Conto corrente cointestato, come funziona, vantaggi e rischi

Money.it Guide

21/11/2024

Cos’è il conto corrente cointestato? Ecco come aprirlo e tutte le caratteristiche su come funziona, con vantaggi e svantaggi per i cointestatari

Conto corrente cointestato, come funziona, vantaggi e rischi

Il conto corrente cointestato è uno strumento bancario che sempre più italiani scelgono per gestire in comune le proprie finanze: lo utilizzano coppie, soci d’affari, conviventi, genitori e figli maggiorenni e persino gruppi di coinquilini che condividono le spese di una stessa abitazione. Ma prima di aprirne uno è fondamentale conoscerne il funzionamento esatto, le tutele previste dalla legge e, soprattutto, i rischi concreti che comporta.

Dalla scelta tra firma congiunta e firma disgiunta alle garanzie del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD), dal pignoramento fino all’appropriazione indebita: tutto quello che c’è da sapere sul conto corrente cointestato, aggiornato alle ultime sentenze della Cassazione.

Che cos’è il conto corrente cointestato

Il conto corrente cointestato è un normale conto corrente intestato a due o più titolari.

Questa è la definizione più semplice per identificare lo strumento. Il conto corrente cointestato è detenuto da più di una persona e, per il resto, funziona come un qualsiasi conto bancario ordinario: consente trasferimenti di denaro, depositi, prelievi e gestione di carte di debito o credito.

Poiché il conto corrente cointestato ha più di un titolare, ognuno di essi gode degli stessi diritti sui fondi e può svolgere le operazioni consentite nel rispetto della tipologia di firma scelta al momento dell’apertura.

La legge non pone alcun vincolo sul numero massimo di cointestatari né impone che tra di loro esista un legame di parentela: si può cointestare un conto tra estranei, conviventi, soci, familiari o colleghi.

Le tipologie di conto corrente cointestato

Sono due le tipologie principali di conto corrente cointestato:

  • a firma congiunta, quando per ogni operazione è necessario il consenso di tutti i contitolari;
  • a firma disgiunta, quando ogni contitolare può disporre liberamente del conto senza dover chiedere l’approvazione degli altri.

Prima di aprire un conto corrente cointestato è bene conoscere bene le differenze tra questi due tipi distinti, perché le conseguenze pratiche (e legali) sono molto diverse.

Conto corrente cointestato a firma congiunta

Il conto a firma congiunta prevede che ogni operazione - prelievo, bonifico, emissione di assegni - avvenga solo dopo la firma di tutti i cointestatari. Nessun titolare può agire in autonomia.

Le parti possono anche stabilire che il vincolo della firma congiunta si attivi solo a partire da una soglia di importo determinata, o esclusivamente per determinate tipologie di operazioni. L’importante è che le condizioni siano espresse al momento dell’apertura del conto: le banche registrano queste clausole nel contratto di conto corrente.

Se la banca autorizza uno dei titolari ad agire senza il consenso degli altri, l’istituto risponderà dei danni arrecati agli altri cointestatari a titolo di risarcimento.

Questa formula è particolarmente consigliata quando i contitolari sono soci in affari: la firma di tutti consente di mantenere un controllo reciproco sulle operazioni, riducendo il rischio di iniziative unilaterali.

Conto corrente cointestato a firma disgiunta

Il conto a firma disgiunta funziona in modo opposto: ogni contitolare può compiere operazioni in autonomia, senza bisogno dell’autorizzazione degli altri cointestatari. È la soluzione più comune in ambito familiare, scelta soprattutto tra coppie di coniugi, perché comporta meno limitazioni e rende le operazioni quotidiane molto più agevoli.

Avere un conto a firma disgiunta non significa, però, che ciascun intestatario possa fare quello che vuole. Ognuno potrà versare, prelevare, disporre bonifici o pagamenti in autonomia. Tuttavia, ci sono operazioni per le quali è necessario il consenso scritto di tutti i cointestatari.

