ISA 2019, al via le pagelle del Fisco. Tutte le regole e premi per le partite IVA

Anna Maria D’Andrea

13 Maggio 2019 - 17:05

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Modello ISA al debutto nel 2019, con i premi previsti per i titolari di partita IVA più virtuosi. Le ultime regole operative sono state fornite dall’Agenzia delle Entrate con il provvedimento del 10 maggio.

ISA 2019, al via le pagelle del Fisco. Tutte le regole e premi per le partite IVA

Modello ISA 2019, definite le regole ed i punteggi necessari per l’accesso ai benefici premiali.

I dettagli sull’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale sono contenuti nel provvedimento pubblicato dall’Agenzia delle Entrate il 10 maggio.

Una pagella sufficiente non basterà per accedere ai premi e alle agevolazioni previste, che saranno rivolti soltanto ai titolari di partita IVA con punteggio da 8 in su. Nel caso di valore pari o inferiore a 6, invece, partiranno i controlli sul rischio evasione fiscale.

Sono questi alcuni dei dettagli contenuti nel provvedimento delle Entrate che fornisce ulteriori regole sulla compilazione del modello ISA 2019, per il quale sarà necessario anche consultare gli ulteriori dati che l’Agenzia delle Entrate indicherà nel Cassetto Fiscale del contribuente.

Le novità riguardano anche gli intermediari e la gestione delle deleghe per la richiesta massiva dei dati.

Modello ISA 2019, al via le pagelle del Fisco. Tutte le regole e premi per le partite IVA

Il provvedimento pubblicato dall’Agenzia delle Entrate il 10 maggio 2019 è uno degli ultimi tasselli per l’applicazione degli ISA, gli indici che stabiliranno il grado di affidabilità fiscale del titolare di partita IVA.

Mediante l’applicazione degli ISA sarà attribuito un vero e proprio voto da parte del Fisco, che determinerà la possibilità di accedere o meno al regime premiale previsto.

Ad esempio, per i punteggi almeno pari a 8 scattano alcuni benefici tra cui l’esonero dall’apposizione del visto di conformità o dalla prestazione della garanzia in materia di Iva per crediti a rimborso o in compensazione fino a 50mila euro, mentre nei confronti dei soggetti con punteggio superiore a 9 non si applica la disciplina delle società non operative.

Oltre a stabilire i punteggi ed i vantaggi previsti per i contribuenti più affidabili, il provvedimento pubblicato dall’Agenzia delle Entrate il 10 maggio 2019 stabilisce le regole e modalità di gestione delle deleghe per la consultazione degli ulteriori dati necessari per l’applicazione degli ISA che verranno forniti all’interno del Cassetto Fiscale.

Agenzia delle Entrate - provvedimento 10 maggio 2019
Applicazione all’annualità di imposta in corso al 31 dicembre 2018 degli indici sintetici di affidabilità fiscale previsti dall’articolo 9-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 e approvazione delle modifiche al decreto dirigenziale 31 luglio 1998, concernente modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti, e al provvedimento 30 gennaio 2019 di approvazione della relativa modulistica da utilizzare per il p.i. 2018

Modello ISA 2019, benefici premiali per punteggi pari almeno ad 8

I benefici premiali previsti per i titolari di partita IVA variano in base al punteggio riconosciuto.

Secondo quanto illustrato dall’Agenzia delle Entrate, per coloro che raggiungono un punteggio almeno pari a 8 i vantaggi previsti sono i seguenti:

  • esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti fino a 50mila euro all’anno, maturati sulla dichiarazione annuale Iva relativa al periodo di imposta 2019;
  • esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione del credito Iva infrannuale fino a 50mila euro all’anno, maturato nei primi tre trimestri del periodo di imposta 2020;
  • esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti fino a 20mila euro all’anno, maturati sulle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi e all’Irap per il periodo d’imposta 2018;
  • esonero dall’apposizione del visto di conformità, ovvero dalla prestazione della garanzia, ai fini del rimborso del credito Iva maturato sulla dichiarazione annuale per il periodo di imposta 2019, ovvero, del credito Iva infrannuale maturato nei primi tre trimestri del periodo di imposta 2020, per un importo fino a 50mila euro all’anno;
  • anticipazione di un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento previsti dall’articolo 43, comma 1, del Dpr n. 600/73, con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo, e dall’articolo 57, comma 1, del Dpr n. 633/72 per l’Iva.

I contribuenti con livelli di affidabilità almeno pari a 8,5 sono esclusi, inoltre, dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici (articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del Dpr n. 600/73, e articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del Dpr n. 633/72).

Infine, i contribuenti con livelli di affidabilità almeno pari a 9 sono altresì esclusi:

  • dall’applicazione della disciplina delle società non operative (articolo 30 della legge n. 724/94), anche ai fini di quanto previsto al secondo periodo del comma 36-decies dell’articolo 2 del Dl n. 138/2011;
  • dalla determinazione sintetica del reddito complessivo (articolo 38 del Dpr n. 600/73), a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.

Modello ISA 2019, gestione delle deleghe complicata per la consultazione dei dati

La compilazione del modello ISA sarà effettuata anche mediante i dati che saranno predisposti dall’Agenzia delle Entrate e che verranno messi a disposizione all’interno del Cassetto Fiscale del contribuente.

È proprio questo uno dei punti più critici del nuovo strumento di valutazione dell’affidabilità fiscale del contribuente.

Il provvedimento del 10 maggio 2019 stabilisce una specifica procedura per la gestione delle deleghe da parte degli intermediari.

Per l’acquisizione massiva dei dati necessari ai fini dell’applicazione degli Isa, gli intermediari incaricati dell’invio telematico che sono già in possesso della delega alla consultazione del cassetto fiscale del contribuente, devono trasmettere all’Agenzia, attraverso il servizio Entratel, un file contenente l’elenco dei contribuenti per cui risultano delegati.

Gli intermediari non delegati alla consultazione del cassetto fiscale del contribuente, invece, devono acquisire una specifica delega, valida solo per l’acquisizione dei dati necessari per l’applicazione degli Isa, insieme alla copia del documento di riconoscimento in corso di validità del delegante, in formato cartaceo o elettronico.

Sarà successivamente necessario trasmettere all’Agenzia delle Entrate, tramite il servizio Entratel, un file contenete l’elenco dei contribuenti per cui risultano delegati attraverso un procedimento simile a quello previsto per l’accesso alla dichiarazione Mod. 730 precompilata.

Gli originali delle deleghe dovranno essere conservati per 10 anni presso la sede o l’ufficio dell’intermediario, e sarà necessario individuare uno o più soggetti responsabili per la gestione delle stesse.

Infine, sarà necessario che le deleghe acquisite siano numerate e annotate giornalmente in un apposito registro cronologico, indicando il numero progressivo e la data della delega, il codice fiscale ed i dati anagrafici o di denominazione del contribuente e gli estremi del documento d’identità del sottoscrittore della delega.

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