Come ottenere il bonus assunzioni apprendistato 2022: lo spiega l’Inps nella circolare numero 70 del 15 giugno. Si tratta di un esonero contributivo del 100%. Ecco a chi spetta e condizioni.
Come si ottiene il bonus assunzioni con apprendistato 2022? A rispondere a questa domanda per i datori di lavoro che possono ottenere un esonero contributivo per l’assunzione degli apprendisti 2022 è l’Inps con la circolare numero 70 del 15 giugno scorso.
Le agevolazioni apprendistato 2022 sono state introdotte dall’articolo 1, comma 645 della legge 30 dicembre 2021 n. 234, vale a dire la legge di Bilancio 2022, che rinnova ancora una volta la misura introdotta dall’articolo 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. I datori di lavoro che assumono nel 2022 giovani apprendisti con contratto di apprendistato di primo livello hanno diritto a uno sgravio contributivo del 100%.
Con la recente circolare l’Inps, oltre a riepilogare quelli che sono gli aspetti normativi, fornisce anche le istruzioni operative e contabili per il bonus assunzioni con apprendistato 2022. Vediamo allora come si ottengono le agevolazioni 2022 con l’apprendistato nel dettaglio.
Bonus assunzioni con apprendistato 2022: chi ottiene l’esonero contributivo
Il bonus assunzioni con apprendistato 2022 introdotto con la legge di Bilancio consiste in un esonero contributivo. Ottiene l’agevolazione il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a 9 e che assumono apprendisti con contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, il cosiddetto apprendistato di primo livello.
I contratti di apprendistato devono essere stipulati nell’anno in corso per ottenere, come si legge nella circolare dell’Inps:
uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell’articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, fermo restando il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.
Quindi l’agevolazione si ottiene solo se esistono queste due condizioni:
- le assunzioni devono avvenire con contratto di apprendistato ai sensi dell’articolo 43 del decreto legislativo n. 81/2015 e devono essere effettuate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022;
- i datori di lavoro devono avere alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a 9.
Per quanto riguarda il requisito dimensionale per il bonus assunzioni con apprendistato 2022, specifica l’Istituto, che lo stesso deve sussistere al momento della stipula del contratto con l’apprendista e chiarisce inoltre che lo sgravio contributivo permane anche se in un momento successivo viene superato il suddetto limite.
Il datore di lavoro che rispetta quindi le condizioni suddette ha diritto all’azzeramento dell’aliquota contributiva a suo carico prevista dall’articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge n. 296/2006 nei primi 36 mesi di apprendistato, quindi nei primi 3 anni.
Superato questo limite temporale, quindi a partire dal 37esimo mese di contratto di apprendistato di primo livello, si applica l’aliquota contributiva del 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.
L’aliquota contributiva a carico dell’apprendista rimane, come lo scorso anno d’altronde, pari al 5,84% della retribuzione imponibile per tutta la durata del periodo di formazione e per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato.
È bene ricordare che il contratto di apprendistato prevede:
- il periodo di formazione per i giovani dai 15 ai 25 anni;
- conseguimento di un titolo di studio di formazione secondaria di secondo grado.
Nella circolare del 15 giugno scorso l’Inps ricorda anche quali sono le novità del 2022 per il bonus assunzioni con apprendistato. L’articolo 2 del decreto n. 148/2015, come modificato dall’ultima Legge di bilancio, dispone che:
Sono destinatari dei trattamenti di integrazione salariale i lavoratori assunti con contratto di apprendistato per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022.
Quindi dal 1° gennaio 2022, possono essere beneficiari dei trattamenti di integrazione salariale anche i lavoratori assunti con contratto di apprendistato di primo livello. Aggiunge l’Inps:
In considerazione di quanto sopra, a decorrere dal 1° gennaio 2022, tutti i datori di lavoro, in ragione dell’inquadramento assegnato dall’Istituto alla matricola aziendale, sono tenuti al versamento della contribuzione di finanziamento dei trattamenti di integrazione salariale (di cui al Titolo I e/o al Titolo II del decreto legislativo n. 148/2015) di cui sono destinatari i lavoratori assunti con contratto di apprendistato.
L’obbligo contributivo di cui sopra, a decorrere dal 1° gennaio 2022, è previsto per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore della novella normativa. L’Inps chiarisce anche che in caso di riduzione dell’orario di lavoro il percorso di formazione per l’apprendistato non deve essere compromesso.
L’Istituto specifica inoltre che per:
ogni ulteriore aspetto che attiene al regime contributivo conseguente all’applicazione dello sgravio in argomento, si rinvia alle precisazioni contenute nella circolare n. 87/2021, con la quale sono state fornite le istruzioni relative allo sgravio contributivo per le assunzioni con contratto di apprendistato di primo livello per gli anni 2020 e 2021.
Bonus assunzioni con apprendistato 2022: come si ottiene
Vediamo ora, sempre considerando la circolare dell’Inps, come si ottiene il bonus assunzioni con apprendistato per il 2022.
L’Istituto, nella circolare numero 70 del 15 giugno, scrive:
Per quanto attiene alle istruzioni operative e alle modalità di compilazione del flusso UniEmens ai fini della fruizione dello sgravio contributivo, si rinvia alle indicazioni contenute all’interno della richiamata circolare n. 87/2021.
Osservando la circolare dello scorso anno, vediamo che il datore di lavoro deve compilare per ottenere il bonus assunzioni apprendisti 2022 il flusso Uniemens sempre valorizzando:
- nell’elemento Qualifica1 il codice “5”, avente il significato di “Apprendista”;
- nell’elemento TipoLavoratore il codice “PA” avente il significato di “Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore”.
Per i primi 3 anni di apprendistato, nell’elemento “TipoContribuzione” si dovranno riportare codici differenti, a seconda dell’anno di godimento dello sgravio, come di seguito riportati:
Codice | Percentuale sgravio fiscale | Annualità |
JA Apprendista | sgravio del 100% dei contributi a carico del datore di lavoro | primo anno |
JB Apprendista | sgravio del 100% dei contributi a carico del datore di lavoro | secondo anno |
JC Apprendista | sgravio del 100% dei contributi a carico del datore di lavoro | terzo anno |
Per i soli apprendisti occupati in sotterraneo iscritti al Fondo minatori, il codice tipo contribuzione è caratterizzato dalla prima lettera “K”:
Codice Fondo minatori | Annualità |
KA Apprendista occupato in sotterraneo | primo anno di sgravio |
KB Apprendista occupato in sotterraneo | secondo anno di sgravio |
KC Apprendista occupato in sotterraneo | terzo anno di sgravio |
Per maggiori dettagli in merito alla compilazione del flusso Uniemens rimandiamo, come indicato dall’Inps, alla circolare n.87 del 18 giugno 2021.
Nella circolare del 15 giugno per il bonus assunzioni con apprendistato 2022, anche questa riportata di seguito in pdf per i dettagli, conclude l’Istituto:
Ai fini delle rilevazioni contabili della misura oggetto della presente circolare si fa rinvio alle istruzioni contenute nella circolare n. 87/2021, con la quale è stato istituito il conto GAW32129, che verrà opportunamente ridenominato con riferimento alla normativa in questione.
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