La chiusura del conto è una di queste: tutti gli intestatari devono essere d’accordo e dichiarare per iscritto di essere stati informati e di acconsentire. Se la chiusura comporta il trasferimento del denaro verso un conto presso un altro istituto, la richiesta deve essere sottoscritta da tutti i contitolari.

Va precisata anche un’importante distinzione: il conto cointestato si differenzia dalla semplice delega su conto corrente, che lascia immutata la titolarità in capo a un solo soggetto (il delegante), conferendo a un terzo (il delegato) solo una procura per compiere determinate operazioni. Il delegato non diventa proprietario del conto: questa differenza è fondamentale sia in caso di pignoramento che di successione.

Come aprire un conto corrente cointestato: documenti necessari

Aprire un conto corrente cointestato richiede la presenza di tutti i futuri cointestatari - o almeno la loro rappresentanza documentale - e la consegna dei seguenti documenti per ciascun titolare:

  • carta d’identità in corso di validità, necessaria sia in filiale sia per l’apertura online tramite home banking;
  • codice fiscale (originale e fotocopia se ci si rivolge allo sportello);
  • firma di tutti i cointestatari, con indicazione della tipologia prescelta (congiunta o disgiunta).

È anche possibile cointestare un conto già esistente: basta recarsi presso la propria banca o l’ufficio postale dove il conto è già attivo. Il titolare originario si presenta insieme alla persona che intende aggiungere come cointestataria, che deposita la propria firma. A quel punto il conto diventa cointestato e si sceglie la tipologia.

Per chiudere un conto cointestato, se il rapporto è stato aperto a firma congiunta, tutti i titolari devono richiederne l’estinzione. Se il conto è a firma disgiunta, ciascun cointestatario può richiederne la chiusura singolarmente, con la sola eccezione del trasferimento a un nuovo istituto, per cui è richiesta la firma di tutti.

Vantaggi e svantaggi del conto corrente cointestato

Come ogni strumento finanziario, il conto corrente cointestato presenta pro e contro che è bene valutare prima di procedere.

I vantaggi principali sono:

  • praticità nella gestione delle spese comuni - bollette, affitto, mutuo, acquisti quotidiani - attraverso un unico conto condiviso;
  • controllo reciproco: nel caso di soci d’affari con firma congiunta, la controfirma permette di monitorare tutte le operazioni;
  • nessuna necessità di delega: ogni cointestatario opera direttamente, senza dipendere dalla disponibilità dell’altro;
  • risparmio sui costi fissi: canone annuo, imposta di bollo e altri oneri si pagano una volta sola, anziché replicarli su conti separati.

Tra gli svantaggi va invece sottolineato che la somma depositata si presume essere in contitolarità e divisa in parti uguali tra tutti gli intestatari, indipendentemente da chi abbia effettivamente versato il denaro. Questo può creare problemi in caso di separazione, decesso o pignoramento.

Altro elemento a sfavore: la banca è esonerata da ogni responsabilità se uno dei cointestatari preleva l’intero patrimonio. I cointestatari rispondono in solido delle obbligazioni verso l’istituto: se uno di loro causa uno scoperto, la banca può rivalersi sugli altri.

Infine, chi sostiene che la cointestazione sia meramente simulata ha l’onere della prova. E se uno dei cointestatari contrae debiti, i suoi creditori potrebbero pignorare la quota presunta del 50% del saldo del conto corrente (con o senza firma disgiunta).

Il conto corrente cointestato e la tutela del FITD

Uno dei vantaggi meno noti, e più rilevanti, del conto corrente cointestato riguarda la tutela del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD), il consorzio obbligatorio di diritto privato riconosciuto dalla Banca d’Italia che garantisce i depositanti in caso di liquidazione coatta amministrativa di una banca.

La regola generale prevede una copertura di 100.000 euro per depositante per banca. Nei conti cointestati, però, questa tutela opera individualmente: come chiarisce la pagina ufficiale del FITD, la garanzia si applica separatamente per ciascun cointestatario, nel limite massimo di 100.000 euro a testa.

