Il Quadro VA del modello IVA 2015 utile per la compilazione della Dichiarazione IVA è uno dei quadri principali perché è dedicato ai dati sull’attività esercitata: ecco come compilarlo.
I titolari di Partita IVA sono attualmente impegnati nella compilazione della Dichiarazione IVA 2015, necessaria a documentare l’attività svolta nel periodo d’imposta 2014. La Dichiarazione IVA, che può essere presentata in forma autonoma o unificata, prevede specifiche regole per la compensazione dei crediti e viene redatta attraverso la compilazione del Modello IVA, disponibile in due differenti varianti, quella base e quella ordinaria.
Comune a entrambe le versioni del Modello IVA 2015 è il Quadro VA, uno dei quadri principali dove viene descritta l’attività svolta dal contribuente. Ecco quali sono le principali modalità di compilazione.
Il Quadro VA si compone di due sezioni: la prima contiene i dati relativi alla singola attività esercitata, la seconda i dati riepilogativi di tutte le attività eventualmente esercitate. Nel caso in cui si esercitino più attività con contabilità separate è opportuno ricordare che occorre fare una compilazione multipla della sezione 1 (tante volte quante sono le attività separate) mentre la sezione 2 deve essere compilata una volta (sul primo modello IVA) per indicare i dati riepilogativi di tutte le attività esercitate.
Sezione 1 Dati analitici generali
RIGO VA1 = Questo rigo (che non è presente nel modello IVA Base) riguarda i casi di fusione, scissione, cessione di azienda e altre trasformazioni soggettive avvenute nel corso del 2014;
RIGO VA2 = Attività esercitata: in questo campo occorre inserire il codice dell’attività esercitata presente nella tabella di classificazione delle attività economiche “ATECO 2007” (la tabella è presente anche sul sito dell’Agenzia delle Entrate). In caso di esercizio di più attività, su ciascun modello deve essere indicata la corrispondente attività. In caso di esercizio di più attività con contabilità unificata deve essere indicato il codice relativo all’attività prevalente in relazione al volume d’affari del 2014. Se il contribuente indica nella dichiarazione Iva il codice dell’attività prevalente non precedentemente comunicato o comunicato in modo errato e presenta la comunicazione di variazione dati all’Agenzia delle entrate entro il 30 settembre 2015, non si applica alcuna sanzione.
RIGHI VA3 - VA4 = Questi campi riguardano i curatori fallimentari e i commissari liquidatori (VA3) nonchè le società di gestione del risparmio (VA4) e non sono presenti nel Modello IVA Base.
RIGO VA5 = Detrazione IVA per telefonini: si tratta di un campo che deve essere compilato da chi ha acquistato telefoni cellulari nel periodo d’imposta 2014 oppure ha sostenuto le relative spese di gestione e ha detratto l’IVA in misura superiore al 50%. Nelle colonne da 1 a 4 dello stesso rigo si indicano l’imponibile e la relativa IVA detratta
Sezione 2 Dati riepilogativi
RIGO VA10 = Eventieccezionali: il campo deve essere compilato dai soggetti che hanno usufruito, nel periodo d’imposta 2014 delle agevolazioni fiscali a seguito di calamità naturali o di altri eventi eccezionali. Nella casella deve essere indicato uno dei seguenti codici:
- 1 per le Vittime di richieste estorsive e dell’usura;
- 2 per i Soggetti colpiti dall’alluvione del 17 e 19 gennaio 2014 verificatasi nei comuni dell’Emilia Romagna già colpiti dal terremoto del 2012;
- 3 per i Soggetti interessati dall’emergenza umanitaria legata all’afflusso di migranti dal Nord Africa;
- 4 per i Soggetti colpiti dagli eventi atmosferici che si sono verificati da gennaio a febbraio 2014 in alcuni comuni del Veneto;
- 5 per i Soggetti colpiti dagli eventi meterologici accaduti dal 10 al 14 ottobre 2014 in Liguria, Piemonte, Emilia Romagna, Toscana, Veneto e Friuli Venezia Giulia;
- 6 per i Soggetti colpiti dagli eventi meterologici del 19 e 20 settembre2014 in Toscana;
- 7 per Soggetti colpiti dagli eventi meterologici nella provincia di Foggia dal 1° al 6 settembre 2014;
- 8 per gli Altri soggetti colpiti da eventi eccezionali non previsti nei codici sopra elencati;
RIGO VA11 = Adeguamento ai parametri 2013: Questo campo deve essere compilato soltanto da chi per l’anno 2013 ha adeguato il volume d’affari alle risultanze dei parametri. Nella casella 1 si devono indicare i maggiori corrispettivi e nella casella 2 la relativa Iva versata con i codici tributo 6493. Il maggior imponibile e la relativa imposta non devono essere indicati nel Quadro VE, in quanto non si riferiscono all’anno 2014, ma all’anno precedente.
RIGO VA12 = Questo rigo (che non è presente nel Modello IVA Base) è riservato agli enti o società che hanno utilizzato, in qualità di controllanti, la procedura della liquidazione dell’IVA di gruppo.
RIGO VA13 = Condomìni: in questo campo si indicano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di condomini nel 2014, escluse le forniture di acqua, energia elettrica e gas, e di compensi soggetti a ritenuta alla fonte;
RIGO VA14 = Nuovo regime forfettario: questo campo è riservato a ditte individuali e
professionisti che si avvalgono a partire dal 2015 del nuovo regime forfettario previsto dalla Legge di Stabilità 2015. Con il nuovo regime forfettario (consentito per compensi che variano dei 15000 ai 40000 euro annui, secondo la categoria professionale) si paga un’imposta sostitutiva dell’Irpef e relative addizionali del 15% e i compensi non sono assoggettati a ritenuta d’acconto. I contribuenti forfettari non addebitano l’Iva a titolo di rivalsa per le operazioni domestiche e non possono detrarre l’Iva pagata sugli acquisti. Rettifica della detrazione Iva. Chi passa dal regime IVA ordinario a quello forfettario, deve effettuare la cosiddetta “rettifica della detrazione Iva” (prevista dall’articolo 19-bis2 del DPR 633/72), per i beni e servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati e quindi versare l’imposta detratta al momento dell’acquisto. Chi, ad esempio, abbandona il regime ordinario per quello forfettario dal 1° gennaio 2015, dovrà effettuare questa rettifica nella presente Dichiarazione Iva. In particolare, per i beni ammortizzabili per i quali non siano trascorsi 5 anni dall’entrata in funzione (10 anni per gli immobili), la rettifica va effettuata soltanto per tanti quinti (o decimi)dell’Iva detratta al momento dell’acquisto, quanti sono gli anni mancanti al periodo di sorveglianza. La rettifica non va effettuata per i beni ammortizzabili di costo unitario fino a 516,46 euro e per quelli con coefficiente di ammortamento superiore al 25%. Per le rimanenze di beni o servizi, invece, la rettifica va effettuata per intero. L’Iva dovuta a seguito della rettifica della detrazione deve essere compresa nel rigo VF56 e quindi versata insieme all’IVA annuale entro il 16 Marzo 2015. La casella 1 del rigo VA14 deve essere barrata per comunicare che si tratta dell’ultima dichiarazione annuale Iva precedente all’applicazione del regime dei forfettario.
RIGO VA15 = E’ riservato alle società in perdita sistemica, non operative o considerate tali a causa delle perdite realizzate negli ultimi esercizi.
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