In riferimento all’aumento IVA al 22%, con la circolare n. 32/E del 5 novembre 2013, l’Agenzia delle Entrate interviene in merito all’aliquota giusta da applicare sulle bollette di acqua, luce e gas.
L’aumento automatico dal 1 ottobre 2013 dell’IVA al 22% continua a terrorizzare i contribuenti e, soprattutto, a confonderli.
Nell’articolo "Aumento IVA al 22%: ancora dubbi? Ecco come applicare l’aliquota giusta", abbiamo cercato di fornirvi un vademecum per schiarirvi le idee, rassicurandovi, per quanto possibile, anche sul margine di tolleranza che avrà l’Agenzia delle Entrate in questa fase transitoria.
Oggi vogliamo aggiornarvi sulla nuova circolare dell’Agenzia delle Entrate (n. 32/E del 5 novembre 2013) che si sofferma sui servizi di somministrazione di acqua, luce e gas.
Le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate
Come capire quale aliquota applicare sulle nostre bollette di acqua, luce e gas? Al fine di fare chiarezza sui servizi di somministrazione in esame, documentati su una presunzione di consumi e, in seguito, oggetto di conguaglio a credito degli utenti in funzione dei minori consumi effettivi, l’Agenzia delle Entrate richiama la circolare n. 45/E del 12 ottobre 2011 (relativa all’aumento dell’IVA dal 20% al 21%) e precisa che
"nelle ipotesi in cui il documento di conguaglio si riferisca a più bollette emesse in periodi in cui vigevano aliquote IVA ordinarie diverse, nelle note di accredito deve essere applicata l’aliquota IVA il più possibile coerente con la precedente fatturazione oggetto di conguaglio e, in particolare, deve essere applicata l’aliquota ordinaria addebitata per la maggior parte del periodo interessato dal conguaglio (avendo riguardo, naturalmente, al momento di emissione delle fatture cui si riferisce il conguaglio)".
La circolare aggiunge altresì che, per ovviare a qualsiasi difficoltà operativa, segnalata dagli operatori di settore, in alternativa ai criteri indicati nella circolare 45/E:
"nelle note di accredito emesse per conguagliare i consumi effettivi sia possibile applicare l’aliquota IVA ordinaria indicata nell’ultima fattura emessa per il periodo cui il conguaglio si riferisce e nei limiti dell’imposta addebitata con tale aliquota nella fattura stessa. Per la eventuale eccedenza di credito da restituire, si farà riferimento alle fatture immediatamente antecedenti fino al completo recupero degli importi".
Si aggiunge che l’aliquota IVA delle note di accredito da considerare deve essere quella originariamente applicata, mentre nel caso in cui il cliente risulti a debito, l’aliquota IVA a cui riferirsi è quella vigente al momento di emissione della fattura di conguaglio.
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