In pratica: un conto cointestato a due persone con un saldo di 200.000 euro è completamente garantito dal Fondo, perché a ciascuno dei due cointestatari spettano 100.000 euro di tutela. Se lo stesso importo fosse depositato su un conto individuale, solo 100.000 euro sarebbero coperti e i restanti 100.000 sarebbero a rischio in caso di crisi bancaria.

Un esempio concreto tratto dalle FAQ ufficiali del FITD: se il sig. Rossi ha un conto personale con saldo di 80.000 euro e un conto cointestato con il coniuge con saldo di 120.000 euro (60.000 euro di pertinenza ciascuno), il sig. Rossi avrà un credito complessivo di 140.000 euro e sarà rimborsato per 100.000 euro; il coniuge, con i suoi 60.000 euro, sarà rimborsato integralmente.

È importante ricordare che la garanzia si applica al cumulo dei depositi intestati e cointestati presso la stessa banca: se un cointestatario ha già un conto personale con 80.000 euro e una quota di 40.000 euro su un conto cointestato, il totale (120.000 euro) eccede la soglia e solo 100.000 euro sono garantiti.

Il rimborso viene effettuato dal FITD entro 7 giorni lavorativi dalla data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa, senza che i depositanti debbano presentare alcuna richiesta formale.

Conto corrente cointestato a zero spese

La cointestazione porta con sé un vantaggio economico concreto: i costi fissi del conto (canone annuo, imposta di bollo, spese di gestione) si pagano una sola volta, anziché moltiplicarli per il numero di cointestatari che avrebbero altrimenti conti separati.

Numerosi istituti bancari, soprattutto quelli operanti online, propongono oggi conti correnti cointestati a canone zero o con costi molto ridotti. Si tratta di conti digitali, gestibili interamente da app, che offrono le stesse funzionalità dei conti tradizionali - bonifici, addebiti diretti, carte di debito per ciascun titolare - senza spese di apertura né canone mensile.

Chi valuta questa soluzione deve però considerare che l’assenza di canone non elimina altri possibili costi, come le commissioni sulle operazioni o le spese per i prelievi presso sportelli non convenzionati. Prima di scegliere, conviene leggere il foglio informativo degli istituti disponibili, che ogni banca è obbligata a rendere pubblico ai sensi della normativa sulla trasparenza bancaria.

Conto corrente cointestato tra genitore e figlio

Il conto corrente cointestato tra genitore e figlio maggiorenne è una scelta sempre più diffusa, specie nei casi in cui un genitore vuole continuare a supportare il figlio - ad esempio durante gli studi universitari fuori sede - o, viceversa, quando i genitori anziani hanno bisogno del supporto di un figlio adulto per gestire le operazioni bancarie quotidiane.

In entrambi i casi si tratta di una soluzione pratica, ma è opportuno stabilire regole chiare sull’utilizzo del conto, poiché ogni intestatario dispone degli stessi diritti e delle stesse responsabilità. Un’alternativa da valutare è la semplice delega: il conto resta intestato a un solo titolare, ma l’altro può operare in sua vece per operazioni specifiche, riducendo le complessità legate a pignoramento o successione.

Attenzione: è fondamentale non confondere questa fattispecie con quella del conto per minorenni. La legge italiana vieta espressamente di cointestare un conto corrente tra genitori e figli minorenni. Il conto intestato a un minore può essere aperto dai genitori (o da chi esercita la responsabilità genitoriale), ma il titolare è esclusivamente il minore — il genitore non può figurare come cointestatario. Questo divieto esiste per tutelare il patrimonio del minore, evitando conflitti d’interesse tra tutore e tutelato, come previsto dagli artt. 320 e ss. del Codice Civile. Solo al compimento dei 18 anni il figlio potrà decidere autonomamente se procedere alla cointestazione.

Rischi del conto corrente cointestato: pignoramento e appropriazione indebita

Prima di aprire un conto corrente cointestato, è indispensabile conoscere i rischi concreti che questo strumento comporta. Ne esistono essenzialmente due di rilevanza legale: il pignoramento e l’appropriazione indebita.

