Cassa integrazione, nuove regole: 30 giorni per correggere gli errori

Teresa Maddonni

17/06/2020

23/03/2021 - 16:15

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La cassa integrazione ha nuove regole con il decreto n.52/2020 in vigore dal 17 giugno. Ridefiniti i termini per la domanda e concessi 30 giorni per correggere gli errori.

Cassa integrazione, nuove regole: 30 giorni per correggere gli errori

Cassa integrazione: nuove regole che concedono ai datori di lavoro 30 giorni per correggere gli errori eventualmente commessi in fase di presentazione della domanda per la prestazione a INPS. Non solo 30 giorni per correggere gli errori, ma anche nuovi termini per la presentazione della domanda.

Le nuove regole per la cassa integrazione sono introdotte dal decreto approvato dal Consiglio dei Ministri il 15 giugno e in vigore dal 17 con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Il nuovo decreto non solo cambia i termini per la domanda di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e in deroga del Cura Italia, ma apporta delle modifiche anche al neonato decreto Rilancio con le 4 settimane ulteriori di proroga a completamento delle 18 previste che possono essere fruite subito senza dover aspettare il 1° settembre. Una proroga nei termini è prevista anche per la domanda del reddito di emergenza.

Vediamo nel dettaglio quali sono le nuove regole per la cassa integrazione, i nuovi termini per la domanda stabiliti dal decreto e come ottenere i 30 giorni di proroga per correggere gli errori nell’istanza presentata a INPS.

Cassa integrazione e nuove regole: termini domanda aggiornati

Tra le nuove regole per la cassa integrazione vediamo primariamente i termini per presentare la domanda che vengono aggiornati rispetto a quanto previsto dal decreto Cura Italia n.18/2020 convertito nella legge n.27/2020.

Nel nuovo decreto n.52 in vigore dal 17 giugno è prevista una deroga a quanto stabilito agli articoli 19 e 22 del decreto Cura Italia in merito alla cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e in deroga.

Al comma 2 dell’articolo 1 - “Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario” si legge che le domande di cassa integrazione devono essere presentate entro un mese dalla sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. Il comma stabilisce tuttavia che in sede di prima applicazione i termini sono spostati al trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore del nuovo decreto del 16 giugno, se però il periodo per il quale si chiede la cassa integrazione è precedente al 17 giugno stesso. Per le domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, il termine è fissato, a pena di decadenza, al 15 luglio 2020.

Vediamo ora quali sono le nuove regole sulla cassa integrazione per i datori di lavoro che hanno commesso errori nella domanda presentata a INPS.

Cassa integrazione: 30 giorni per correggere gli errori

In merito alla cassa integrazione il comma 2 che abbiamo sopra analizzato continua in riferimento ai datori di lavoro che hanno commesso errori nella domanda e hanno 30 giorni per correggerli. Nel dettaglio si legge sempre al comma 2 dell’articolo 1 del decreto-legge n.52/2020 che:

“Indipendentemente dal periodo di riferimento, i datori di lavoro che abbiano erroneamente presentato domanda per trattamenti diversi da quelli a cui avrebbero avuto diritto o comunque con errori o omissioni che ne hanno impedito l’accettazione, possono presentare la domanda nelle modalità corrette entro 30 giorni dalla comunicazione dell’errore nella precedente istanza da parte dell’amministrazione di riferimento, a pena di decadenza, anche nelle more della revoca dell’eventuale provvedimento di concessione emanato dall’amministrazione competente.”

Il medesimo comma aggiunge che comunque la presentazione della domanda è considerata tempestiva se avviene entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto.

Questo termine per la cassa integrazione, per periodi precedenti al 17 giugno, vale anche, in caso di pagamento diretto da parte dell’INPS, per il datore di lavoro che deve inviare all’Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale. Trascorsi inutilmente tali termini, specifica il decreto, il pagamento della cassa integrazione e gli oneri connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

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