per chi ha un voto alto nella pagella fiscale, ma anche sanzioni e controlli per chi, invece, risulta essere poco “affidabile”.

Gli ISA infatti costituiscono uno degli strumenti a disposizione dell’Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza per la lotta all’evasione fiscale, accanto all’anagrafe dei conti (cosiddetto Superanagrafe).

I livelli minimi di affidabilità fiscale per definire le strategie di controllo atte a evitare il rischio di evasione fiscale sono stati stabiliti dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 10 maggio 2019.

L’individuazione dei livelli minimi di affidabilità fiscale è stata basata sulle stime relative all’applicazione degli ISA al periodo d’imposta 2018 effettuate utilizzando i dati dichiarati ai fini degli studi di settore per il periodo d’imposta 2017.

Da queste stime risulta che parte significativa dei contribuenti che dichiarano redditi imponibili significativamente bassi ottiene un punteggio ISA pari a 6; oltre tale soglia, la media dei redditi dei soggetti esaminati assume valori significativamente più elevati.

Il 6 in pagella non basterà all’imprenditore per superare l’anno e, al contrario, sarà questo il punteggio dal quale partiranno le attività di controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate.

ISA 2019: sanzioni per omessa comunicazione o invio di dati incompleti

Accanto ai controlli anti-evasione, anche per gli ISA è prevista una specifica disciplina sanzionatoria.

Secondo quanto chiarito dalla circolare numero 17, scatta una sanzione amministrativa pecuniaria nel caso di:

  • omessa comunicazione dei dati rilevanti ai fini della costruzione e dell’applicazione degli ISA;
  • comunicazione inesatta o incompleta dei medesimi dati.

La sanzione prevista qualora non si invii il modello ISA 2019 ovvero si comunichino dati inesatti o incompleti è quella prevista dall’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 che prevede:

“Fuori dei casi previsti negli articoli 1, 2 e 5, se la dichiarazione dei redditi, dell’imposta regionale sulle attività produttive o dell’imposta sul valore aggiunto non è redatta in conformità al modello approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate ovvero in essa sono omessi o non sono indicati in maniera esatta e completa dati rilevanti per l’individuazione del contribuente e, se diverso da persona fisica, del suo rappresentante, nonché per la determinazione del tributo, oppure non è indicato in maniera esatta e completa ogni altro elemento prescritto per il compimento dei controlli, si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000. La medesima sanzione si applica alle violazioni relative al contenuto della dichiarazione prevista dall’articolo 74-quinquies, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Si applica la sanzione in misura massima nelle ipotesi di omessa presentazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, laddove tale adempimento sia dovuto ed il contribuente non abbia provveduto alla presentazione del modello anche a seguito di specifico invito da parte dell’Agenzia delle Entrate.”

Un minimo di 250 euro e fino a 2.000 euro, con importo effettivo da graduare in base alla singola fattispecie.

Nel caso di comunicazione inesatta o incompleta dei dati, l’Agenzia delle Entrate prima della contestazione della violazione, dovrà mettere a disposizione del contribuente le informazioni in proprio possesso, invitando lo stesso ad eseguire la comunicazione dei dati o a correggere gli errori commessi. Prima delle sanzioni c’è l’invito alla regolarizzazione.

La comunicazione online consente di fornire in modo tempestivo le indicazioni al contribuente, in modo da permettere allo stesso di adempiere all’obbligo di presentazione dei relativi modelli.

Saranno gli Uffici dell’Agenzia a modulare la sanzione, e il comportamento del contribuente sarà uno dei fattori a influenzarne l’entità.

Inoltre, in caso di omessa presentazione del modello ISA 2019, l’Agenzia delle Entrate può procedere, previo contraddittorio, all’accertamento dei redditi, dell’IRAP e dell’IVA ai sensi, rispettivamente, del secondo comma dell’articolo 39 del d.P.R. numero 600 del 1973 e dell’articolo 55 del d.P.R. numero 633 del 1972.

Per i lettori interessati ad approfondire, si mette di seguito a disposizione la circolare numero 17 del 2 agosto 2019 dell’Agenzia delle Entrate.

Circolare AdE n. 17 del 2 agosto 2019
Indici sintetici di affidabilità fiscale – periodo di imposta 2018 – primi chiarimenti.

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