Pignoramento del conto corrente cointestato

Il conto corrente cointestato, al pari di quello ordinario, può essere pignorato, come stabilito dall’art. 599, comma 1, del Codice di Procedura Civile:

«possono essere pignorati i beni indivisi anche quando non tutti i comproprietari sono obbligati verso il creditore»

Il creditore di uno solo dei cointestatari può quindi procedere a pignorare la quota di spettanza del suo debitore, che in assenza di prova contraria si presume pari al 50% del saldo (per un conto intestato a due persone).

Nella pratica, però, la procedura crea un problema immediato per il cointestatario non debitore: al momento della notifica del pignoramento, la banca è obbligata a vincolare l’intero saldo del conto corrente, senza tener conto della presunzione di comproprietà tra i cointestatari. L’istituto di credito non è chiamato a verificare chi ha versato le somme — questa valutazione spetta al Giudice dell’Esecuzione.

Il cointestatario estraneo al debito può tutelare la propria quota presentando un’istanza di riduzione del pignoramento o un’opposizione agli atti esecutivi, dimostrando che le somme bloccate appartengono a lui e non al debitore.

Appropriazione indebita tra cointestatari

Il rischio più sottovalutato del conto corrente cointestato a firma disgiunta è quello dell’appropriazione indebita, disciplinata dall’articolo 646 del Codice Penale. La norma punisce con la reclusione da due a cinque anni e la multa da 1.000 a 3.000 euro chiunque si appropri di denaro altrui di cui abbia il possesso, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

Applicata al conto cointestato, la norma è chiara: il cointestatario che preleva somme eccedenti la propria quota, senza il consenso espresso o tacito degli altri titolari, commette il reato di appropriazione indebita. Lo ha stabilito la Cassazione Penale, Sez. II, con la sentenza n. 29019 del 4 luglio 2014, principio poi ribadito in successive pronunce. Questo vale anche nel caso in cui uno dei titolari prelievi l’intero saldo disponibile.

Questa tutela opera anche nelle separazioni coniugali: se dopo la separazione uno dei due ex coniugi preleva somme che appartengono esclusivamente all’altro (e ne è consapevole) può essere condannato per appropriazione indebita, come ha confermato la Cassazione Penale con l’ordinanza n. 35266/2025.

Sentenze recenti sul conto corrente cointestato

La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha progressivamente affinato i principi che governano il conto corrente cointestato. Queste sono le pronunce più rilevanti degli ultimi anni.

Il punto di partenza è Cass. civ., Sezioni Unite, n. 19381/2019: la Suprema Corte ha stabilito il principio fondamentale per cui la cointestazione di un rapporto finanziario fa presumere la contitolarità delle somme, ma tale presunzione è iuris tantum - superabile mediante prova contraria, anche per mezzo di presunzioni semplici purché «gravi, precise e concordanti».

Con l’ordinanza n. 28772/2023 (Cass. civ., Sez. I, 17 ottobre 2023) la Cassazione ha ribadito che i cointestatari si presumono contitolari solidali del rapporto, e che la prova contraria può consistere anche in estratti conto che documentino la provenienza esclusiva delle somme da parte di uno solo dei titolari. La Corte ha inoltre chiarito che le spese effettuate per il sostentamento della famiglia non danno diritto di ripetizione o risarcimento tra coniugi cointestatari, anche se il conto era alimentato prevalentemente da uno solo di loro.

L’ordinanza n. 29253/2024 (Cass. civ., Sez. III, 13 novembre 2024) ha rafforzato la tutela del cointestatario estraneo al debito: in sede esecutiva, il giudice dell’esecuzione deve accertare la quota effettivamente spettante al debitore, evitando di assegnare al creditore somme appartenenti all’altro intestatario.

Particolarmente rilevante è l’ordinanza n. 1643/2025 (Cass. civ., Sez. I, 23 gennaio 2025), che ha chiarito come la provenienza tracciabile delle somme - stipendi, vendite di beni personali, eredità ricevute da uno solo - possa costituire prova sufficiente a superare la presunzione di comproprietà al 50%. In altre parole, cointestare un conto non equivale automaticamente a donare metà del saldo all’altro cointestatario: chi ha versato il denaro può dimostrarne la proprietà esclusiva.

