Per chi non versa l’Imu cambiano le sanzioni. Da considerare che il cambio della percentuale di maggiorazione parte dal 1° settembre 2024. Vediamo cosa cambia per i contribuenti.
Con il decreto Sanzioni sono cambiate anche le maggiorazioni da applicare in caso di omesso versamento di saldo e acconto Imu. Le novità previste dal decreto sono entrate in vigore dal 1° settembre 2024 e hanno effetto solo sulle violazioni commesse da questa data; per quelle commesse in data precedente, invece, restano inalterate le sanzioni previste precedentemente.
L’Imu ha, ogni anno, una doppia scadenza: entro il 16 giugno si deve versare l’acconto, entro il 16 dicembre si è tenuti a pagare il saldo dell’imposta. Le nuove disposizioni hanno valenza esclusivamente a partire dal saldo 2024, ovvero il termine ultimo in cui l’imposta deve essere versata. Le regole per il mancato versamento dell’acconto di giugno 2024, invece, rimangono invariate.
Sanzioni mancato versamento Imu, cosa cambia?
Il Decreto 87 del 14 giugno 2024, noto come Decreto Sanzioni, ha introdotto modifiche al sistema sanzionatorio a livello tributario, tra le quali la riduzione dal 30% al 25% per la sanzione per omessi versamenti che si applica a partire dal 1° settembre 2024. Con una nota di approfondimento del 2 settembre 2024, l’Ifel affronta le novità contenute nel decreto inclusa l’applicazione del ravvedimento operoso.
La riduzione delle sanzioni (che passa, come anticipato, dal 30% al 25%) per omesso versamento di imposte o tasse, si applica per le violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024. L’effetto di questa variazione è che per il 2024 l’omesso versamento dell’acconto Imu è sanzionato al 30%, mentre per il saldo, che scade a dicembre, la sanzione applicata per l’omesso versamento è del 25%. Dal 2025, invece, sia l’omesso versamento del saldo sia quello dell’acconto sono sanzionati al 25%.
Da notare che la riduzione delle sanzioni per omesso o parziale versamento ha effetti anche sulle sanzioni da applicare ai pagamenti tardivi di tasse o imposte. Per quel che riguarda violazioni dal 1° settembre in poi, se si procede al versamento con ravvedimento operoso entro 90 giorni dalla scadenza sarà applicata una sanzione ridotta della metà, pari al 12,50%. Se, invece, si procede al versamento entro i primi 15 giorni dalla scadenza, la sanzioneè pari a un quindicesimo della sanzione originaria per ogni giorno di ritardo (a partire dal 1° settembre 2024 tale sanzione è pari allo 0,83% per ciascun giorno di ritardo).
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Versamenti in ritardo, quali sanzioni?
Per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024 per i versamenti tardivi si applicano le seguenti sanzioni:
- per i versamenti effettuati con un ritardo di almeno 91 giorni la sanzione è pari al 25%;
- per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione del 25% è ridotta alla metà e quindi si applica la sanzione del 12,5%;
- per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al precedente punto è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo (pari allo 0,8333% per ogni giorno di ritardo).
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