Oggi è l’ultimo giorno per pagare l’acconto Imu 2025. Cosa accade a chi paga in ritardo? Vediamo a quanto ammonta l’importo e come effettuare il versamento.
In scadenza oggi, 16 giugno 2025, l’acconto Imu. I contribuenti sono chiamati a pagare la prima rata dell’imposta che ha un importo pari al 50% del totale pagato lo scorso anno.
Come si paga l’Imu? Si può scegliere di pagare in tre modi diversi:
- con modello F24;
- con bollettino postale;
- online con PagoPA.
Chi paga oltre la scadenza del 16 giugno può avvalersi del ravvedimento operoso per pagare interessi ridotti sull’importo dell’imposta dovuta.
Come ogni anno sono due gli appuntamenti con l’imposta unica municipale: il 16 giugno con la prima rata e a dicembre, sempre il 16, con il saldo.
Vediamo chi sono i soggetti chiamati alla cassa il 16 giugno e chi invece è esonerato, anche grazie alle novità della legge di Bilancio e del decreto Sostegni.
Scadenza Imu 2025: acconto il 16 giugno. Chi paga?
Ricordarsi quando si paga l’Imu è piuttosto semplice, visto che il calendario dell’imposta unica municipale segue due scadenze:
- acconto o prima rata a giugno;
- saldo o seconda rata con eventuale conguaglio a dicembre.
Il 16 giugno 2025 è l’ultimo giorno per pagare l’acconto Imu senza incorrere in sanzioni (attutite dal’istituto del ravvedimento operoso)
Chi deve pagare l’acconto Imu 2025? I soggetti obbligati a pagare l’Imu sono i titolari di diritti di proprietà, di altro diritto reale di godimento, il concessionario di aree demaniali e il locatario di immobili in leasing.
L’imposta si applica a fabbricati, aree fabbricabili, terreni agricoli e capannoni. I proprietari delle case di lusso, ovvero degli immobili rientranti nelle categorie catastali A1, A8 e A9 sono tra i soggetti obbligati al pagamento dell’Imu anche se l’immobile è utilizzato come abitazione principale.
Esenzioni Imu 2025
Anche per il 2025 l’Imu non è dovuta sull’abitazione principale e relative pertinenze (una per categoria catastale). Sono quindi esenti:
- il possessore di un solo immobile adibito ad abitazione principale non di lusso;
- l’esenzione si applica anche alle pertinenze di categoria catastale C2, C6 e C7;
- le unità immobiliari delle cooperative a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- unità immobiliari delle cooperative a proprietà indivisa destinate a studenti universitari assegnatari, anche in assenza della residenza anagrafica;
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali;
- la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli;
- un solo immobile non locato, posseduto dai soggetti appartenenti alle Forze armate, alle Forze di polizia, al personale dei Vigili del fuoco nonché a quello appartenente alla carriera prefettizia.
Sono inoltre esenti dal pagamento dell’Imu:
- immobili assimilati ad abitazione principale (fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali - D.M. 22/04/2008; immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari);
- immobili occupati abusivamente a patto che si sia presentata la denuncia all’Autorità giudiziaria o per i quali si sia iniziata l’azione giudiziaria penale per l’occupazione abusiva (serve comunicazione al Comune);
- terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatore diretto o IAP;
- terreni agricoli ubicati nei Comuni delle isole minori;
- terreni agricoli che sono ubicati in aree montane;
- terreni agricoli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva o indivisibile e inusucapibile;
- immobili degli enti non commerciali, solo se destinati esclusivamente allo svolgimento di attività non commerciali (è necessario presentare Dichiarazione IMU ENC);
- immobili ad uso culturale (musei, biblioteche, etc...); immobili destinati esclusivamente all’esercizio del culto e le loro pertinenze;
- gli immobili di proprietà della Santa Sede;
- immobili dell’Accademia dei Lincei, anche se non direttamente utilizzati per le sue finalità istituzionali (art. 1, commi 639 e 640, Legge 29 dicembre 2022, n. 197);
- fabbricati del gruppo E (immobili a destinazione particolare) categorie da E/1 a E/9.
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