Per i contribuenti c’è un’importante scadenza il 31 dicembre 2025, l’Agenzia delle Entrate non potrà più notificare gli avvisi di accertamento per molte irregolarità fiscali.
Termini di accertamento per le dichiarazioni redditi, Irap e Iva, ecco quali decadono il 31 dicembre 2025. Per gli accertamenti tributari sono previsti rigidi termini di prescrizione, gli stessi sono differenti in base alla tipologia di atto e di omissione.
Nel caso in cui l’Agenzia delle Entrate rilevi anomalie in una dichiarazione (Redditi, Irap, Iva) ad esempio, una base imponibile diversa rispetto a quella dichiarata, oppure maggiori deduzioni e detrazioni rispetto a quelle previste dalla normativa, l’avviso di accertamento deve essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo rispetto a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (articolo 43 del DPR 600 del 1973, comma 1). Nel caso ora visto la dichiarazione è stata presentata, ma vi sono appunto “errori” ed omissioni che portano al versamento di una minore imposta rispetto a quella che dovrebbe essere versata secondo l’Agenzia delle Entrate.
Termini di prescrizione più lunghi sono previsti nel caso di omessa presentazione della dichiarazione, in questo caso trova applicazione il comma 2 dello stesso articolo 43 che prevede “Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla l’avviso di accertamento può essere notificato entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.”
Ultima nota riguarda l’articolo 22 del decreto legislativo 81 del 2025 che prevede che “a decorrere dal 31 dicembre 2025, la sospensione dei termini di cui all’articolo 67, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, non si applica agli atti recanti una pretesa impositiva, autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria, emessi dall’Agenzia delle Entrate” si tratta della proroga Covid che non ha quindi più alcun effetto.
Fatta questa premessa, vediamo per quali atti vi è la prescrizione dal 1° gennaio 2026 e quindi il Fisco non potrà vantare pretesa alcuna.
Accertamento imposte sui redditi, Irap e Iva, ecco per anni c’è la prescrizione al 31 dicembre 2025
Dal primo gennaio 2026 non potranno essere notificate cartelle esattoriali e avvisi di accertamento inerenti la dichiarazione omessa (Irpef, Ires, Iva e Irap) relativa all’anno di imposta 2017. Dichiarazione che doveva essere presentata nel 2018 e il termine di prescrizione è appunto al 31 dicembre del settimo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.
Nel caso di dichiarazione presentata ma con “errori ed omissioni” che generano una minore imposta dovuta, cadono in prescrizione dal 1° gennaio 2026, e non possono essere notificati avvisi di accertamento e cartelle esattoriali, per le dichiarazioni Redditi, Irap e Iva presentate nel 2020 e relative all’anno di imposta 2019.
Prescrizione del bollo auto al 31 dicembre 2025
Solo per completezza, si ricorda che per il bollo auto la prescrizione è di 3 anni. Questo significa che l’Agenzia delle Entrate o la Regione, responsabile della riscossione, ha tre anni di tempo per richiedere il pagamento del bollo non versato. Il termine dei tre anni decorre dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui il bollo doveva essere pagato. Per esempio, se il bollo era dovuto nel 2022, l’amministrazione avrà tempo fino al 31 dicembre 2025 per inviare un avviso di pagamento.
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Attenzione all’interruzione della prescrizione per gli avvisi di accertamento
Tali termini di prescrizione sono interrotti da qualunque atto/ avviso dell’Agenzia delle Entrate. Ad esempio, in caso di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno di imposta 2017, se l’Agenzia delle Entrate ha già notificato un avviso prima del 31 dicembre 2025, questo ha di fatto interrotto i termini di prescrizione che iniziano a decorrere nuovamente da tale data.
L’interruzione è diversa dalla sospensione (ad esempio adottata nel periodo Covid). Con l’interruzione i termini ricominciano a decorrere nuovamente da zero.
Pace fiscale, il rischio di prescrizione rende validi gli avvisi notificati a dicembre
Resta l’ultima cosa da dire: la normativa italiana (articolo 10 decreto Adempimenti) prevede la sospensione della notifica degli atti da parte dell’Agenzia delle Entrate nel mese di dicembre: sono però previste delle eccezioni e tra queste vi è proprio il caso del rischio di prescrizione della pretesa tributaria.
Ne consegue che se in questi ultimi giorni dell’anno si riceve un avviso di accertamento relativo a un’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi relativo all’anno di imposta 2017, oppure un avviso per una maggiore imposta dovuta, relativa alla dichiarazione presentata per l’anno di imposta 2019, l’avviso è valido nonostante sia in vigore la sospensione delle notifiche previste dalla tregua fiscale.
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