Bonus Sud 2021, novità: ecco cosa cambia per i lavoratori in somministrazione

Teresa Maddonni

01/04/2021

25/10/2022 - 12:10

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Per il bonus Sud 2021, anche per il periodo ottobre - dicembre 2020, arrivano novità da INPS che spiega, alla luce delle indicazioni del ministero del Lavoro, cosa cambia per i lavoratori in somministrazioni assunti dalle Agenzie del Lavoro.

Bonus Sud 2021, novità: ecco cosa cambia per i lavoratori in somministrazione

Bonus Sud 2021: novità da INPS con il messaggio n.1361 del 31 marzo 2021 per i lavoratori in somministrazione assunti dalle Agenzie del Lavoro.

C’è infatti una buona notizia perché contrariamente a quanto stabilito in precedenza, e definito nell’ultima circolare INPS sulla decontribuzione Sud al 30% del 2020, come indicato dal ministero del Lavoro, non conterà più la sede in cui è ubicata l’Agenzia del Lavoro presso cui è assunto il lavoratore per determinare l’esonero contributivo o bonus Sud 2021, ma sarà fondamentale la sede l’azienda presso la quale il lavoratore somministrato svolge effettivamente il suo lavoro e quindi in una delle 8 regioni del Sud.

Il bonus Sud 2021 prevede uno sgravio contributivo del 30%, confermato fino al 2029 dalla Legge di Bilancio ma che andrà a ridursi fino al 10%, per le aziende che assumono nel Mezzogiorno.

Vediamo nel dettaglio cosa cambia per il bonus Sud 2021 e in particolare per i lavoratori in somministrazioni rispetto alle precedenti disposizioni.

Bonus Sud 2021: ecco cosa cambia per i lavoratori somministrati

Il bonus sud 2021 cambia per i lavoratori in somministrazione assunti dalle Agenzie del Lavoro.

Comunica infatti INPS nel messaggio n. 1361 del 31 marzo che contrariamente a quanto indicato dallo stesso Istituto nella circolare n.33 del 22 febbraio, in adesione agli orientamenti espressi dal ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, la sede di lavoro rilevante ai fini del riconoscimento della decontribuzione deve essere individuata nel luogo di effettivo svolgimento della prestazione.

INPS con il nuovo messaggio ricorda che in precedenza, su adesione del ministero, per il bonus Sud 2021 e per periodi autorizzati dalla Commissione UE fino al 31 dicembre 2020 sulla base di quanto disposto dal decreto Agosto, era stato indicato che la prestazione non è riconosciuta quando il lavoratore in somministrazione, pur svolgendo la propria attività lavorativa in sedi produttive/operative dell’azienda utilizzatrice ubicate nelle aree del Mezzogiorno, sia formalmente incardinato presso un’agenzia di somministrazione situata in una regione diversa dalle 8 per cui il bonus Sud è stato pensato. Il lavoratore in questo caso risulterebbe assunto presso l’agenzia.

Con il nuovo messaggio, a seguito delle nuove indicazioni del ministero del Lavoro, INPS specifica che:

“Nel favorire la stabilità occupazionale nelle aree svantaggiate, nelle ipotesi in cui l’attività venga svolta mediante un rapporto di somministrazione, la sede di lavoro rilevante ai fini del riconoscimento della decontribuzione deve essere individuata nel luogo di effettivo svolgimento della prestazione. Pertanto, qualora il lavoratore svolga la propria prestazione lavorativa presso un utilizzatore ubicato nelle regioni del Mezzogiorno, il beneficio in trattazione può essere riconosciuto a prescindere da dove effettivamente abbia sede legale o operativa l’Agenzia di somministrazione.

Bonus Sud 2021: cosa cambia per le Agenzie di somministrazione

INPS chiarisce nel messaggio anche cosa cambia per le Agenzie di somministrazione, sulla base di quanto sopra indicato, in merito al bonus Sud 2021.

L’Istituto stabilisce che qualora il lavoratore sia dipendente di un’Agenzia di somministrazione che abbia sede legale o operativa nelle regioni del Mezzogiorno, ma svolga la propria prestazione lavorativa presso un’azienda utilizzatrice ubicata in altre regioni, il bonus Sud non viene riconosciuto.

INPS chiarisce tuttavia che per le Agenzie di somministrazione che abbiano sede legale o operativa nelle regioni del Mezzogiorno e che abbiano fruito della bonus Sud 2021 nel periodo ottobre 2020 - marzo 2021 anche per lavoratori inviati presso aziende utilizzatrici ubicate in regioni differenti, alla luce delle precedenti disposizioni, quanto ottenuto non sarà recuperato dall’Istituto. Le regole tuttavia cambiano, conferma INPS, a partire dal mese di aprile sulla base del messaggio del 31 marzo che stiamo esaminando.

INPS chiarisce anche nel messaggio n.1361 del 31 marzo che in merito al godimento effettivo del bonus Sud 2021, “le Agenzie di somministrazione non beneficiano “direttamente” delle misure di decontribuzione, e in via generale di qualsiasi incentivo economico/contributivo, in quanto sono tenute per legge a trasferire tali benefici alle aziende utilizzatrici.”

Per maggiori dettagli sul bonus Sud 2021 e le novità per i lavoratori in somministrazione rimandiamo al testo completo del messaggio INPS del 31 marzo 2021 che alleghiamo di seguito.

Messaggio numero 1361 del 31-03-2021.pdf
Bonus Sud 2021: Decontribuzione Sud, prevista dall’articolo 27 del decreto-legge n. 104 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 2020, e dall’articolo 1, commi da 161 a 168, della legge n. 178 del 2020. Utilizzo della misura da parte delle Agenzie di somministrazione. Chiarimenti

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