Il governo rinnova la possibilità di ricorrere alla cassa integrazione guadagni ordinaria in caso di ondate di calore. Sopra i 35° scatta il divieto di lavorare (se sussistono determinate condizioni).
Con la nuova ondata di calore in Italia torna a essere centrale il tema della tutela dei lavoratori più esposti. Come già avvenuto negli anni scorsi, il Consiglio dei ministri è intervenuto reintroducendo la possibilità per alcune aziende di sospendere o ridurre l’attività lavorativa nei casi di caldo estremo, con accesso agli ammortizzatori sociali in deroga.
Non significa, però, che basti il superamento di una certa temperatura per smettere automaticamente di lavorare. La misura, infatti, riguarda soprattutto le attività più esposte alle ondate di calore, come edilizia, agricoltura, manutenzione stradale, logistica di piazzale e più in generale tutti quei lavori svolti all’aperto o in ambienti dove non siano disponibili adeguati sistemi di ventilazione e raffrescamento.
La soglia di riferimento resta quella dei 35 gradi, ma l’Inps ha già chiarito negli anni scorsi che nella valutazione delle domande bisogna tenere conto anche della temperatura percepita, quindi dell’umidità, dell’esposizione al sole, del tipo di mansione svolta, dei dispositivi di protezione indossati e dei macchinari utilizzati.
La “nuova” norma si inserisce in un quadro più ampio di tutele che, a livello territoriale, vede già molte Regioni adottare ordinanze per fermare le attività all’aperto nelle ore più calde della giornata, in particolare tra le 12:30 e le 16:00, quando la piattaforma Worklimate di Inail e Cnr segnala un livello di rischio alto per chi lavora sotto il sole e svolge attività fisica intensa.
Ma vediamo nel dettaglio come funziona la cassa integrazione per troppo caldo e quali sono le condizioni che fanno scattare questo importante strumento di tutela e sicurezza sui luoghi di lavoro.
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Come funziona la cassa integrazione per troppo caldo
Per capire come funziona la cassa integrazione per troppo caldo bisogna partire dalle indicazioni fornite negli anni scorsi da Inps e Inail. In queste ore, infatti, il Consiglio dei ministri ha annunciato la reintroduzione della misura, ma in attesa delle istruzioni operative aggiornate è utile guardare alle regole già applicate nelle precedenti estati, che rappresentano il riferimento principale per aziende e lavoratori.
Nel dettaglio, la soglia indicata dall’Inps è quella dei 35 gradi centigradi. Quando la temperatura supera questo limite, o comunque quando le condizioni climatiche rendono rischioso proseguire l’attività, le aziende possono chiedere il riconoscimento della cassa integrazione guadagni ordinaria, così da sospendere o ridurre il lavoro senza lasciare scoperti i dipendenti sul piano della retribuzione.
Le temperature percepite
Ai fini dell’ottenimento della cassa integrazione per il caldo, le aziende possono considerare idonee anche le temperature percepite, e non soltanto quelle reali.
In buona sostanza, possono portare al riconoscimento della Cigo anche quelle situazioni di caldo torrido in cui la temperatura indicata dal termometro è inferiore ai 35 gradi, ma l’afa, l’umidità e l’esposizione al sole fanno percepire un livello di calore superiore.
In altre parole, anche temperature al di sotto del valore indicato possono essere considerate idonee per il riconoscimento dell’integrazione salariale, perché non rilevano soltanto le temperature registrate dai bollettini meteo, ma anche e soprattutto quelle percepite dal corpo umano. Insomma, anche l’afa può di fatto integrare la causale in questione.
Basti pensare ad alcune tipologie di lavoro in cui la temperatura percepita fa davvero la differenza, come ad esempio attività di rifacimento di tetti e facciate, mansioni che implicano l’uso di tute protettive all’aperto, operazioni di stesura del manto stradale, lavori agricoli, manutenzione urbana o logistica di piazzale.
La valutazione, quindi, non può essere automatica né basata solo sul dato numerico della temperatura. Spetterà all’azienda considerare il contesto in cui si svolge la prestazione, il tipo di mansione, l’orario di lavoro, l’eventuale esposizione diretta al sole, i dispositivi di protezione utilizzati e la possibilità o meno di ricorrere a sistemi di ventilazione o raffrescamento prima di procedere con la richiesta di Cigo.
Cosa deve fare l’azienda
Per ottenere il riconoscimento della Cigo per caldo eccessivo, l’azienda non è chiamata a particolari adempimenti aggiuntivi nella compilazione della domanda e della relazione tecnica da allegare.
In particolare:
- è sufficiente indicare le giornate in cui è stata disposta la sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa, specificando il tipo di lavorazione svolta in quelle stesse giornate;
- non è necessario allegare dichiarazioni dell’Arpal o di altri organismi certificati per dimostrare l’entità della temperatura, né produrre autonomamente i bollettini meteo.
Secondo quanto previsto dalla normativa e chiarito dall’Inps, sarà infatti lo stesso istituto di previdenza ad acquisire d’ufficio i bollettini meteo e a valutarne le risultanze, anche in relazione alla specifica attività lavorativa interessata dalla sospensione o dalla riduzione dell’orario.
Non solo. La Cigo può essere riconosciuta anche al di là del dato formale riportato nei bollettini, in tutte quelle situazioni in cui il responsabile della sicurezza dell’azienda disponga la sospensione delle lavorazioni per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori.
Il riferimento, naturalmente, è alle ipotesi in cui la prosecuzione dell’attività, a causa delle alte temperature, possa comportare un rischio concreto per il personale.
Nel comunicato congiunto Inps-Inail viene inoltre ricordato un aspetto particolarmente utile per le aziende: le sedi territoriali Inps competenti per l’istruttoria delle domande di cassa integrazione ordinaria, così come la Direzione centrale ammortizzatori sociali Inps, restano a disposizione dei datori di lavoro per fornire supporto e consulenza sulla corretta presentazione della domanda di Cigo per caldo.
L’assistenza riguarda sia la fase di predisposizione e invio della richiesta, sia gli eventuali passaggi successivi necessari per il completamento dell’istruttoria.