Cassa integrazione: cos’è e come funziona? Guida per lavoratore e datore di lavoro

Anna Maria D’Andrea

24/03/2020

13/01/2021 - 18:33

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Come funziona la cassa integrazione? Vediamo cos’è la CIGO, CIGS o CIGD e quali sono le regole per accedere agli ammortizzatori sociali INPS.

Cassa integrazione: cos’è e come funziona?

Le aziende in crisi o le imprese nelle quali sono in atto processi di riorganizzazione che comportano la riduzione dell’orario di lavoro possono accedere alla cassa integrazione a copertura degli stipendi dei propri dipendenti.

Di cassa integrazione si parla molto negli ultimi tempi, considerando le gravi ripercussioni sul mondo del lavoro causate dall’emergenza coronavirus. Il Governo, con il decreto economico n. 18 del 17 marzo 2020, ha esteso l’accesso alla cassa integrazione in deroga anche alle imprese più piccole, per evitare che il problema sanitario si ripercuota sugli stipendi dei lavoratori.

Sono state inoltre semplificate le procedure d’accesso alla cassa integrazione ordinaria.

Appare quindi utile capire come funziona, chi ha diritto alla cassa integrazione e quale differenza c’è tra CIG ordinaria, straordinaria ed in deroga.

La cassa integrazione guadagni, CIG, è un ammortizzatore sociale previsto per le aziende colpite da particolari situazioni di crisi ed è finalizzata a garantire al lavoratore l’erogazione di una parte di retribuzione.

L’Inps eroga in favore dei lavoratori di aziende in fase di crisi industriale un sussidio economico a titolo di retribuzione in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.

La cassa integrazione può distinguersi tra ordinaria, straordinaria e in deroga a seconda dei soggetti interessati e si differenzia dall’indennità di disoccupazione proprio perché è erogata in costanza di rapporto di lavoro e non a seguito di cessazioni involontarie dell’attività lavorativa.

Ecco cos’è la cassa integrazione guadagni, come funziona e quali sono le regole e le misure in favore dei lavoratori e dei datori di lavoro.

Cassa integrazione: che cos’è e come funziona?

La cassa integrazione guadagni è un ammortizzatore sociale erogato dall’Inps in costanza di rapporto di lavoro.

Ne hanno diritto i lavoratori a seguito di una riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per motivi di crisi aziendale o di riorganizzazione interna.

Con il Jobs Act è stata estesa la platea di lavoratori beneficiari delle diverse tipologie di cassa integrazione, ovvero di:

  • cassa integrazione ordinaria - CIGO
  • cassa integrazione straordinaria - CIGS
  • cassa integrazione in deroga - CIGD

Con il Jobs Act sono stati uniformati i periodi di durata massima delle diverse tipologie di cassa integrazione, che per CIGO e CIGS è di un massimo di 36 mesi per singola unità produttiva in un quinquennio mobile.

Possono beneficiare della cassa integrazione guadagni i lavoratori che hanno maturato, al momento della richiesta all’Inps da parte del datore di lavoro, almeno 90 giorni di lavoro presso l’unità produttiva.

Chi può ricevere la cassa integrazione

Più nel dettaglio, la cassa integrazione è concessa alle seguenti categorie di soggetti:

  • Operai
  • Apprendisti assunti con l’apprendistato professionalizzante
  • Impiegati
  • Quadri
  • Lavoratori titolari di un contratto di inserimento
  • Lavoratori titolari di un contratto di solidarietà
  • Soci delle società di cooperative di produzione e lavoro.

I lavoratori che percepiscono la cassa integrazione per sospensione o riduzione dell’orario di lavoro superiore al 50% devono recarsi obbligatoriamente presso il centro per l’impiego e stipulare il Patto di Servizio Personalizzato, pena la decurtazione della cassa integrazione fino a completa decadenza.

Quali sono le differenze tra cassa integrazioni guadagni ordinaria, cassa integrazione guadagni straordinaria e cassa integrazione in deroga?

Ecco di seguito tutte le differenze e caratteristiche specifiche.

Cassa integrazione guadagni ordinaria: cos’è e come funziona la CIGO

La cassa integrazione ordinaria è l’ammortizzatore sociale che l’Inps eroga in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per situazioni dovute ad eventi non prevedibili e non causati da datore di lavoro o imprenditori.

La CIGO può essere richiesta, ad esempio, a causa di gravi danni ambientali, situazioni del mercato e tutte quelle cause di crisi e necessità di riorganizzazione interna che non sono causate da comportamenti imputabili al singolo.

