Questi terreni non sono agricoli e vanno iscritti al catasto dei fabbricati

Patrizia Del Pidio

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Il terreno adibito a cava non può essere considerato agricolo e pertanto deve essere censito nel catasto dei fabbricati. Vediamo l’ordinanza della Corte di Cassazione.

Questi terreni non sono agricoli e vanno iscritti al catasto dei fabbricati

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Ogni bene immobile deve essere iscritto al catasto dei fabbricati o dei terreni. In alcuni casi, però, un terreno non deve essere iscritto al catasto dei terreni, ma a quello dei fabbricati. Con l’ordinanza 2280 del 25 gennaio 2023, infatti, la Corte di Cassazione ha previsto che i terreni utilizzati per l’attività estrattiva di una cava debbano essere iscritti nel catasto dei fabbricati nella categoria D/1.

Il terreno adibito a cava, infatti, non è considerato terreno agricolo, ma in ogni caso deve essere iscritto in catasto. L’art. 18 del R.D. 8 ottobre 1931, n. 1572, dispone che le cave siano escluse dall’operazione di stima fondiaria; tuttavia, devono comunque essere iscritte al catasto per identificare le particelle catastali e rappresentarle tramite mappe planimetriche.

L’ordinanza della Cassazione, inoltre, stabilisce che i redditi che derivano dallo sfruttamento del terreno adibito a cava debbano essere qualificati come redditi di impresa sul reddito effettivamente prodotto e non su quello che potrebbe produrre.

Perché le cave sono iscritte al catasto dei fabbricati?

In base a quanto anticipato nella premessa, è bene chiarire anche che la definizione di unità immobiliare urbana è riferita a un immobile idoneo a produrre un proprio reddito e vi rientrano tutti i fabbricati e le costruzioni stabili diversi dai fabbricati rurali.

Per quel che riguarda, quindi, il terreno adibito a cava l’accatastamento non avviene per il fabbricato in quanto tale, ma al fatto che si tratta di un’unità immobiliare con autonoma funzionalità e redditività. Rientrano nello stesso concetto i parchi eolici, le centrali telefoniche e quelle elettriche.

Con la sentenza 31079 del 28 novembre 2019 è stato affermato che una cava, essendo destinata solo all’attività estrattiva, non può essere qualificabile come terreno agricolo perché è potenzialmente edificabile, anche se soltanto limitatamente a fabbricati strumentali.

Il terreno agricolo, infatti, è quello destinato alle attività previste dall’articolo 2135 del codice civile, un terreno adibito a cava ha sfruttamento industriale e non agricolo.

Nell’ordinanza attuale, quindi, la Corte stabilisce che le cave, anche se priva di manufatti, devono essere censite nel catasto dei fabbricati con l’attribuzione della categoria catastale ‘D/1 - Opifici’, destinazione d’uso 0201: Immobili per l’estrazione di minerali da cave e miniere.

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