Cosa succede in caso di decesso di un cointestatario

Con la morte di uno dei contitolari, gli effetti sul conto corrente cointestato cambiano in base alla tipologia prescelta.

Nel caso di conto a firma congiunta, il rapporto viene congelato in attesa che vengano individuati gli eredi del defunto. Gli altri titolari non potranno effettuare alcuna operazione fino al termine della procedura di successione.

Se il conto è a firma disgiunta, gli eredi dovranno comunque avviare la pratica di successione per acquisire la titolarità della quota spettante, ma i cointestatari superstiti potranno nel frattempo continuare a operare in autonomia sulla propria quota. Ad esempio, se il conto è intestato a due persone e una muore, l’intestatario in vita potrà continuare a utilizzare liberamente il 50% del denaro, mentre il restante 50% resta bloccato ai fini della successione.

In molti casi, però, gli istituti di credito bloccano comunque l’intero conto in via precauzionale, in attesa che l’iter successorio sia completato, per evitare potenziali contestazioni tra cointestatari superstiti ed eredi legittimi.

Prelievo dal conto corrente cointestato dopo la morte di un cointestatario

Una delle situazioni più delicate riguarda i prelievi effettuati dopo il decesso di uno dei cointestatari, prima che gli eredi abbiano avviato o completato la successione.

La regola è chiara: il cointestatario superstite può disporre solo della propria quota, in genere il 50%, e non può toccare la quota del defunto, che entra immediatamente nell’asse ereditario.

Chi preleva somme eccedenti la propria quota, anche invocando ragioni pratiche come far fronte alle spese funerarie o alla gestione dell’abitazione comune, può incorrere nel reato di appropriazione indebita. La Cassazione Penale (Sez. VI, n. 20346/2021) ha confermato che anche la mera percezione di rate pensionistiche del defunto accreditate sul conto cointestato, senza comunicazione all’ente previdenziale, integra questo reato.

L’unica eccezione accettata dalla giurisprudenza è quella in cui il prelievo avvenga previo accordo tra tutti gli eredi e per far fronte a spese necessarie e documentabili (cfr. Tribunale di Taranto, Sez. I, n. 3512/2024).

Limitazioni e autorizzazioni: i diritti dei cointestatari

Per rispondere a una domanda che spesso genera confusione: ogni cointestatario ha gli stessi diritti sui fondi, indipendentemente da chi abbia depositato il denaro. Questo vale sia nei confronti della banca che nei rapporti interni tra i titolari.

Tuttavia, nei rapporti interni, si applica l’art. 1298 del Codice Civile: le somme si presumono divise in parti uguali tra i cointestatari. Ciascuno può disporre solo della propria quota. Chi utilizza una quota superiore alla propria, senza il consenso degli altri, è tenuto a restituire la differenza ed espone sé stesso a azioni civili o penali.

La banca, a sua volta, non risponde dei prelievi eccedenti effettuati da un cointestatario: l’istituto di credito è esentato dalla responsabilità di verificare chi ha versato le somme. La tutela dei cointestatari deve essere fatta valere tra di loro, non nei confronti dell’istituto.

Come chiarito dalla Cassazione all’art. 1854 del Codice Civile, nel caso in cui il conto sia intestato a più persone con facoltà di compiere operazioni anche separatamente, gli intestatari sono considerati creditori o debitori in solido dei saldi del conto: ognuno può chiedere alla banca l’intera prestazione, e la banca può rivalersi su tutti se uno di loro provoca uno scoperto.

A chi conviene aprire un conto corrente cointestato?

Aprire un conto corrente cointestato presuppone un solido rapporto di fiducia, anche se si sceglie la tipologia a firma congiunta. Con questa premessa, la cointestazione conviene in questi scenari.

