Contratto stipulato tra l’imprenditore e uno o più dei suoi discendenti con il quale si trasferisce l’azienda senza lesionare le quote di legittima, ecco come funziona e tutto ciò che c’è da sapere.
La disciplina dei patti di famiglia di cui alla Legge n. 55/2006, è stata introdotta nel nostro ordinamento al fine di disciplinare il trasferimento dell’azienda all’interno della famiglia dell’imprenditore.
La disciplina
La disciplina dei patti di famiglia contenuta negli articoli n. 768-bis e seguenti del Codice Civile, si caratterizza perché costituisce un’eccezione ai principi del diritto successorio, come il principio di intangibilità della legittima o il divieto dei patti successori.
Il patto di famiglia è un contratto stipulato tra l’imprenditore e uno o più discendenti, con il quale il primo trasferisce ai secondi, in tutto o in parte l’azienda stessa senza alcun corrispettivo. Così operando l’istituto, e cioè avvenendo quel trasferimento tra padre e uno dei figli a titolo gratuito, si potrebbe porre il problema della lesione della quota dei legittimari non destinatari dell’azienda, che potrebbero lamentare il loro svantaggio. Proprio per evitare questa situazione al patto di famiglia devono applicarsi alcune cautele.
Prima tra tutte è la stipula per atto pubblico del patto di famiglia, al quale devono partecipare tutti i soggetti legittimari come se in quel momento si aprisse la successione del patrimonio dell’imprenditore.
La tutela degli altri legittimari
E’ previsto, inoltre, che gli assegnatari dell’azienda devono liquidare agli altri legittimari una somma di denaro corrispondente al valore delle quote di legittima come stabilito dagli articoli 536 e seguenti del Codice civile. Infine, è stabilito che i beni assegnati ai legittimari non assegnatari dell’azienda devono essere conteggiati a riduzione delle quote di legittima loro spettanti.
Divieto dei patti successori
Con riferimento al divieto dei patti successori, il patto di famiglia, quale patto stipulato tra l’imprenditore ancora in vita che dispone della propria successione, si pone in contrasto, in linea generale, con quanto previsto dall’articolo 458 del Codice civile (oggi coordinato con la possibilità di stipulare il patto di famiglia) in base al quale è nulla ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione. Questo perché nel nostro ordinamento l’unico modo per trasferire il patrimonio ereditario è il testamento, che è un negozio giuridico unilaterale che il disponente può modificare in ogni momento fino a quando è in vita.
Il patto di famiglia può essere sciolto o modificato dalle stesse persone che lo hanno concluso, mediante la stipula di un diverso contratto. Il patto di famiglia può, inoltre, sciogliersi a seguito di recesso, che consiste nella facoltà di ciascuna delle parti del patto di famiglia di estinguere il rapporto contrattuale per decisione unilaterale.
I diritti dei non assegnatari dell’azienda
Ai legittimari che non hanno partecipato al patto di famiglia che non hanno ricevuto l’azienda il legislatore riconosce l’azione di annullamento del contratto, con la quale possono fare accertare dal giudice che il consenso da loro prestato al patto era viziato da errore, violenza o dolo.
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