Cartelle esattoriali: come districarsi tra il dovuto pagamento, le richieste di rateizzazione, l’opzione della compensazione e i timori che si giunga alla riscossione coattiva? A fare un po’ di luce su una questione così delicata ci ha pensato l’Agenzia delle Entrate, pubblicando un’apposita guida sull’argomento dal titolo “Cartelle di pagamento e mezzi di riscossione coattiva”, disponibile fin da ieri sul sito internet ufficiale.
Cartelle esattoriali, due parole che rappresentano una degli incubi ricorrenti dei contribuenti italiani. A incrementare i timori sono anche le numerose norme in materia, che regolano aspetti peculiari della questione quali il pagamento, la rateizzazione, la compensazione e la tanto temuta riscossione coattiva. Come funziona? A chiarire alcuni dubbi ci prova direttamente l’Agenzia delle Entrate, tramite una guida in materia intitolata “Cartelle di pagamento e mezzi di riscossione coattiva”, consultabile direttamente dai contribuenti direttamente a questo link.
Come chiedere informazioni
Innanzitutto, non tutte le cartelle di pagamento riguardano tributi di competenza dell’Agenzia delle Entrate: pensiamo ad esempio alle multe per contravvenzioni stradali o tasse comunali di vario tipo. Il contribuente deve quindi prestare attenzione a individuare l’esatto ente che reclama il pagamento, sia per poter inoltrare eventuali contestazioni, che per poter richiedere informazioni. Se l’importo è dovuto all’Agenzia delle Entrate, ci si può rivolgere non solo a qualsiasi ufficio territoriale, ma anche al numero 848.800.444. Inoltre, la propria completa situazione debitoria è disponibile anche online, tramite il Cassetto fiscale o i servizi Inps (attraverso le credenziali fornire dall’istituto di previdenza).
Il pagamento: a rate e non
La cartella esattoriale è composta da bollettini di versamento già compilati, il cui utilizzo è possibile solo se il pagamento avviene entro la scadenza indicata. In questo caso, ci si può rivolgere non solo agli sportelli dell’Agente di riscossione emittente, ma anche a qualsiasi sportello bancario, ufficio postale e tabaccai abilitati. Tutti i soggetti diversi dall’Agente di riscossione possono applicare commissioni aggiuntive.
I contribuenti che non fossero in condizioni di pagare il debito indicato in un’unica soluzione possono richiedere la rateizzazione, attraverso due piani distinti (e alternativi tra di loro):
- Il piano ordinario, fino a un massimo di 72 rate mensili (6 anni);
- Il piano straordinario, fino a un massimo di 120 rate mensili (10 anni).
Salvo eccezioni, la rata minima è pari a 100 euro. Per debiti fino a 50 mila euro è possibile richiedere la rateizzazione in carta semplice, senza dover allegare documenti che attestino la situazione di difficoltà economica; se si supera questa soglia, invece, le condizioni difficoltose dovranno essere sottoposte a verifica. In caso di peggioramento della situazione, si potrà richiedere una proroga.
La compensazione: quando è possibile?
E’ possibile utilizzare i crediti relativi a imposte erariali (come ad esempio Iva e Irap) per estinguere le cartelle di pagamento relative ai medesimi tributi, attraverso il codice tributo RUOL nel Modello F24 Accise. Tuttavia, a partire da inizio 2011 non si possono utilizzare crediti in compensazione nel Modello F24 quando sono presenti debiti iscritti a ruolo scaduti e di importo superiore a 1500 euro.
La riscossione coattiva dei tributi
Infine, qualora il contribuente non pagasse entro i termini stabiliti (e non presentasse neanche ricorso) l’Agente di riscossione procede al recupero forzato, che si articola in una serie di opzioni quali:
- Il fermo amministrativo di beni mobili;
- L’ipoteca sugli immobili;
- Il pignoramento mobiliare, immobiliare e dei crediti (come lo stipendio o il salario);
- l’espropriazione forzata dei beni immobili.
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