  • Coppie e famiglie: per gestire in modo trasparente il bilancio comune - stipendi, bollette, spese quotidiane o straordinarie - attraverso un unico conto condiviso con costi dimezzati.
  • Coinquilini: studenti o lavoratori fuori sede che condividono le spese di un’abitazione e vogliono gestire uscite e bollette in modo coordinato.
  • Associazioni: per consentire a più persone di gestire il bilancio dell’ente senza dipendere da una sola persona per i versamenti.
  • Soci d’affari: con firma congiunta, per mantenere controllo reciproco sulla gestione dei fondi aziendali, dove la controfirma funziona da garanzia.

Conto corrente cointestato in caso di divorzio

Il conto corrente cointestato tra coniugi può diventare uno dei nodi più spinosi in caso di separazione o divorzio.

Se i coniugi sono in comunione legale dei beni, con lo scioglimento del regime patrimoniale il saldo sul conto cointestato si divide al 50%, salvo prova contraria. Spetta al coniuge che rivendica una quota maggiore dimostrare che una parte del saldo è di sua esclusiva proprietà. In regime di separazione dei beni, la presunzione di suddivisione a metà rimane comunque applicabile, ma può essere superata con prove documentali sull’origine delle somme, come ha chiarito la Cassazione nell’ordinanza n. 1643/2025.

In entrambi i casi, è altamente consigliabile affidarsi a un avvocato per gestire la divisione del saldo: prelievi unilaterali effettuati consapevolmente sul denaro dell’ex coniuge possono configurare appropriazione indebita.

FAQ: domande frequenti sul conto corrente cointestato

Quali sono i diritti dei cointestatari?

  • Ogni cointestatario ha gli stessi diritti sui fondi depositati. Nei rapporti con la banca, ai sensi dell’art. 1854 del Codice Civile, sono creditori e debitori solidali del saldo: ognuno può chiedere l’intera prestazione e risponde dell’intero debito verso l’istituto. Nei rapporti interni tra i titolari, ai sensi dell’art. 1298 c.c., le somme si presumono divise in parti uguali, salvo prova contraria.

Come chiudere un conto corrente cointestato?

  • La procedura dipende dalla tipologia del conto. Per il conto a firma congiunta tutti i titolari devono richiederne congiuntamente l’estinzione. Per il conto a firma disgiunta ciascun cointestatario può richiedere la chiusura singolarmente; tuttavia, se la chiusura comporta il trasferimento del saldo verso un conto presso un diverso istituto, è necessaria la firma di tutti i contitolari.

Il conto corrente cointestato può essere pignorato?

  • Sì. Ai sensi dell’art. 599, comma 1, del Codice di Procedura Civile, i beni indivisi possono essere pignorati anche quando non tutti i comproprietari sono obbligati verso il creditore. Il creditore può pignorare la quota del debitore, presunta pari al 50% del saldo nel caso di conto a due intestatari. La banca, però, è tenuta a vincolare l’intero saldo in attesa che il Giudice dell’Esecuzione determini la quota effettiva. Il cointestatario estraneo al debito può chiedere lo svincolo della propria parte con un’istanza di riduzione del pignoramento.

Si può cointestare un conto corrente già aperto?

  • Sì. È sufficiente recarsi presso la propria banca o l’ufficio postale dove il conto è attivo: il titolare originario si presenta insieme alla persona da aggiungere come cointestataria, che deposita la propria firma. Il conto esistente diventa cointestato, e si sceglie la tipologia (firma congiunta o disgiunta).

Come funziona il calcolo dell’ISEE con un conto corrente cointestato?

  • Il conto corrente cointestato va incluso nel calcolo dell’ISEE. Ciascun cointestatario deve dichiarare solo la quota di saldo che gli spetta: il 50% se i titolari sono due, il 33,3% se sono tre, e così via.

Conto corrente cointestato tra genitore e figlio minorenne: è possibile?

  • No. La legge italiana vieta di cointestare un conto corrente tra genitori e figli minorenni: il conto intestato a un minore deve avere il minore come unico titolare, mentre i genitori agiscono esclusivamente come rappresentanti legali. La cointestazione con un genitore diventa possibile solo dopo il compimento del diciottesimo anno d’età, su scelta autonoma del figlio.