La cassa integrazione ordinaria prevede il versamento al lavoratore di un’indennità pari all’80% dello stipendio che quest’ultimo avrebbe percepito qualora avesse potuto effettuare il normale orario di lavoro.

Per il calcolo dell’importo dovuto bisogna tener conto dei limiti dell’orario stabilito dai contratti collettivi (in ogni caso questo non deve superare le 40 ore settimanali) e il limite massimo mensile dell’assegno stabilito di anno in anno.

La domanda di cassa integrazione ordinaria deve essere presentata alla sede Inps dove si trova l’unità produttiva interessata dalla riduzione o sospensione dell’attività lavorativa.

Per maggiori dettagli si invita a consultare l’approfondimento dettagliato su cos’è la CIGO.

Chi può richiedere la cassa integrazione ordinaria

Le aziende che possono richiedere la cassa integrazione ordinaria sono quelle che rientrano nei settori di seguito indicati:

  • imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell’energia, acqua e gas;
  • cooperative di produzione e lavoro che svolgano attività lavorative similari a quella degli operai delle imprese industriali, ad eccezione delle cooperative elencate dal D.P.R. 602/1970;
  • imprese dell’industria boschiva, forestale e del tabacco;
  • cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
  • imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di sviluppo e stampa di pellicola cinematografica;
  • imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi;
  • imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato;
  • imprese addette agli impianti elettrici e telefonici;
  • imprese addette all’armamento ferroviario;
  • imprese industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprietà pubblica;
  • imprese industriali e artigiane dell’edilizia e affini;
  • imprese industriali esercenti l’attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo;
  • imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono strutture ed escavazione.

Quanto dura la CIGO

La cassa integrazione guadagni ordinaria è erogata per un massimo di 3 mesi, prorogabili a 12 nel caso di eventi di particolare gravità e inevitabili e può essere erogata per un massimo di 12 mesi in due anni in via non continuativa.

Cassa integrazione guadagni straordinaria, CIGS

Anche la cassa integrazione guadagni straordinaria CIGS è un ammortizzatore sociale erogato in costanza di rapporto di lavoro; viene concessa nei casi di eventi aziendali strutturali che non compromettono l’attività aziendale.

Dopo aver presentato domanda di cassa integrazione straordinaria è previsto che l’orario di lavoro venga ridotto o sospeso entro 30 giorni.

I lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria hanno diritto a percepire un’integrazione dello stipendio pari all’80 per cento della retribuzione che sarebbe spettata ai lavoratori interessati per tutte le ore di lavoro non effettuate.

Quando può essere richiesta la cassa integrazione straordinaria

Possono richiedere la cassa integrazione guadagni straordinaria le aziende con più di 15 dipendenti che rientrano nelle seguenti tipologie:

  • imprese industriali, comprese quelle edili ed affini;
  • imprese artigiane che procedono alla sospensione dei lavoratori in conseguenza di sospensioni o riduzioni dell’attività dell’impresa che eserciti l’influsso gestionale prevalente, che si ha quando oltre il 50% del fatturato proviene da una sola committente;
  • imprese appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione, che subiscano una riduzione di attività in dipendenza di situazioni di difficoltà dell’azienda appaltante, che abbiano comportato per quest’ultima il ricorso al trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale;
  • imprese appaltatrici di servizi di pulizia, anche se costituite in forma di cooperativa, che subiscano una riduzione di attività in conseguenza della riduzione delle attività dell’azienda appaltante, che abbiano comportato per quest’ultima il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale;
  • imprese dei settori ausiliari del servizio ferroviario, ovvero del comparto della produzione e della manutenzione del materiale rotabile;
  • imprese cooperative di trasformazione di prodotti agricoli e loro consorzi;
  • imprese di vigilanza;
  • imprese dell’editoria;
  • imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e società da queste derivate, nonché imprese del sistema aereoportuale;
  • partiti e movimenti politici e loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali, nei limiti di spesa di 8,5 milioni di euro per l’anno 2015 e di 11,25 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016.

In più possono beneficiare della CIGS anche le imprese che esercitano attività commerciale, agenzie di viaggio e turismo che nel corso del semestre precedente alla domanda di cassa integrazione straordinaria hanno occupato più di 50 dipendenti.

Quando dura la CIGS

La durata complessiva della cassa integrazione straordinaria nell’arco di un quinquennio mobile è differente sulla base del motivo per cui è stata richiesta:

  • in caso di crisi aziendale e piano di risanamento per la salvaguardia occupazionale può durare fino a 12 mesi;
  • per riorganizzazione, piano di interventi e investimenti può essere fruita fino a 24 mesi;
  • per contratto di solidarietà con riduzione dell’orario di lavoro in media non superiore al 60 per cento dell’orario complessivo dei lavoratori e del 70% per singolo lavoratore ha durata fino a 24 mesi - 36 mesi.

La cassa integrazione guadagni straordinaria può essere prorogata di 12, 9 e 6 mesi se la crisi aziendale comporta la cessazione dell’attività produttiva d’impresa ma con concrete possibilità di cessione e assorbimento del personale nella nuova azienda.

La proroga della CIGS può essere concessa per ulteriori 12 mesi in caso di aree industriali di crisi complessa.

Per ulteriori dettagli si può consultare anche l’articolo -> Cos’è la CIGS (Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria)?

Cassa integrazione in deroga, CIGD: cos’è e quali lavoratori possono beneficiarne?

La cassa integrazione in deroga è rivolta ai lavoratori che non potrebbero accedere alla cassa integrazione altrimenti, e viene quindi concessa nel caso di aziende che operano in determinate aree regionali oppure che operano in specifici settori produttivi in base ad appositi accordi governativi.

La cassa integrazione in deroga è concessa dall’Inps in caso di piccoli imprenditori coltivatori diretti, artigiani e piccoli commercianti, imprese, cooperative sociali con lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato per i seguenti eventi:

  • eventi transitori non imputabili all’imprenditore o ai lavoratori;
  • situazioni temporanee di mercato;
  • crisi aziendali;
  • processi di riorganizzazione o ristrutturazione.

Durata e importo dell’indennità seguono le stesse regole della cassa integrazione ordinaria e straordinaria. La Legge di Bilancio 2019 ha previsto che la CIGD possa essere concessa per un massimo di 12 mesi anche a lavoratori che ne hanno terminato la fruizione dal dicembre del 2017 e fino al 2018 e non hanno diritto alla Naspi.

Coronavirus, le novità sulla cassa integrazione: Cigo semplificata, Cigd anche per le imprese più piccole

Anche le piccole imprese potranno ricorrere alla cassa integrazione in deroga.

L’estensione degli ammortizzatori sociali alle aziende di dimensioni minori è una delle novità introdotte con il decreto economico del Governo volto ad affrontare l’emergenza coronavirus.

L’obiettivo è quello di evitare che il coronavirus si ripercuota sugli stipendi dei lavoratori dipendenti che si sono visti ridurre l’orario di lavoro.

Già il DL n. 9/2020, contenente le prime misure economiche per famiglie ed imprese situati nei Comuni della zona rossa, ha ampliato l’accesso alla cassa integrazione in deroga ai datori di lavoro con unità produttiva situata in tali territori o con dipendenti residenti o domiciliati nelle zone individuate.

L’estensione della zona rossa all’intero territorio nazionale ha portato alla necessità di una parallela estensione delle misure a tutela del lavoro.

Sono diverse le novità in materia di lavoro previste dal decreto economico per il coronavirus, il DL n. 18 del 17 marzo 2020. In materia di ammortizzatori sociali e cassa integrazione il DL anti Covid-19 agisce su più fronti:

  • introduzione di norme speciali in materia di cassa integrazione ordinaria;
  • trattamento ordinario di cassa integrazione per le aziende che si trovano già in CIGS;
  • nuove disposizione per la cassa integrazione in deroga.

La durata della cassa integrazione è fissata in 9 settimane, decorrenti dal 23 febbraio 2020. L’accesso alla CIGO viene notevolmente semplificato ed è stata istituite la causale unica Covid-19 nazionale per le domande.

Anche le piccole imprese escluse dalla CIGO e della CIGS potranno accedere alla cassa integrazione in deroga ed il pagamento dell’indennità al dipendente, pari all’80% della retribuzione ordinaria, sarà effettuato direttamente dall’INPS.

Sarà una procedura per fasi e abbastanza complessa quella che consentirà alle aziende di accedere alla cassa integrazione in deroga.

In primo luogo, le regioni dovranno emanare il decreto di recepimento delle norme previste dal Decreto Cura Italia.

Successivamente, le aziende dovranno presentare domanda alla regione e, una volta pubblicato l’elenco delle imprese beneficiarie degli ammortizzatori sociali, sarà necessario inoltrare domanda all’INPS.

L’accesso alla cassa integrazione in deroga sarà riconosciuto soltanto nel caso di azzeramento di ferie e permessi dei dipendenti.

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